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Legge Regionale 7 gennaio 1975, n. 1

Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Per gli appalti indetti entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, l’appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento.
L’aumento dovrà essere comunque contenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta, ed il risultato della gara non è soggetto ad alcuna approvazione.
L’Assessore competente emette il relativo provvedimento di finanziamento suppletivo fino alla concorrenza dei fondi disponibili.
Il termine di cui al primo comma può essere prorogato per un ulteriore periodo di tempo non superiore ad un anno, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici e conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.


Art.2
A tutte le opere la cui esecuzione sia disposta con atto dell’Amministrazione regionale si applicano, anche quando essa sia affidata, mediante concessione, ad altri enti, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, contenente norme sulla semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato, per la parte dell’articolo 2 che modifica l’articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonchè il decreto ministeriale 25 novembre 1972 e successive modificazioni. Oltre alle garanzie previste nel citato decreto ministeriale 25 novembre 1972, è ammessa la produzione, da parte dell’imprenditore, di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti e istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.
Le norme di cui al precedente comma si applicano sino al 31 dicembre 1975, salvo proroga che potrà essere disposta con le modalità previste dall’ultimo comma dell’articolo 1.


Art.3
Gli importi stabiliti per le categorie indicate all’articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, sono così modificati:
1) per i lavori fino all’importo di lire 30.000.000;
2) per i lavori fino all’importo di lire 100.000.000;
3) per i lavori fino all’importo di lire 200.000.000;
4) per i lavori fino all’importo di lire 400.000.000;
5) per i lavori di importo anche superiore a lire 400 milioni.
A ciascuna delle imprese già iscritte all’Albo regionale degli appaltatori è attribuita, d’ufficio, la corrispettiva nuova categoria d’iscrizione.
L’importo indicato nel primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è elevato a lire 10 milioni.
Gli importi di cui sopra possono essere ulteriormente modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici e conforme deliberazione della Giunta regionale.


Art.4
Per tutte le opere la cui esecuzione è affidata agli organi, alle aziende ed agli enti di cui al terzo comma dell’articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, l’Amministrazione regionale dispone il versamento delle somme necessarie su appositi conti correnti bancari intestati alla Regione e sui quali i pagamenti possono essere disposti dal legale rappresentante degli organi, aziende e enti medesimi.
Detti conti correnti dovranno essere distinti per ogni singola opera e i pagamenti a loro carico dovranno effettuarsi con assegni esclusivamente intestati ai creditori. I pagamenti non potranno essere superiori alle disponibilità del conto.
I conti di cui trattasi dovranno essere aperti presso la azienda o la filiale dell’istituto incaricato del servizio di tesoreria della Regione più vicino al Comune dove ha sede legale l’ente gestore.
Gli enti sono tenuti a rendere semestralmente il conto dei fondi messi a disposizione.
Gli interessi attivi maturati sui detti conti correnti dovranno essere versati alla fine di ogni esercizio alle entrate del bilancio della Regione o della contabilita speciale del Piano di rinascita della Sardegna.
A richiesta degli enti gestori, detti interessi potranno permanere a disposizione per il pagamento della revisione dei prezzi eccedente l’apposito importo accreditato.


Art.5
Quando gli stanziamenti necessari all’esecuzione delle opere pubbliche sono disposti con atti dell’Amministrazione regionale, si provvede al pagamento degli acconti alle imprese esecutrici sulla base del certificato di pagamento rilasciato dal direttore dei lavori, e con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8.
Il certificato di pagamento di cui al comma precedente esclude qualsiasi visto, autorizzazione o deliberazione di organi tecnici e amministrativi nonchè ogni altro atto a corredo previsto dalle vigenti norme legislative o regolamentari.
La norma contenuta nel presente articolo si applica anche ai pagamenti disposti dagli enti, organi, aziende e per i quali si sia provveduto all’apertura del conto corrente di cui al precedente articolo.
L’autorizzazione, il visto e la deliberazione degli organi tecnici ed amministrativi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti sono necessari quando i pagamenti comportino la utilizzazione dell’ultima quota, non inferiore al 20 per cento della somma accreditata.


Art.6
I verbali di nuovi prezzi, le perizie suppletive o di variante ai progetti di opere pubbliche in esecuzione ai sensi del precedente articolo 2, sono trasmessi, a cura del direttore dei lavori che li predispone, all’Assessorato regionale od al diverso ente competente, che è tenuto a pronunciarsi in merito, entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla data di ricezione degli elaborati tecnici, risultante dalla ricevuta di ritorno o, nel caso che gli stessi elaborati siano stati consegnati direttamente, dalla data di ricezione apposta dall’ufficio.
Trascorso tale termine senza che l’Assessorato o l’ente competente abbia formulato osservazioni o respinto i provvedimenti trasmessi, questi si intendono approvati, e non necessitano di ulteriori pareri di organi consultivi nè di formali approvazioni superiori nè di riscontro da parte degli organi di controllo.
Agli effetti del presente articolo, le perizie suppletive e di variante, che dovranno essere contenute nei limiti dell’impegno assunto per l’esecuzione dell’opera ed eventualmente finanziate con l’utilizzazione delle somme per imprevisti e delle economie di ribasso d’asta, non potranno eccedere un quinto dell’originario importo contrattuale d’appalto nè alterare la natura e la destinazione della opera.


Art.7
E’ riservato all’amministrazione appaltante la facoltà di controllare i lavori previsti dal contratto d’appalto nonché la potestà di sostituire il direttore dei lavori qualora ometta o ritardi atti relativi all’incarico affidatogli.
Al direttore dei lavori che, per ritardo o altra causa a lui imputabile determini un danno patrimoniale per l’amministrazione nell’espletamento del suo incarico, ed al collaudatore che, senza giustificato motivo, non completi il collaudo entro il termine assegnatogli all’atto del conferimento dell’incarico, non potranno essere concessi incarichi di qualunque natura nè dalla Regione nè dalle aziende, istituti ed enti da essa controllati, senza pregiudizio di ogni altra azione civile o penale.


Art.8
Le norme dell’articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e dell’art. 7 della legge regionale 24 agosto 1971, n. 23, sono sostituite dalle seguenti:
“Fatte salve le competenze degli organi statali relativamente alle opere pubbliche assistite da finanziamenti totali o parziali dello Stato, i progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche delle Province, Comuni e relativi consorzi, diverse da quelle singolarmente finanziate con apposito provvedimento della Amministrazione regionale, sono approvati in linea tecnica dal Comitato e dalle Sezioni di controllo sugli atti degli enti locali competenti per territorio, che si avvalgono dei propri uffici tecnici di cui all’art. 8 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, quando l’importo superi i seguenti limiti:
- lire 20.000.000 per i Comuni o loro consorzi non dotati di ufficio tecnico;
- lire 40.000.000 per i Comuni o loro consorzi dotati di Ufficio tecnico diretto da geometra o tecnico equiparato;
- lire 70.000.000 per i Comuni o loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;
- lire 100.000.000 per le Amministrazioni provinciali e i Comuni capoluoghi di provincia.
Nel caso di non approvazione dei progetti, gli enti possono chiederne il riesame da parte del Comitato o delle Sezioni di controllo sugli atti degli enti locali sulla base di un parere del Comitato tecnico regionale istituito con la legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.
I progetti di opere di importi inferiori a quelli sopra indicati sono approvati, anche in linea tecnica, dagli organi collegiali delle Province, Comuni e relativi consorzi, nell’ambito delle proprie competenze secondo le leggi vigenti.
I progetti di massima e esecutivi di importo superiore a lire 100.000.000 sono approvati dal Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici istituito con la legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.
L’approvazione da parte dello stesso organo è richiesta anche quando si tratti di progetti parziali di un’opera la cui spesa complessiva si preveda superiore a lire 100.000.000, salvo che tali progetti costituiscano l’esecuzione di un progetto di massima già approvato dallo stesso Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.
Sono soggette all’approvazione degli organi di cui ai precedenti commi le varianti relative a aumenti di spesa che si verifichino durante l’esecuzione dei lavori, quando per effetto delle stesse la maggiore spesa superi il quinto dei limiti di spesa indicati nel presente articolo.
Nei limiti delle rispettive competenze per valore, l’approvazione dei progetti ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e urgenza a tutti gli effetti di legge.


Art.9
Al finanziamento dei programmi di opere pubbliche di cui al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e alla legge regionale 4 luglio 1973, n. 15, si provvede con decreto dell’Assessore ai lavori pubblici, sulla diretta base dei programmi approvati, anche se ancora non siano stati elaborati i conseguenti atti progettuali, mediante erogazione agli enti locali interessati di sovvenzioni in misura corrispondente agli importi stabiliti dai programmi medesimi.
Dette sovvenzioni costituiscono per i tesorieri degli enti entrata con vincolo di destinazione specifica ai sensi di legge.
Gli interessi attivi maturati sulle somme erogate dovranno essere versati in entrata, alla fine di ogni esercizio, al bilancio regionale. Parimente in entrata dovranno essere versati al bilancio della Regione, non oltre 30 giorni dalla data di pagamento della rata di saldo dei lavori, eventuali economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione. A richiesta degli enti beneficiari l’Assessore competente può tuttavia concedere che tali interessi ed economie permangano a disposizione degli enti medesimi per il pagamento delle revisioni dei prezzi contrattuali.
Gli enti destinatari delle sovvenzioni sono tenuti al conseguimento degli obiettivi di programma, nei termini e nei tempi tecnici stabiliti dai programmi stessi.
In caso di inerzia da parte degli enti sovvenzionati o di grave ritardo rispetto ai tempi previsti per l’attuazione delle opere in programma, l’Assessore competente promuove, ove previsti, gli opportuni interventi sostitutivi.


Art.10
Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 6 e 8, i progetti di massima e esecutivi relativi a opere pubbliche finanziate dalla Regione, ancorchè realizzati da altri enti pubblici, di importo non inferiore a lire 100.000.000 sono approvati dal Comitato tecnico regionale; quelli non eccedenti tale importo, dall’Assessore competente.
Le perizie suppletive e di variante sono approvate dagli organi di cui al precedente comma, salvo quanto disposto nel precedente articolo 6.
Quando l’importo delle varianti, sommato a quello del progetto principale, superi i 120.000.000 di lire, le varianti medesime sono approvate dal Comitato tecnico regionale.


Art.11
I geometri, o diplomati equiparati, anche liberi professionisti, possono essere iscritti all’Albo dei collaudatori, con le modalità della legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16, per il collaudo di opere di manutenzione e di lavori di sistemazione, trasformazione e riattamento, relativi a strade interne ed esterne, opere igieniche e edifici, di importo non superiore ai 30.000.000 di lire.

Art.12
Per le opere pubbliche di importo netto globale non superiore a lire 10.000.000, di competenza della Regione o degli enti locali, rientranti nelle categorie indicate nel precedente articolo, il certificato di regolare esecuzione può essere rilasciato dal direttore dei lavori anche se non ingegnere o architetto.
Il formale atto di collaudo per le opere di qualunque natura di importo non superiore a 50.000.000 di lire, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione quando il direttore dei lavori sia ingegnere o architetto.


Art.13
A gravare sul capitolo di spesa destinato alla manutenzione di fabbricati regionali è autorizzata l’apertura di credito a favore dell’Economo regionale di somme fino a lire 30.000.000 reintegrabili, da destinare all’esecuzione di lavori di manutenzione di importo non superiore a lire 10.000.000 cadauno. I lavori sono ordinati sulla base di prescrizioni tecniche elaborate a cura dell’Assessorato ai lavori pubblici.
L’Economo provvede all’esecuzione dei lavori mediante affidamento a ditte idonee su presentazione di preventivi sui quali esprime parere di congruità dei prezzi l’Assessorato ai lavori pubblici.
I pagamenti saranno effettuati dall’Economo mediante presentazione di fatture vistate dall’assessorato ai lavori pubblici secondo i limiti e i tempi pattuiti.


Art.14
Per le strade realizzate dall’Amministrazione regionale anche con finanziamenti della legge 11 giugno 1962, n. 588, e non ancora classificate, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero, per quelle da collaudare, dalla data di approvazione degli atti di collaudo, ne promuove la classificazione ad opera dei competenti organi statali o comunali, a seconda che rivestano le caratteristiche previste dalla legge rispettivamente per le strade statali, provinciali e comunali.
Per le strade soggette a pubblico transito, non inscrivibili nelle precedenti categorie, il Comitato e le Sezioni di controllo sugli atti degli enti locali territorialmente competenti promuovono la costituzione ad opera dei Comuni interessati dei consorzi obbligatori fra gli utenti di strade vicinali.


Art.15
Le domande per la concessione dei contributi per lo acquisto di macchine agricole, sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a lire 3 milioni, vanno presentate, unitamente alle relative fatture di acquisto, ai competenti Ispettorati ripartimentali dell’agricoltura, i quali, previo accertamento della idoneità tecnica delle macchine stesse in riferimento alle esigenze della azienda ed all’uso cui vengono destinate, provvedono, con decreto dell’Ispettore o di altro funzionario da lui delegato, alla concessione del contributo ed alla relativa liquidazione.
Le domande previste nel comma precedente vanno presentate, pena la decadenza, entro quattro mesi della data di emissione della fattura.


Art.16
Ai fini della concessione delle provvidenze contributive o creditizie in agricoltura previste dalla vigente legislazione a sostegno delle iniziative private, il titolo del possesso dei terreni costituenti l’azienda agricola nonchè le condizioni di stato o di requisiti personali di cui sia necessario l’accertamento per la ammissione alle provvidenze stesse, possono essere comprovati mediante dichiarazione dell’interessato, anche contestuale alla domanda nella quale, sotto la propria responsabilità, l’interessato stesso attesti che tutti i dati relativi al possesso dei terreni, alle condizioni di stato ed i requisiti personali dichiarati sono conformi a verità.
La firma apposta nella dichiarazione deve essere autenticata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 gennaio 1975

Del Rio