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Legge Regionale 22 gennaio 1975, n. 4

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1975, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
E’ approvato in L. 175.030.890.000 il totale generale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1975.

Art.3
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1975, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art.4
Per gli effetti di cui all’articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art.5
Per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute da enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.6
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell’entrata.

Art.7
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 17902 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art.8
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 17903 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art.9
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 5.

Art.10
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art.11
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art.12
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al lavoro e pubblica istruzione di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione ai capitoli 15410, 15411, 15412, 15414 e 15415 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti affettuati in conto dei capitoli - rispettivamente - 21129, 21150, 21151, 21152 e 21153 dello stato di previsione dell’entrata, dell’importo dei ricuperi, a qualsiasi titoli compiuti, di somme erogate sui predetti capitoli di spesa.

Art.13
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore al lavoro e pubblica istruzione di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le variazioni compensative agli stanziamenti iscritti ai capitoli 13402, 13411, 13412, 13413, 13414, 13415, 13441, 13442, 13443, 13445, 23426 e 23428 conseguenti ai provvedimenti di esecuzione della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26.

Art.14
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle somme di volta in volta occorrenti dal fondo da ripartire di cui al capitolo 25308 dello stato di previsione della spesa ai vari capitoli compresi nel titolo II, sezione n. 5, rubrica n. 3, dello stesso stato di previsione.

Art.15
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici e ai trasporti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle somme di volta in volta occorrenti dal fondo da ripartire di cui al capitolo 26514 dello stato di previsione della spesa ai vari capitoli attinenti all’esecuzione delle opere pubbliche di interesse regionale e di interesse degli enti locali previste dalle leggi regionali 9 marzo 1950, n. 12, 8 maggio 1951, n. 5 e 13 giugno 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.16
Il Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la iscrizione al capitolo 26901 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21120 dello stato di previsione dell’entrata, dei fondi stanziati dallo Stato e versati alla Regione per l’attuazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell’Isola, da riversare nella contabilità speciale di cui all’articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art.17
Il Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, e autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione al capitolo 27902 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21143 dello stato di previsione dell’entrata, della maggior quota - rispetto a quella iscritta al suddetto capitolo d’entrata - del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, assegnata alla Regione dal Ministero del bilancio e della programmazione economica a termini dell’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art.18
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento ai vari capitoli del bilancio, in una o più soluzioni, dal fondo da ripartire di cui al capitolo 17907 dello stato di previsione della spesa, delle somme inerenti all’assoluzione dell’imposta sul valore aggiunto relativa a pagamenti in conto di impegni assunti negli esercizi decorsi, alla quale non sia possibile far fronte con le somme conservate in conto residui ai sensi delle vigenti norme della contabilità generale dello Stato.
La quota di stanziamento del suddetto capitolo 17907 non trasferita al termine dell’anno finanziario è portata in economia; essa può essere però nuovamente portata, in una o più soluzioni, nel conto della competenza degli esercizi successivi, in aumento dello stanziamento corrispondente, nei modi stabiliti dall’articolo 7, ultimo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2783.


Art.19
Il Presidente della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti per materia di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termini del precedente articolo 6, in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri dei fondi eventualmente assegnati allo stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.
Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.


Art.20
Il pagamento dei contributi iscritti ai capitoli 15506, 16136, 16621, 16628, 16649, 16718, 16807, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975 non potrà essere ordinato, per la metà dei rispettivi importi, prima del 1º luglio dell’anno medesimo.
Le modalità e le condizioni per la erogazione della seconda semestralità saranno stabilite con legge regionale.


Art.21
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1975.

Art.22
E’ approvato il bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l’esercizio finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1975, annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell’articolo 8 dello Statuto della Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6 ed è stabilito nella somma di lire 1.400.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto.
L’autorizzazione di cui all’articolo 21, comma secondo, della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, vale, con riferimento alla variazione compensativa degli stati di previsione del bilancio dell’Azienda, fino alla totale erogazione alla Azienda stessa della somma assegnatale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
Quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975. ( Tabella ristrutturata)
Entrata.
Titolo I
Entrate tributarie
Tributi devoluti dallo stato, L. 57.430.000.000
Altri tributi, L. 10.000.000.
Totale delle entrate tributarie, L. 57.440.000.000.
Titolo II
Entrate extra tributarie, totale L. 114.358.173.879.

Totale entrate tributarie (titolo I) ed extra tributarie (titolo II)
L. 171.798.173.879; //
Totale delle spese correnti, L. 83.197.495.735; //
Differenza, L. 88.600.678.142.

Titolo III
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali ed estinzione di anticipazioni e di crediti, totale L. 3.232.716.121.

Totale dei titoli I, II e III, L. 175.030.890.000.
Accensione di debiti, per memoria.
Totale complessivo delle entrate del bilancio di previsione della Regione Sardegna per l’anno finanziario 1957, L. 175.030.890.000.

Spesa.
Spesa per la sezione amministrazione generale relativa al titolo I (spese correnti) per le rubriche: //
Finanze, artigianato e cooperazione, L. 25.007.995.791; //
Enti locali, ecologia e urbanistica, L. 173.000.000; //
Lavori pubblici e trasporti, L. 100.000.000.
Totale della sezione amministrazione generale (spese correnti), L. 25.280.995.791.

Spesa per la sezione sicurezza pubblica relativa al titolo I (spese correnti) per le rubriche: //
Enti locali, ecologia e urbanistica, L. 110.000.000; //
Agricoltura e foreste, L. 1.275.000.000.
Totale della sezione sicurezza pubblica (spese correnti), L. 1.385.000.000.

Spesa per la sezione istruzione e cultura relativa al titolo I (spese correnti) per le rubriche: //
Finanze, artigianato e cooperazione, L. 90.000.000; //
Lavoro e pubblica istruzione, L. 7.746.540.000; //
Turismo, spettacolo e sport, L. 1.350.000.000.
Totale della sezione istruzione e cultura (spese correnti), L. 9.186.540.000.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo sociale relativa al titolo I (spese correnti) per le rubriche: //
Finanze, artigianato e cooperazione, L. 1.865.000.000; //
Enti locali, ecologia e urbanistica, L. 1.265.000.000; //
Igiene e sanità, L. 2.025.000.000; //
Lavoro e pubblica istruzione, L. 9.531.900.000; //
Lavori pubblici e trasporti, L. 2.000.000.000.
Totale della sezione azione e interventi nel campo sociale (spese correnti), L. 16.686.900.000.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo economico relativa al titolo I (spese correnti) per le rubriche: //
Finanze, artigianato e cooperazione, L. 8.661.056.324; //
Enti locali, ecologia e urbanistica, L. 37.000.000; //
Lavori pubblici e trasporti, L. 4.374.200.000; //
agricoltura e foreste, L. 7.145.803.622; //
Industria e commercio, L. 1.370.000.000; //
Turismo, spettacolo e sport, L. 1.900.000.000; //
Bilancio, programmazione e rinascita, L. 100.000.000.
Totale della sezione azione e interventi nel campo economico (spese correnti), L. 23.588.059.946.

Spesa per la sezione oneri non ripartibili relativa al titolo I (spese correnti) per le rubriche: //
Finanze, artigianato e cooperazione, L. 760.000.000; //
Bilancio, programmazione e rinascita, L. 6.310.000.000.
Totale della sezione oneri non ripartibili (spese correnti), L. 7.070.000.000.

Totale delle spese relative al titolo I (spese correnti) per le rubriche: //
Finanze, artigianato e cooperazione, L. 36.384.052.115; //
Enti locali, ecologia e urbanistica, L. 1.585.000.000; //
Igiene e sanità, L. 2.025.000.000; //
Lavoro e pubblica istruzione, L. 17.278.440.000; //
Lavori pubblici e trasporti, L. 6.474.200.000; //
Agricoltura e foreste, L. 8.420.803.622; //
Industria e commercio, L. 1.370.000.000; //
Turismo, spettacolo e sport, L. 3.250.000.000; //
Bilancio, programmazione e rinascita, L. 6.410.000.000.
Totale spese correnti, L. 83.197.495.737.

Spesa per la sezione amministrazione generale relativa al titolo II (spese in conto capitale) per le rubriche: //
Finanze, artigianato e cooperazione, L. 53.000.000; //
Lavori pubblici e trasporti, per memoria.
Totale della sezione amministrazione generale (spese in conto capitale), L. 53.000.000.

Spesa per la sezione istruzione e cultura relativa al titolo II (spese in conto capitale) per le rubriche: //
Lavoro e pubblica istruzione, L. 1.702.000.000; //
Lavori pubblici e trasporti, per memoria; //
Turismo, spettacolo e sport, per memoria.
Totale della sezione istruzione e cultura (spese in conto capitale), L. 1.702.000.000.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo delle abitazioni relativa al titolo II (spese in conto capitale) per le rubriche: //
Lavori pubblici e trasporti, L. 1.530.000.000; //
Industria e commercio, per memoria.
Totale della sezione azione e interventi nel campo delle abitazioni (spese in conto capitale), L. 1.530.000.000.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo sociale (spese in conto capitale), titolo II, per le rubriche: //
Finanze, artigianato e cooperazione, L. 1.350.000.000; //
Igiene e sanità, L. 2.577.346.804; //
Lavoro e pubblica istruzione, L. 1.900.000.000; //
Lavori pubblici e trasporti, L. 1.200.000.000.
Totale della sezione azione e interventi nel campo sociale (spese in conto capitale), L. 7.027.346.804.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo economico relativa al titolo II (spese in conto capitale) per le rubriche: //
Finanze, artigianato e cooperazione, L. 4.410.000.000; //
Lavori pubblici e trasporti, L. 17.992.626.900; //
Agricoltura e foreste, L. 19.737.500.000; //
Industria e commercio, L. 5.250.000.000; //
Turismo, spettacolo e sport, L. 2.350.000.000.
Totale della sezione azione e interventi nel campo economico (spese in conto capitale), L. 49.740.126.900.

Spese per la sezione oneri non ripartibili relative al titolo II (spese in conto capitale) per la rubrica: //
Bilancio, programmazione e rinascita, totale L. 27.010.000.000.

Totale della spesa relativa al titolo II (spese in conto capitale) per le rubriche: //

Finanze, artigianato e cooperazione, L. 5.813.000.000; //
Enti locali, ecologia e urbanistica, L. 0; //
Igiene e sanità, L. 2.577.346.804; //
Lavoro e pubblica istruzione, L. 3.602.000.000; //
Lavori pubblici e trasporti, L. 20.722.626.900; //
Agricoltura e foreste, L. 19.737.500.000; //
Industria e commercio, L. 5.250.000.000; //
Turismo, spettacolo e sport, L. 2.350.000.000; //
Bilancio, programmazione e rinascita, L. 27.010.000.000.
Totale spese in conto capitale, L. 87.062.473.704.

Spesa per estinzione di debiti per la rubrica: //
Finanze, totale L. 4.770.920.559.

Totale delle spese correnti e delle spese in conto capitale per le sezioni: //
Amministrazione generale, L. 25.333.995.791; //
Sicurezza pubblica, L. 1.385.000.000; //
Istruzione e cultura, L. 10.888.540.000; //
Azione e interventi nel capo delle abitazioni, L. 1.530.000.000; //
Azione e interventi nel campo sociale, L. 23.714.246.804; //
Azione e interventi nel campo economico, L. 73.328.186.846; //
Oneri non ripartibili, L. 34.080.000.000.
Totale delle spese correnti e delle spese in conto capitale, L. 170.259.969.441.

Totale generale della spesa, L. 175.030.890.000.
Il bilancio non presenta differenza fra spesa ed entrata.


ALLEGATO 2
Riepilogo del bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 1975. ( Tabella ristrutturata)
Riassunto delle entrate.
Titolo I
Entrate correnti.
Entrate per le categorie: //
Categoria 1, vendita di beni e di servizi, L. 70.100.000; //
Categoria 2, trasferimenti correnti, L. 1.400.500.000; //
Categoria 3, redditi, L. 356.200.000; //
Categoria 4, poste compensative delle spese, L. 251.000.000; //
Categoria 5, somme non attribuibili, L. 2.100.000.
Totale delle entrate correnti, L. 2.079.900.000.
Titolo II
Entrate in conto capitale.
Entrate per le categorie: //
Categoria 6, vendita di beni patrimoniali, per memoria; //
Categoria 7, ammortamenti, L. 100.000; //
Cateogira 8, trasferimenti in conto capitale, per memoria; //
Categoria 9, rimborso di anticipazioni, per memoria; //
Categoria 10, prelevamenti da fondi di riserva, per memoria.
Totale delle entrate in conto capitale, L. 100.000.
Accensione di debiti, per memoria.
Totale generale delle entrate, L. 2.080.000.000.
Riassunto delle spese.
Titolo I
Spese correnti.
Spese per le categorie: //
Categoria 1, personale in attività di servizio, L. 1.275.500.000; //
Categoria 2, personale in quiescenza, per memoria; //
Categoria 3, acquisto di beni e di servizi, L. 452.100.000; //
Categoria 4, trasferimenti correnti, per memoria; //
Categoria 6, poste correttive e compensative delle entrate, L. 251.000.000; //
Categoria 7, ammortamenti, L. 100.000; //
Categoria 8, somme non attribuibili, L. 61.300.000.
Totale spese correnti, L. 2.040.000.000.
Titolo II
Spese in conto capitale.
Spese per le categorie: //
Categoria 9, costituzione di capitali fissi, L. 40.000.000; //
Categoria 10, trasferimenti, per memoria; //
Categoria 12, anticipazioni, per memoria; //
Categoria 13, versamenti in fondo di riserva, per memoria.
Totale spese in conto capitale, L. 40.000.000.
Totale generale delle spese, L. 2.080.000.000.

Nel riepilogo generale del bilancio l’entrata e la spesa risultano in pareggio.



Data a Cagliari, addì 22 gennaio 1975

Del Rio