Legge Regionale 4 febbraio 1975, n. 6
Norme di attuazione degli articoli 12, 13 e 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l’estinzione dei debiti degli Enti mutualistici nei confronti degli Enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l’avvio della riforma sanitaria.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Diritto all’assistenza ospedaliera gratuita in forma diretta
L’erogazione dell’assistenza ospedaliera avviene tramite gli Enti ospedalieri, nonchè - secondo quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 8 luglio 1974, 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, tramite apposite convenzioni con cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti indicati al penultimo comma dell’art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e case di cura private, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e solo in presenza di comprovate esigenze del servizio di assistenza ospedaliera.
Art.2
Diritto all’assistenza ospedaliera in forma indiretta
L’Ente Regione rimborserà agli aventi diritto all’assistenza ospedaliera, che si ricoverino in istituti e case di cura non convenzionati, una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nella case di cura private convenzionate, ubicate nella Regione stessa.
Il ricovero in istituti e case di cura non convenzionati è soggetto alla preventiva emissione dell’impegnativa rilasciata dall’Amministrazione regionale.
Art.3
Prestazioni extra
L’Ente ospedaliero su tali importi tratterà il 10 per cento per le maggiori spese sostenute in dipendenza delle prestazioni di cui al comma precedente, e verserà la differenza, entro 15 giorni dalla data di riscossione, al Fondo nazionale ospedaliero.
Art.4
Convenzioni con istituzioni pubbliche nonchè con case di cura private operanti fuori del territorio regionale
Art.5
Assistenza ospedaliera nei confronti degli aventi diritto che si trovino all’estero per ragioni di lavoro
Art.6
Assistenza ospedaliera ai marittimi all’estero
Art.7
Assistenza ospedaliera ai non abbienti
Agli effetti della presente legge vengono considerati non abbienti gli iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all’assistenza medico - chirurgica ostetrica e farmaceutica gratuita, di cui all’articolo 55 del testo unico sulla legge sanitaria approvata con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Art.8
Ruolo regionale per l’assistenza ospedaliera volontaria
Ai fini dell’iscrizione di cui al precedente comma gli interessati devono inoltrare domanda all’Assessorato alla igiene e sanità della Regione autonoma della Sardegna tramite il Comune di residenza, utilizzando lo specifico modulo rilasciato dal Comune stesso e corredato dalla seguente documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) stato di famiglia, qualora venga richiesta l’estensione dell’assistenza ospedaliera ai componenti del nucleo familiare del richiedente.
Nella domanda dovranno essere indicati la professione e il numero del codice fiscale del richiedente.
I Comuni sono tenuti a trasmettere all’Assessorato all’igiene e sanità della Regione, entro 10 giorni dalla sua presentazione, la domanda di cui al precedente comma.
La ricevuta rilasciata dal Comune di residenza all’atto della presentazione della domanda di iscrizione costituisce titolo provvisorio alla assistenza ospedaliera.
Entro 30 giorni dalla data di trasmissione della domanda, l’Amministrazione regionale trasmetterà all’interessato il documento comprovante l’avvenuta iscrizione nel ruolo.
L’iscrizione è operante per periodi non inferiori ad un triennio, fatti salvi i casi di premorienza o di passaggio alla categoria degli assistibili di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge, nei quali casi l’iscrizione al ruolo si intende limitata all’intero anno entro il quale è stata inoltrata la richiesta.
Art.9
Riscossione dei ruoli
Art.10
Assistenza ospedaliera ai lavoratori stagionali all’estero
Art.11
Prestazioni ospedaliere d’urgenza
I soggetti non assistibili dagli Enti o Casse mutue, ai sensi del primo comma dell’articolo 12 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, che fruiscano di prestazioni ospedaliere d’urgenza, potranno ottenere l’assistenza erogata nelle forme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, qualora entro 10 giorni dalla data del ricovero e comunque, nei casi di impossibilità certificata dal Direttore sanitario, entro il periodo della degenza, abbiano richiesto l’iscrizione al ruolo secondo le disposizioni del precedente articolo 8.
Nel caso l’assistito dichiari per iscritto che non intende avvalersi delle disposizioni di cui al comma precedente dovrà versare all’Ente ospedaliero presso il quale è avvenuta la prestazione d’urgenza un importo, per ogni giorno di degenza, pari alla retta onnicomprensiva approvata e deliberata per l’anno 1974 per lo stesso Ente ospedaliero.
L’adeguamento di tale importo giornaliero verrà stabilito annualmente a partire dal 1976 con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità.
L’ente ospedaliero dovrà versare al Fondo nazionale ospedaliero gli importi di cui ai commi precedenti, entro 15 giorni dalla data di riscossione.
Art.12
Modalità amministrative d’accesso
La valutazione sulla necessità del ricovero è demandata al medico di guardia ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Coloro che richiedono il ricovero negli istituti o case di cura private convenzionate dovranno presentare la impegnativa rilasciata dall’Amministrazione regionale.
Art.13
Finanziamento dell’assistenza ospedaliera
Art.14
Disposizioni finanziarie
Art.15
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 4 febbraio 1975.
Del Rio