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Legge Regionale 4 febbraio 1975, n. 6

Norme di attuazione degli articoli 12, 13 e 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l’estinzione dei debiti degli Enti mutualistici nei confronti degli Enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l’avvio della riforma sanitaria.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Diritto all’assistenza ospedaliera gratuita in forma diretta
La Regione autonoma della Sardegna dal 1º gennaio 1975 eroga l’assistenza ospedaliera, già di competenza degli Enti, anche previdenziali, che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonchè delle Casse mutue anche aziendali, comunque denominate e strutturate, in forma diretta, gratuita e senza limite di durata nei confronti degli iscritti principali e rispettivi familiari che ne abbiano titolo.
L’erogazione dell’assistenza ospedaliera avviene tramite gli Enti ospedalieri, nonchè - secondo quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 8 luglio 1974, 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, tramite apposite convenzioni con cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti indicati al penultimo comma dell’art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e case di cura private, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e solo in presenza di comprovate esigenze del servizio di assistenza ospedaliera.


Art.2
Diritto all’assistenza ospedaliera in forma indiretta
A decorrere dal 1º gennaio 1975 e fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, la Regione eroga, altresì, l’assistenza ospedaliera in forma indiretta a favore dei soggetti assistibili, che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi Enti o Casse mutue di malattia.
L’Ente Regione rimborserà agli aventi diritto all’assistenza ospedaliera, che si ricoverino in istituti e case di cura non convenzionati, una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nella case di cura private convenzionate, ubicate nella Regione stessa.
Il ricovero in istituti e case di cura non convenzionati è soggetto alla preventiva emissione dell’impegnativa rilasciata dall’Amministrazione regionale.


Art.3
Prestazioni extra
I soggetti assistibili di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge che chiedono il ricovero in classi diverse da quelle convenzionate, dovranno corrispondere direttamente all’Ente ospedaliero l’importo giornaliero che per tale prestazione verrà annualmente stabilito dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, fermo restando che le prestazioni medico - sanitarie e farmaceutiche saranno assicurate a livello uniforme e gratuitamente per tutti i degenti.
L’Ente ospedaliero su tali importi tratterà il 10 per cento per le maggiori spese sostenute in dipendenza delle prestazioni di cui al comma precedente, e verserà la differenza, entro 15 giorni dalla data di riscossione, al Fondo nazionale ospedaliero.


Art.4
Convenzioni con istituzioni pubbliche nonchè con case di cura private operanti fuori del territorio regionale
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare alla sanità, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità può, inoltre, stipulare convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche, nonchè con case di cura private ubicate fuori del territorio regionale, al fine di garantire quelle prestazioni che non siano erogabili presso gli Enti ospedalieri operanti nella Sardegna.

Art.5
Assistenza ospedaliera nei confronti degli aventi diritto che si trovino all’estero per ragioni di lavoro
A decorrere dal 1º gennaio 1975 la Regione autonoma della Sardegna, sulla base dei vigenti ordinamenti degli Enti mutualistici, assicura l’assistenza ospedaliera all’estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.

Art.6
Assistenza ospedaliera ai marittimi all’estero
L’assistenza ospedaliera ai marittimi all’estero viene sempre erogata - secondo le norme di cui al regio decreto legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831 - dalle rispettive Casse marittime sino all’entrata in vigore della legge sulla riforma sanitaria ed a partire dal 1º gennaio 1975 i relativi oneri finanziari saranno rimborsati dalla Regione alle Casse stesse.

Art.7
Assistenza ospedaliera ai non abbienti
A decorrere dal 1º gennaio 1975 la Regione eroga l’assistenza ospedaliera ai non abbienti compresi nelle liste di assistenza sanitaria dei Comuni.
Agli effetti della presente legge vengono considerati non abbienti gli iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all’assistenza medico - chirurgica ostetrica e farmaceutica gratuita, di cui all’articolo 55 del testo unico sulla legge sanitaria approvata con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.


Art.8
Ruolo regionale per l’assistenza ospedaliera volontaria
I soggetti non assistibili dagli Enti o Casse ai sensi del primo comma dell’articolo 12 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, possono ottenere un’assistenza ospedaliera mediante l’iscrizione in appositi ruoli per un importo pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie per l’anno 1974 e dalla Regione autonoma della Sardegna per gli anni successivi.
Ai fini dell’iscrizione di cui al precedente comma gli interessati devono inoltrare domanda all’Assessorato alla igiene e sanità della Regione autonoma della Sardegna tramite il Comune di residenza, utilizzando lo specifico modulo rilasciato dal Comune stesso e corredato dalla seguente documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) stato di famiglia, qualora venga richiesta l’estensione dell’assistenza ospedaliera ai componenti del nucleo familiare del richiedente.
Nella domanda dovranno essere indicati la professione e il numero del codice fiscale del richiedente.
I Comuni sono tenuti a trasmettere all’Assessorato all’igiene e sanità della Regione, entro 10 giorni dalla sua presentazione, la domanda di cui al precedente comma.
La ricevuta rilasciata dal Comune di residenza all’atto della presentazione della domanda di iscrizione costituisce titolo provvisorio alla assistenza ospedaliera.
Entro 30 giorni dalla data di trasmissione della domanda, l’Amministrazione regionale trasmetterà all’interessato il documento comprovante l’avvenuta iscrizione nel ruolo.
L’iscrizione è operante per periodi non inferiori ad un triennio, fatti salvi i casi di premorienza o di passaggio alla categoria degli assistibili di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge, nei quali casi l’iscrizione al ruolo si intende limitata all’intero anno entro il quale è stata inoltrata la richiesta.


Art.9
Riscossione dei ruoli
L’Assessorato all’igiene e sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno, ai fini della riscossione e del relativo accreditamento al Fondo nazionale ospedaliero delle quote di cui al primo comma dell’articolo precedente, comunica i ruoli alle sedi provinciali dell’Amministrazione finanziaria dello Stato.

Art.10
Assistenza ospedaliera ai lavoratori stagionali all’estero
Per i lavoratori stagionali all’estero, che rientrano in Sardegna, agli effetti dell’iscrizione nei ruoli di cui all’articolo 8 della presente legge, l’importo di cui al primo comma dell’articolo 13 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, viene commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

Art.11
Prestazioni ospedaliere d’urgenza
La mancata iscrizione nel ruolo non può comunque consentire il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d’urgenza.
I soggetti non assistibili dagli Enti o Casse mutue, ai sensi del primo comma dell’articolo 12 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, che fruiscano di prestazioni ospedaliere d’urgenza, potranno ottenere l’assistenza erogata nelle forme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, qualora entro 10 giorni dalla data del ricovero e comunque, nei casi di impossibilità certificata dal Direttore sanitario, entro il periodo della degenza, abbiano richiesto l’iscrizione al ruolo secondo le disposizioni del precedente articolo 8.
Nel caso l’assistito dichiari per iscritto che non intende avvalersi delle disposizioni di cui al comma precedente dovrà versare all’Ente ospedaliero presso il quale è avvenuta la prestazione d’urgenza un importo, per ogni giorno di degenza, pari alla retta onnicomprensiva approvata e deliberata per l’anno 1974 per lo stesso Ente ospedaliero.
L’adeguamento di tale importo giornaliero verrà stabilito annualmente a partire dal 1976 con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità.
L’ente ospedaliero dovrà versare al Fondo nazionale ospedaliero gli importi di cui ai commi precedenti, entro 15 giorni dalla data di riscossione.


Art.12
Modalità amministrative d’accesso
I ricoveri degli aventi diritto all’assistenza ospedaliera non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva. Gli assistibili dovranno esibire al servizio accettazione degli Enti ospedalieri il documento attestante il diritto all’assistenza e la proposta del medico curante.
La valutazione sulla necessità del ricovero è demandata al medico di guardia ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Coloro che richiedono il ricovero negli istituti o case di cura private convenzionate dovranno presentare la impegnativa rilasciata dall’Amministrazione regionale.


Art.13
Finanziamento dell’assistenza ospedaliera
La Regione autonoma della Sardegna provvede al finanziamento delle singole forme di assistenza ospedaliera disciplinate dagli articoli precedenti mediante l’utilizzazione della quota parte del Fondo nazionale di cui all’articolo 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, assegnata alla Regione stessa.

Art.14
Disposizioni finanziarie
Il presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità di concerto con l’Assessore al bilancio, e su conforme deliberazione della Giunta stessa, è autorizzato ad assumere i provvedimenti di bilancio necessari all’attuazione della presente legge.

Art.15
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 febbraio 1975.

Del Rio