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Legge Regionale 21 aprile 1975, n. 24

Inquadramento del personale del cessato Ente sardo di elettricità e di altro personale nei ruoli dell’Amministrazione regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il personale dell’Ente sardo di elettricità, in servizio presso l’Ente medesimo alla data del 1 marzo 1973, il quale ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 18 giugno 1973, n. 12, abbia presentato domanda di passaggio nei ruoli dell’Amministrazione regionale, è inquadrato in detti ruoli nella carriera corrispondente a quella di appartenenza - quale risulta dal titolo formale - e con la qualifica attribuibile in base all’anzianità di servizio posseduta alla anzidetta data dal 1 marzo 1973 valutata con la modalità e nei limiti di cui all’articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1968, n. 29.
La corrispondenza nella carriera di cui al precedente comma è determinata dalla tabella che segue:
Categoria A/1 e B/1, contabili e aiuto contabili, addetti a lavori di natura amministrativa: Carriera di concetto - segretario - ruolo amministrativo;
Categoria B/2, dattilografia e collaborazione a lavori di natura amministrativa: Carriera esecutiva - archivisti e dattilografi - ruolo amministrativo;
Categoria C/S, con mansioni di archivio: Carriera esecutiva - archivisti e dattilografi - ruolo amministrativo;
Categoria C/S, con mansioni di usciere: Carriera del personale ausiliario - personale addetto agli uffici - ruolo amministrativo.
L’inquadramento sarà effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Ai fini dell’inquadramento di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale e autorizzata ad istituire eventuali posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze.
Agli effetti dell’avanzamento in carriera, il personale in soprannumero è preso in esame unitamente a quello in organico di pari anzianità.
Il personale dirigente è collocato nel ruolo ad esaurimento, carriera direttiva di cui alla tabella 1a allegata alla legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, la cui dotazione organica è, a tali fini, incrementata di due unità.


Art.2
Al personale dell’Ente sardo di elettricità passato nei ruoli dell’Amministrazione regionale è attribuita un assegno personale utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione pensionabile, esclusa l’aggiunta di famiglia, già goduta presso l’Ente di provenienza al 15 settembre 1973 e quella connessa alla qualifica regionale attribuita ai sensi del precedente articolo 1.
L’assegno personale come sopra determinato è riassorbibile con i miglioramenti generali degli stipendi dei dipendenti regionali e con gli aumenti conseguenti a progressioni di carriera.


Art.3
Il personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi dei precedenti articoli è iscritto al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, dal 1 gennaio 1965 o dalla data successiva in cui ha inizio il rapporto di impiego con il soppresso Ente sardo di elettricità.
Per detto personale i trattamenti previsti dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, esclusa l’indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni di effettivo servizio cumulativamente resi presso l’Ente di provenienza e presso la Regione Sarda.
L’importo della pensione corrisposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente previdenziale per il servizio reso anteriormente all’inquadramento nei ruoli regionali, nonchè di quella eventualmente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi previsti dalla richiamata legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
Si applicano nei confronti del personale di cui alla presente legge le disposizioni dei commi 5, 6, e 7 dell’articolo 26 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.


Art.4
Il personale di cui all’articolo 1 della presente legge e l’Amministrazione regionale debbono versare al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, sulla base della retribuzione lorda goduta al 15 settembre 1973, i contributi previsti dal punto 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, relativamente al periodo intercorrente tra l’iscrizione al Fondo e la stessa data del 15 settembre 1973.
A partire al 16 settembre 1973 i contributi vengono determinati sulla base della retribuzione lorda effettiva, compreso l’assegno personale di cui al precedente articolo 2.
Il versamento dei contributi arretrati a carico del personale, avverrà in rate mensili pari al 3 per cento della retribuzione di cui al precedente comma.
Eventuali quote residue saranno trattenute al momento della liquidazione della indennità di anzianità da parte del Fondo.


Art.5
Il personale addetto al servizio di prevenzione dello abigeato presso l’Ufficio del Rappresentante del Governo nella Regione Sarda e retribuito esclusivamente sui fondi della gestione fuori bilancio tenuta dal Rappresentante del Governo fino al 31 dicembre 1972, può chiedere, con domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere assunto nell’Amministrazione regionale in qualità di avventizio sulla base delle mansioni effettivamente esercitate e purchè in possesso del prescritto titolo di studio.
Al personale stesso compete il trattamento economico della qualifica iniziale del personale di ruolo delle corrispondenti carriere.
Il personale di cui sopra verrà inquadrato, mediante concorsi interni di idoneità, nei ruoli organici degli impiegati regionali, con la qualifica iniziale della carriera corrispondente alla categoria di impiegato avventizio.
I concorrenti dichiarati idonei conseguiranno la nomina in ruolo. Essi occuperanno secondo l’ordine di graduatoria i posti liberi in organico.
Qualora i posti degli organici non fossero sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni del comma precedente, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero, da riassorbire in occasione delle normali vacanze.
I concorsi interni di idoneità previsti dal terzo comma per l’inquadramento del personale nominato impiegato avventizio sono indetti, una volta tanto, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.


Art.6
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell’entrata:
- in aumento:
capitolo 21203 lire 29.000.000

Stato di previsione della spesa:
- in diminuzione:
capitolo 17904 lire 146.500.000

- in aumento:
capitolo 11112 lire 109.000.000
capitolo 11116 lire 5.900.000
capitolo 11119 lire 1.800.000
capitolo 11122 lire 29.500.000
capitolo 11133 lire 300.000
capitolo 11183 lire 29.000.000

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11112, 11116, 11119, 11122, 11133 e 11183 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 21 aprile 1975

Del Rio