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Legge Regionale 8 luglio 1975, n. 28

Interpretazione autentica e modifica degli articoli 2 e 4 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, concernente “Provvidenze per favorire l’incremento della produzione foraggera e per indirizzare le aziende pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, è sostituito dal seguente:
“Allo scopo di favorire ed incoraggiare l’incremento della produzione foraggera in Sardegna e di indirizzare le aziende pastorali ed agro - pastorali verso forme più attive di organizzazione produttiva, in armonia con le finalità perseguite e nel quadro degli interventi straordinari previsti a favore del settore agro - pastorale dalla legge 30 ottobre 1969, n. 811, e dalla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per gli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, singoli o associati in cooperative per la conduzione aziendale, buoni per l’acquisto di sementi selezionate o di fertilizzanti ovvero di sole sementi o soli fertilizzanti necessari per l’impianto delle colture foraggere.
Il valore dei buoni di cui al comma precedente, determinato secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di attuazione, è di L. 20.000 per i singoli e di L. 30.000 per le cooperative per ogni ettaro investito a coltura foraggera.
Le provvidenze di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall’annata agraria 1975-76”.


Art.2
L’articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 20, è sostituito dal seguente:
“Ai singoli titolari di azienda, le provvidenze di cui al precedente articolo 2 sono concesse per un massimo di dieci ettari”.


Art.3
Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si farà fronte mediante l’incremento di lire 30.000.000 del capitolo 26689 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975.
A favore di detto capitolo è stornata la corrispondente somma di L. 30.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 luglio 1975

Del Rio