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Legge Regionale 30 luglio 1975, n. 32

Contributi sulla maggiore spesa dei progetti di miglioramento fondiario, riconosciuta per l’aumento eccezionale dei prezzi.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attuazione di quanto stabilito dal paragrafo 3.2 del quinto Programma esecutivo del Piano di rinascita, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sulla maggiore spesa per le opere e per le scorte, derivante dall’aumento dei prezzi, a favore degli operatori agricoli che non siano in condizioni di attuare i progetti di miglioramento fondiario, sussidiati con provvedimenti di concessione emessi ai sensi di leggi statali o regionali.

Art.2
Sono ammessi a godere dei benefici di cui al precedente articolo 1:
a) i titolari di provvedimenti di concessione di contributo principale o globale emessi nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1969 e 12 aprile 1974;
b) i concessionari di contributo integrativo a condizione che il contributo principale sia stato accordato con provvedimenti emessi nel periodo di cui sopra;
c) le ditte intestatarie dei progetti ai quali sia stato applicato, in sede istruttoria, il prezziario in vigore dal 1º agosto 1972, anche se il decreto di concessione di contributo principale globale sia stato emesso in data posteriore al 12 aprile 1974.
Sono escluse dal beneficio le ditte che, alla data del 30 giugno 1974, abbiano fatto pervenire domanda di collaudo totale o finale, nonchè, limitatamente alle opere eseguite o alle scorte acquistate, quelle che, alla medesima data, abbiano fatto pervenire domanda di collaudo parziale.
I titolari dei provvedimenti emessi entro il 30 giugno 1973 dovranno dimostrare di aver dato inizio alla esecuzione delle opere.
A tal fine, coloro che non abbiano presentato alcuna domanda di collaudo, dovranno provvedervi, per le opere già realizzate anche parzialmente, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.


Art.3
La misura dell’incremento della spesa ammessa è determinata come segue:
a) nella percentuale del 40 per cento per i progetti ai quali sia stato applicato il prezziario in vigore per il 1968;
b) nella percentuale del 35 per cento per i progetti ai quali sia stato applicato il prezziario in vigore fino al 1º maggio 1970;
c) nella percentuale del 30 per cento per i progetti ai quali sia stato applicato il prezziario in vigore dal 1º maggio 1970;
d) nella percentuale del 25 per cento per i progetti ai quali sia stato applicato il prezziario in vigore dal 19 maggio 1971;
e) nella percentuale del 20 per cento per i progetti ai quali sia stato applicato il prezziario in vigore dal 1º agosto 1972.


Art.4
Sulla maggiore spesa, riconosciuta ai sensi del precedente articolo 3, viene concesso un contributo nella stessa misura percentuale fissata coi provvedimenti relativi al contributo principale o globale e a quello integrativo.

Art.5
I progetti esecutivi di piani organici di trasformazione aziendale approvati con decreti emessi nel periodo di tempo di cui al precedente articolo 2 possono - su domanda degli interessati corredata di apposita variante - essere ristrutturati in più lotti funzionali, ferma restando la priorità nella realizzazione delle opere di carattere agronomico.

Art.6
L’incremento della spesa ammessa, di cui all’articolo 3, è valido ai soli fini dell’erogazione del contributo previsto dalla presente legge.

Art.7
I benefici della presente legge sono erogati contemporaneamente alla emissione dei provvedimenti di liquidazione finale o totale con decreto di impegno e liquidazione predisposto dagli uffici che hanno curato l’istruttoria dei progetti e firmato dall’Assessore all’agricoltura e foreste.

Art.8
L’erogazione delle integrazioni dei contributi massimi di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, è riservata ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, singoli o associati in cooperativa.

Art.9
Nella concessione delle provvidenze di cui alla presente legge sarà data la priorità ai piani organici di miglioramento fondiario realizzati dalle cooperative.

Art.10
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, è autorizzato a prelevare, per le finalità di cui alla presente legge, dalla contabilità speciale del Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Isola - titolo di spesa 5.3.02 del quinto Programma esecutivo - la somma di lire 3.500.000.000 e a versarla al bilancio regionale.

Art.11
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975 è istituito il capitolo 21158 con la denominazione “Somma da versarsi dalla contabilità speciale - titolo di spesa 5.3.02 del quinto Programma esecutivo - del Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale dell’Isola, per la concessione, a favore degli operatori agricoli, di contributi sulla maggiore spesa riconosciuta per l’aumento dei prezzi”, e con lo stanziamento di lire 3.500.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975 è istituito il capitolo 26692 quater con la denominazione “Contributi sulla maggiore spesa per le opere e per le scorte, derivante dall’aumento dei prezzi, a favore degli operatori agricoli”, e con lo stanziamento di lire 3.500.000.000.
La spesa relativa all’attuazione della presente legge fa carico al capitolo 26692 quater dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975 ed al corrispondente capitolo dell’esercizio 1976.
Alle spese occorrenti per l’esercizio 1976, valutate in lire 2.000.000.000, si farà fronte mediante l’utilizzo di una quota del maggior gettito dell’imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.


Art.12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 30 luglio 1975

Del Rio