Legge Regionale 25 agosto 1975, n. 46
Ripartizione fra le Province ed i Comuni della Sardegna dello stanziamento assegnato dallo Stato alla Regione con il decreto legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, per interventi urgenti di carattere igienico - sanitario degli edifici scolastici.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
- lire 50.000.000 all’Amministrazione prov. di Cagliari;
- lire 40.000.000 all’Amministrazione prov. di Sassari;
- lire 30.000.000 all’Amministrazione prov. di Nuoro;
- lire 30.000.000 all’Amministrazione prov. di Oristano;
- lire 850.000.000 fra tutti i Comuni della Sardegna in rapporto alla popolazione residente sulla base del censimento del 1971.
La cifra così ripartita è comprensiva di tutti gli oneri derivanti alle Amministrazioni provinciali e comunali della progettazione ed esecuzione dei lavori.
Eventuali aumenti di spesa che si verifichino durante l’esecuzione delle opere e quanto da esse dipendenti sono a totale carico delle Province e dei Comuni.
Art.3
Art.4
Art.5
Dal conto dei residui passivi dell’esercizio finanziario 1975 è eliminata la somma di lire 1.000.000.000 risultante in relazione alla iscrizione di cui al comma precedente al capitolo 25309.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975, sono istituiti i seguenti capitoli:
- Capitolo 25332 - Contributo alle Amministrazioni provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano per la realizzazione, il completamento, la manutenzione di opere di carattere igienico - sanitario degli edifici scolastici, nonché per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria (legge 27 dicembre 1973, n. 868) L. 150.000.000.
- Capitolo 25333 - Contributo alle Amministrazioni comunali della Sardegna per la realizzazione, il completamento, la manutenzione di opere di carattere igienico - sanitario degli edifici scolastici, nonchè per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria (legge 27 dicembre 1973, n. 868) L. 850.000.000.
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 25332 e 25333 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975.
Art.6
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 25 agosto 1975
Del Rio