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Legge Regionale 25 agosto 1975, n. 46

Ripartizione fra le Province ed i Comuni della Sardegna dello stanziamento assegnato dallo Stato alla Regione con il decreto legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, per interventi urgenti di carattere igienico - sanitario degli edifici scolastici.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La somma di lire 1.000.000.000 assegnata alla Regione Sarda ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, sarà utilizzata per la realizzazione, il completamente, il mantenimento di opere di carattere igienico - sanitario degli edifici scolastici, nonchè per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.

Art.2
A tal fine la somma stanziata verrà ripartita dalla Amministrazione regionale come appresso:
- lire 50.000.000 all’Amministrazione prov. di Cagliari;
- lire 40.000.000 all’Amministrazione prov. di Sassari;
- lire 30.000.000 all’Amministrazione prov. di Nuoro;
- lire 30.000.000 all’Amministrazione prov. di Oristano;
- lire 850.000.000 fra tutti i Comuni della Sardegna in rapporto alla popolazione residente sulla base del censimento del 1971.
La cifra così ripartita è comprensiva di tutti gli oneri derivanti alle Amministrazioni provinciali e comunali della progettazione ed esecuzione dei lavori.
Eventuali aumenti di spesa che si verifichino durante l’esecuzione delle opere e quanto da esse dipendenti sono a totale carico delle Province e dei Comuni.


Art.3
Sono ammessi a finanziamento i lavori relativi ai servizi igienici, ai rifornimenti idrici, alle fognature dall’edificio fino al primo allaccio esterno utile ad ogni altro intervento atto ad eliminare gli inconvenienti igienico - sanitari presenti negli edifici scolastici.

Art.4
Le sovvenzioni saranno erogate con decreto dell’Assessore regionale all’igiene e sanità.

Art.5
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte con la somma di lire 1.000.000.000 assegnata alla Regione dal Ministero del tesoro ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, ed iscritta ai capitoli 21154 dello stato di previsione della entrata e 25309 dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per l’anno finanziario 1974 per effetto della legge regionale 23 aprile 1974, n. 4, e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95 dell’11 aprile 1975.
Dal conto dei residui passivi dell’esercizio finanziario 1975 è eliminata la somma di lire 1.000.000.000 risultante in relazione alla iscrizione di cui al comma precedente al capitolo 25309.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975, sono istituiti i seguenti capitoli:

- Capitolo 25332 - Contributo alle Amministrazioni provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano per la realizzazione, il completamento, la manutenzione di opere di carattere igienico - sanitario degli edifici scolastici, nonché per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria (legge 27 dicembre 1973, n. 868) L. 150.000.000.

- Capitolo 25333 - Contributo alle Amministrazioni comunali della Sardegna per la realizzazione, il completamento, la manutenzione di opere di carattere igienico - sanitario degli edifici scolastici, nonchè per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria (legge 27 dicembre 1973, n. 868) L. 850.000.000.

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 25332 e 25333 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975.


Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 25 agosto 1975

Del Rio