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Legge Regionale 2 settembre 1975, n. 51

Provvedimenti in favore della zootecnia per l’incremento della produzione di carne.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
In attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle aziende agricole i cui titolari siano coltivatori diretti, coloni, mezzadri, compartecipanti, imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati in cooperativa, premi di natalità di ingrasso e di rimonta per il bestiame bovino, nelle forme e nei modi stabiliti dai successivi articoli.

Art.2
Si considera a titolo principale l’imprenditore che dedichi all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.
Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato alla attività agricola sono accertati dalla Regione.


Art.3
E’ concesso a favore delle aziende agricole di cui allo art. 1 un premio di L. 25.000 per i vitelli nati nelle stesse aziende per i quali venga assunto l’impegno della destinazione all’ingrasso o alla rimonta. Le domande tendenti ad ottenere l’incentivo in argomento saranno inoltrate al competente Ispettorato provinciale dall’agricoltura ad avvenuta anagrafatura del vitello e saranno corredate della certificazione contenente i dati anagrafici del soggetto nonchè della dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a mantenere in vita il soggetto fino al verificarsi delle condizioni prescritte nel successivo art. 4.

Art.4
A favore delle aziende agricole e dei centri di ingrasso sarà concesso un premio di L. 25.000 per ogni capo bovino portato al peso vivo di 400 chilogrammi se maschio e di 350 chilogrammi se femmina oppure allevato fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto.
Per i vitelli di razza - popolazione sarda il premio potrà essere concesso per i soggetti che verranno allevati sino ad una età non inferiore ai 12 mesi, semprechè gli stessi si trovino in buono stato di ingrassamento.
Il premio di cui sopra sarà concesso anche per ogni femmina destinata alla rimonta.
Gli incentivi del presente articolo saranno accordati - fino ad un numero massimo di 500 capi ad anno - anche per i soggetti di provenienza extra - aziendale, purchè nati nel territorio della Regione e a condizione che il richiedente dimostri di averli mantenuti nel proprio allevamento per un periodo non inferiore ai sei mesi.
Le domande tendenti ad ottenere il premio per l’ingrasso o per la rimonta saranno inoltrate al competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura corredate di apposita certificazione riguardante:
- i dati anagrafici del soggetto e le eventuali variazioni di proprietà;
- i dati relativi al peso vivo allo stato d’ingrassamento o all’avvenuta eruzione dei denti picozzi da adulto;
- l’accertato stato di gravidanza da almento quattro mesi qualora si tratti di femmine destinate alla rimonta.


Art.5
Possono beneficiare dei premi di cui agli artt. 3 e 4 i capi nati in data non anteriore all’1 giugno 1974.
Per i territori montani e per le zone depresse collinari delimitate a norma delle vigenti disposizioni di legge i premi di cui ai precedenti articoli sono aumentati del 50 per cento.


Art.6
Ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1974, n. 118, è vietato macellare in tutto il territorio nazionale i vitelli per i quali sia stato assunto impegno di ingrasso o di allevamento, ferme restando le ammende e le sanzioni previste dalla medesima norma. E’ disposta in ogni caso la restituzione delle somme percepite.

Art.7
La legge regionale 12 maggio 1965, n. 16, è abrogata

Art.8
Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi interventi nazionali o comunitari.

Art.9
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:

Stato di previsione dell’entrata:
Capitolo 21158 bis - Quota parte, assegnata alla Regione dal Ministero dell’agricoltura e foreste degli stanziamenti autorizzati per la concessione agli allevatori dei premi di natalità ingrasso e rimonta (art. 5, lett. a), legge 18 aprile 1974, n. 118) L. 3.898.800.000

Stato di previsione della spesa:
Capitolo 26692 quinquies - Premi a favore degli allevatori per la nascita, l’ingrasso e la rimonta di vitelli L. 3.898.800.000.

Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26692 quinquies dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 settembre 1975

Del Rio