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Legge Regionale 10 settembre 1975, n. 52

Norme per l’assistenza alle persone anziane.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Allo scopo di migliorare l’assistenza agli anziani, sia sul piano sanitario che sul piano sociale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, contributi per:
1) la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento, il completamento, l’adattamento e la riparazione di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane;
2) l’acquisto di attrezzature e di arredi destinati alle medesime finalità;
3) la gestione ed il funzionamento delle case e dei centri;
4) l’assistenza sanitaria prestata agli anziani nelle case e nei centri, comprendente sia prestazioni ambulatoriali, sia prestazioni relative alle peculiari esigenze degli inabili temporanei o permanenti;
5) la partecipazione del personale, dipendente dagli enti di cui al presente articolo, a corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza per gli anziani;
6) l’istituzione di corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza agli anziani.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad altri enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che già svolgano - senza scopo di lucro - attività assistenziali a favore degli anziani, i contributi di cui al precedente comma, con esclusione di quelli previsti per la costruzione, lo acquisto e l’ampliamento di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per anziani e per l’istituzione di corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza agli anziani.
La Regione promuove inoltre:
a) interventi diretti alla prevenzione delle cause di ricovero e alla reintegrazione dei soggetti nel loro ambiente di appartenenza con la cooperazione delle famiglie e con le formazioni sociali interessate;
b) interventi domiciliari polivalenti comprensivi dello aiuto domestico, dell’assistenza sociale e sanitaria, educativa riabilitativa;
c) interventi da realizzarsi per la predisposizione di alloggi per le persone anziane;
d) interventi di promozione di soggiorni di vacanza comunitari.


Art.2
Agli effetti della presente legge sono considerate case per anziani gli edifici o complessi di edifici comunque denominati che sono destinati ad accogliere, anche temporaneamente, con trattamento convittuale, persone che più non esercitano, per raggiunti limiti di età, alcuna attività professionale pubblica o privata.
Sono considerati centri diurni di assistenza i locali in cui le persone anziane possono, durante il giorno, usufruire di servizi sociali, di svago, di ristoro e di altre prestazioni connesse alla loro condizione.


Art.3
I progetti delle opere di cui al primo comma dello articolo 1 per la cui realizzazione si richiede il contributo regionale ai sensi dell’articolo 1, devono essere approvati dall’Assessore all’igiene e sanità.
Ove i progetti superino l’importo di lire 100.000.000, deve essere sentito il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.


Art.4
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concorrere nelle spese sostenute dai Comuni o loro Consorzi, e dagli Enti comunali di assistenza, per l’assistenza domiciliare a favore di persone anziane.
Per l’assistenza domiciliare si intende il complesso delle prestazioni effettuate a domicilio dell’anziano per consentirgli una esistenza autonoma in seno alla comunità di appartenenza.
Il servizio di assistenza domiciliare deve essere strutturato in modo tale da poter estendere le proprie prestazioni all’intera comunità, in attuazione di un programma organico dei servizi sociali.
Il ricovero o il mantenimento di anziani presso istituti assistenziali è attuato nei casi in cui non sia possibile provvedere ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1.


Art.5
La vigilanza igienico - sanitaria dei centri residenziali è affidata alle Unità sanitarie locali, e, in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime, ai servizi sanitari funzionanti nel territorio.

Art.6
La Giunta emanerà, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, un regolamento per l’istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi sociali per anziani, ivi comprese le istituzioni di ricovero.
Il regolamento dovrà prevedere anche la partecipazione degli utenti e delle loro famiglie, degli enti e associazioni, delle formazioni sociali esistenti nel territorio e degli organismi locali rappresentativi dei cittadini, alla programmazione, indirizzo e gestione dei servizi sociali.
Il regolamento dovrà altresì prevedere i criteri e le priorità da porre a base per godere dei benefici e dei servizi previsti dalla presente legge.
Le norme relative alla gestione ed al funzionamento delle case e dei centri di cui al successivo articolo 11 saranno stabilite dal regolamento di cui ai precedenti commi.
Fino all’emanazione del regolamento di attuazione, la gestione delle case di cui al comma precedente resta affidata agli enti attualmente gestori.


Art.7
I contributi erogati ai Comuni ai sensi della presente legge costituiscono, per i relativi tesorieri, entrate con destinazione specifica a norma dell’articolo 171, comma secondo, del regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Art.8
Gli immobili, per i quali siano stati concessi i contributi di cui all’art. 1, sono vincolati per anni 20 alla destinazione prevista dalla presente legge. Il vincolo è trascritto, a cura e spese dell’ente beneficiario del contributo, nei registri immobiliari.
L’Assessore all’igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione consiliare competente, può autorizzare la cancellazione del vincolo quando non sia possibile o non sia conveniente mantenere ulteriormente la suddetta destinazione.


Art.9
Il contributo regionale per l’assistenza domiciliare alle persone anziane sarà commisurato al numero delle persone assistite e non potrà superare, per ciascuna di esse, la somma che verrà determinata dal regolamento di attuazione di cui all’art. 6.

Art.10
Su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, di intesa con la Commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva annualmente un programma di interventi.

Art.11
Le case per anziani esistenti costruite con i fondi regionali sono trasferite in proprietà ai Comuni nei cui territori sono ubicate.

Art.12
Le leggi regionali 3 febbraio 1953, n. 1, e 28 agosto 1968, n. 41, sono abrogate.

Art.13
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975 è soppresso il capitolo 15408 e sono istituiti i seguenti capitoli con le denominazioni e con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
Capitolo 15332 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a enti, istituzioni, associazioni e fondazioni che già svolgono attività assistenziali a favore degli anziani, per l’acquisto di attrezzature e di arredi destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane L. 150.000.000

Capitolo 15333 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a enti, istituzioni, associazioni e fondazioni che già svolgono attività assistenziali a favore degli anziani, per la gestione ed il funzionamento delle case e dei centri diurni di assistenza per persone anziane L. 96.000.000

Capitolo 15334 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a enti, istituzioni, associazioni e fondazioni che già svolgono attività assistenziali a favore degli anziani, per l’assistenza sanitaria comprendente le prestazioni ambulatoriali e quelle relative alle peculiari esigenze degli inabili temporanei o permanenti prestate agli anziani nelle case e nei centri diurni di assistenza L. 1.000.000

Capitolo 15335 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a enti, istituzioni, associazioni e fondazioni che già svolgono attività assistenziali a favore degli anziani, per la partecipazione del proprio personale a corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza per gli anziani L. 1.000.000

Capitolo 15336 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per l’istituzione di corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza agli anziani L. 1.000.000

Capitolo 15337 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la prevenzione delle cause di ricovero e per la reintegrazione dei soggetti nel loro ambiente di appartenenza con la cooperazione delle famiglie e le formazioni sociali interessate; per interventi da realizzarsi per la predisposizione di alloggi per persone anziane; per intervento di promozione di soggiorni di vacanza comunitari L. 1.000.000

Capitolo 15338 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, agli Enti comunali di assistenza per interventi domiciliari polivalenti comprensivi dell’aiuto domestico, dell’assistenza sociale e sanitaria, educativa - riabilitativa L. 410.000.000

Capitolo 25334 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento, il completamento, l’adattamento e la riparazione di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane L. 140.000.000

A favore di detti capitoli è stornata la somma di lire 800.000.000 dal capitolo 27901 (Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 15338 e 25334 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni futuri.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio, le competenze ed i residui risultanti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sul capitolo 15408 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono trasferiti rispettivamente in conto competenza e in conto residui al capitolo 15333 dello stesso stato di previsione.


Art.14
Norme transitorie
Con i fondi della presente legge l’Assessore all’igiene e sanità può, con proprio decreto, d’intesa con la Commissione consiliare competente, disporre contributi a favore di enti o istituti che, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, siano stati ammessi ai benefici della legge regionale 27 giugno 1949, n. 1, per la costruzione, lo ampliamento, l’ammodernamento e l’arredamento di case per anziani comunque denominati.
Per le medesime opere, appaltate dopo il 1º luglio 1972, sono altresì finanziabili:
a) le revisioni dei prezzi contrattuali accertate e previste secondo le modalità della vigente legislazione per le opere pubbliche (art. 1, legge 17 febbraio 1969, n. 93);
b) le maggiori spese incontrate in conseguenza dell’applicazione delle leggi finanziarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
I contributi di cui al presente articolo non possono superare in percentuale le aliquote dei contributi concessi per la realizzazione delle opere previste, sempre che le variazioni stesse si siano verificate posteriormente alla data del decreto di concessione del finanziamento, oltre che della stipula dei relativi contratti di appalto fiscalmente registrati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 settembre 1975

Del Rio