Legge Regionale 10 settembre 1975, n. 52
Norme per l’assistenza alle persone anziane.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1) la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento, il completamento, l’adattamento e la riparazione di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane;
2) l’acquisto di attrezzature e di arredi destinati alle medesime finalità;
3) la gestione ed il funzionamento delle case e dei centri;
4) l’assistenza sanitaria prestata agli anziani nelle case e nei centri, comprendente sia prestazioni ambulatoriali, sia prestazioni relative alle peculiari esigenze degli inabili temporanei o permanenti;
5) la partecipazione del personale, dipendente dagli enti di cui al presente articolo, a corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza per gli anziani;
6) l’istituzione di corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza agli anziani.
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad altri enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che già svolgano - senza scopo di lucro - attività assistenziali a favore degli anziani, i contributi di cui al precedente comma, con esclusione di quelli previsti per la costruzione, lo acquisto e l’ampliamento di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per anziani e per l’istituzione di corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza agli anziani.
La Regione promuove inoltre:
a) interventi diretti alla prevenzione delle cause di ricovero e alla reintegrazione dei soggetti nel loro ambiente di appartenenza con la cooperazione delle famiglie e con le formazioni sociali interessate;
b) interventi domiciliari polivalenti comprensivi dello aiuto domestico, dell’assistenza sociale e sanitaria, educativa riabilitativa;
c) interventi da realizzarsi per la predisposizione di alloggi per le persone anziane;
d) interventi di promozione di soggiorni di vacanza comunitari.
Art.2
Sono considerati centri diurni di assistenza i locali in cui le persone anziane possono, durante il giorno, usufruire di servizi sociali, di svago, di ristoro e di altre prestazioni connesse alla loro condizione.
Art.3
Ove i progetti superino l’importo di lire 100.000.000, deve essere sentito il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.
Art.4
Per l’assistenza domiciliare si intende il complesso delle prestazioni effettuate a domicilio dell’anziano per consentirgli una esistenza autonoma in seno alla comunità di appartenenza.
Il servizio di assistenza domiciliare deve essere strutturato in modo tale da poter estendere le proprie prestazioni all’intera comunità, in attuazione di un programma organico dei servizi sociali.
Il ricovero o il mantenimento di anziani presso istituti assistenziali è attuato nei casi in cui non sia possibile provvedere ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1.
Art.5
Art.6
Il regolamento dovrà prevedere anche la partecipazione degli utenti e delle loro famiglie, degli enti e associazioni, delle formazioni sociali esistenti nel territorio e degli organismi locali rappresentativi dei cittadini, alla programmazione, indirizzo e gestione dei servizi sociali.
Il regolamento dovrà altresì prevedere i criteri e le priorità da porre a base per godere dei benefici e dei servizi previsti dalla presente legge.
Le norme relative alla gestione ed al funzionamento delle case e dei centri di cui al successivo articolo 11 saranno stabilite dal regolamento di cui ai precedenti commi.
Fino all’emanazione del regolamento di attuazione, la gestione delle case di cui al comma precedente resta affidata agli enti attualmente gestori.
Art.7
Art.8
L’Assessore all’igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione consiliare competente, può autorizzare la cancellazione del vincolo quando non sia possibile o non sia conveniente mantenere ulteriormente la suddetta destinazione.
Art.9
Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Capitolo 15332 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a enti, istituzioni, associazioni e fondazioni che già svolgono attività assistenziali a favore degli anziani, per l’acquisto di attrezzature e di arredi destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane L. 150.000.000
Capitolo 15333 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a enti, istituzioni, associazioni e fondazioni che già svolgono attività assistenziali a favore degli anziani, per la gestione ed il funzionamento delle case e dei centri diurni di assistenza per persone anziane L. 96.000.000
Capitolo 15334 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a enti, istituzioni, associazioni e fondazioni che già svolgono attività assistenziali a favore degli anziani, per l’assistenza sanitaria comprendente le prestazioni ambulatoriali e quelle relative alle peculiari esigenze degli inabili temporanei o permanenti prestate agli anziani nelle case e nei centri diurni di assistenza L. 1.000.000
Capitolo 15335 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a enti, istituzioni, associazioni e fondazioni che già svolgono attività assistenziali a favore degli anziani, per la partecipazione del proprio personale a corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza per gli anziani L. 1.000.000
Capitolo 15336 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per l’istituzione di corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza agli anziani L. 1.000.000
Capitolo 15337 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la prevenzione delle cause di ricovero e per la reintegrazione dei soggetti nel loro ambiente di appartenenza con la cooperazione delle famiglie e le formazioni sociali interessate; per interventi da realizzarsi per la predisposizione di alloggi per persone anziane; per intervento di promozione di soggiorni di vacanza comunitari L. 1.000.000
Capitolo 15338 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, agli Enti comunali di assistenza per interventi domiciliari polivalenti comprensivi dell’aiuto domestico, dell’assistenza sociale e sanitaria, educativa - riabilitativa L. 410.000.000
Capitolo 25334 - Contributi alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione, l’acquisto, l’ampliamento, il completamento, l’adattamento e la riparazione di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane L. 140.000.000
A favore di detti capitoli è stornata la somma di lire 800.000.000 dal capitolo 27901 (Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 15338 e 25334 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni futuri.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio, le competenze ed i residui risultanti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sul capitolo 15408 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono trasferiti rispettivamente in conto competenza e in conto residui al capitolo 15333 dello stesso stato di previsione.
Art.14
Norme transitorie
Per le medesime opere, appaltate dopo il 1º luglio 1972, sono altresì finanziabili:
a) le revisioni dei prezzi contrattuali accertate e previste secondo le modalità della vigente legislazione per le opere pubbliche (art. 1, legge 17 febbraio 1969, n. 93);
b) le maggiori spese incontrate in conseguenza dell’applicazione delle leggi finanziarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
I contributi di cui al presente articolo non possono superare in percentuale le aliquote dei contributi concessi per la realizzazione delle opere previste, sempre che le variazioni stesse si siano verificate posteriormente alla data del decreto di concessione del finanziamento, oltre che della stipula dei relativi contratti di appalto fiscalmente registrati.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 10 settembre 1975
Del Rio