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Legge Regionale 27 ottobre 1975, n. 53

Proroga del termine stabilito dall’articolo 20 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il termine stabilito dall’articolo 20 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, per il pagamento della seconda metà dei contributi stanziati sui capitoli indicati nello stesso articolo è prorogato di cinque mesi.
Per effetto di tale proroga l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli enti cinque dodicesimi degli importi di detti contributi.
Le modalità e le condizioni per l’erogazione degli importi residui saranno stabilite con legge regionale.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 ottobre 1975

Del Rio