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Legge Regionale 15 dicembre 1975, n. 60

Aumento della spesa ammessa a favore delle cooperative beneficiarie di mutui di miglioramento fondiario.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere alle cooperative già ammesse al solo beneficio del mutuo di miglioramento fondiario con nullaosta emessi nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1969 e il 12 aprile 1974 - l’aumento della spesa ammessa, sulla base del prezziario in vigore al momento della pubblicazione della presente legge.
I progetti approvati coi nullaosta di cui al primo comma possono, su domanda degli interessati corredata di apposita variante, essere ristrutturati in più lotti.
Gli interventi di cui al precedente comma sono disciplinati dalle norme di cui alla legge regionale 30 luglio 1975, n. 32.


Art.2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 dicembre 1975

Del Rio