Legge Regionale 23 dicembre 1975, n. 63
Interventi regionali per le strutture e le cooperative di gestione e di servizio nel settore della produzione della carne.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Si considera a titolo principale l’imprenditore indicato al paragrafo 1.9 del Piano per le zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.
Art.2
a) la costruzione e la gestione degli stabilimenti sociali e l’acquisto delle relative attrezzature e pertinenze;
b) il reperimento di soggetti da allevare o ingrassare negli stabilimenti sociali;
c) la costruzione e la gestione di locali collettivi per il deposito dei mangimi;
d) l’approvvigionamento collettivo dei mangimi e la distribuzione degli stessi alle aziende associate;
e) la costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici.
Le stesse agevolazioni di cui al comma precedente possono essere concesse, limitatamente alla realizzazione delle iniziative di cui alle lettere c) e d), alle cooperative che gestiscono gli impianti sociali per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici.
Art.3
Per la realizzazione dei centri di svezzamento e di ingrasso di vitelli e di agnelli, promossa dalle cooperative di cui ai precedenti articoli, viene concessa la misura del contributo prevista, per le iniziative zootecniche, dell’articolo 19 della legge 11 giugno 1962, n. 588.
Delle provvidenze di cui al precedente comma beneficeranno, sino al limite suddetto, anche i destinatari di analoghi interventi della Comunità economica europea.
I mezzi di trasporto occorrenti per lo svolgimento delle attività contemplate nelle lettere b) e d) del precedente articolo 2 sono ammessi a contributo della misura massima del 35 per cento.
Art.4
Art.5
Le operazioni di mutuo avranno la durata massima di anni 20 comprensiva del periodo di preammortamento.
Art.6
Art.7
Detto concorso è ragguagliato alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento - calcolate al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni - e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse a carico dei prestatari, la cui misura sarà uguale a quella prevista dalle leggi statali per le operazioni analoghe o, in assenza di previsione, sarà uguale a quella applicata per il credito di conduzione.
Art.8
Alla concessione, alla liquidazione e al pagamento dei contributi in conto capitale, provvedono gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura.
I medesimi Ispettorati provvedono alla concessione e alla liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti previsti nella presente legge.
L’Assessorato all’agricoltura provvederà alla necessaria assegnazione dei fondi.
Quando gli interventi si attuano nell’ambito di più province, la competenza viene determinata dall’Assessorato all’agricoltura.
Art.9
La somma di lire 900.000.000 destinata agli interventi previsti nel paragrafo 8.2 del Piano di cui sopra, sarà trasferita, in un’unica soluzione, dal capitolo 26683 al capitolo 26692 sexies dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975, istituito col successivo articolo 13.
Art.10
Art.11
L’Assessorato all’agricoltura stabilirà le opportune norme procedurali per l’applicazione della presente legge e provvederà al coordinamento degli interventi con le analoghe provvidenze comunitarie, statali o della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Art.12
Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, in dipendenza del suddetto limite di impegno, sono determinate in lire 130.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.
Art.13
Stato di previsione dell’entrata
Capitolo 21159 - Quota parte assegnata alla Regione dal Ministero dell’agricoltura e foreste degli stanziamenti autorizzati per la concessione del concorso negli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento triennale per le aziende agricole e le cooperative operanti nel settore zootecnico (art. 5, lett. b), legge 18 aprile 1974, n. 118)
lire 886.400.000
Capitolo 21160 - Quota parte assegnata alla Regione dal Ministero dell’agricoltura e foreste degli stanziamenti autorizzati per la concessione di contributi nelle spese di gestione a favore delle cooperative operanti nel settore zootecnico (art. 5, lett. c), legge 18 aprile 1974, n. 118)
lire 433.200.000
Stato di previsione della spesa
Capitolo 26692 sexies - Contributi per la costruzione di stalle sociali, di porcilaie e di centri di svezzamento e di ingrasso, con l’acquisto delle relative attrezzature e pertinenze, per la costruzione di locali collettivi per il deposito di mangimi; per la costruzione di impianti per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici; per la costruzione di porcilaie aziendali
lire 1.300.000.000
Capitolo 26692 septies - Contributi nelle spese di gestione a favore delle cooperative di gestione e di servizio operanti nel settore zootecnico
lire 433.200.000
Capitolo 26692 octies - Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento triennale previsti dall’articolo 5, lett. b), della legge 18 aprile 1974, n. 118, a favore delle aziende agricole e delle cooperative operanti nel settore zootecnico
lire 866.400.000
Capitolo 26692 novies - Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio da concedere a favore delle cooperative di gestione e di servizio operanti nel settore zootecnico
lire 130.000.000
A favore del capitolo 26692 sexies dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1975 è stornata dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione, la somma di lire 400.000.000.
Viene altresì stornata dallo stesso capitolo 17904 a favore del capitolo 26692 novies del medesimo stato di previsione la somma di lire 130.000.000.
Le spese per l’attuazione della presente legge per l’anno 1975 graveranno sui capitoli 26692 sexies, 26692 septies, 26692 octies e 26692 novies, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1975.
Per gli anni successivi al 1975 e fino al 1979 le spese per l’attuazione della presente legge, valutate in lire 130 milioni all’anno, graveranno sui capitoli corrispondenti al capitolo 26692 novies dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1975.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 23 dicembre 1975
Del Rio