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Legge Regionale 10 dicembre 1976, n. 66

Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Regione costituisce presso la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS) e presso il Credito industriale sardo (CIS) un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che pur possedendo intrinsechi requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà a proseguire l’attività, e con particolare riguardo alle imprese colpite da eventi congiunturali.

Art.2
Per la realizzazione degli scopi precisati nell’articolo 1, le disponibilità del fondo sono utilizzate, alle condizioni particolari che si ravvisano rispondenti ai singoli casi concreti, per il compimento delle seguenti operazioni:
a) finanziamenti a tasso agevolato, comunque non inferiore al 5 per cento, sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari, riporti, anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli, su merci ed acquisto di obbligazioni, anche per operazioni di acquisto di impianti inattivi per la loro riattivazione produttiva;
b) finanziamenti a tasso agevolato, comunque non inferiore al 5 per cento, a persone e società che assumono partecipazioni nelle imprese di cui all’articolo 1, ai fini del loro riassetto, ovvero nelle società previste nella lettera c) del presente articolo;
c) partecipazione al capitale di società, costituite o costituende, che si propongono di rilevare ovvero di gestire gli stabilimenti delle imprese di cui all’articolo 1 e ne assicurino la prosecuzione delle attività produttive.
Gli interventi di cui ai punti a), b) e c) del comma precedente non sono cumulabili e sono concessi in coerenza con le indicazioni della programmazione regionale.


Art.3
Le deliberazioni concernenti le operazioni previste nel precedente articolo 2 sono adottate dalla Giunta regionale ,secondo il disposto del primo e secondo comma dell’articolo 25 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33.
Tutta l’attività preparatoria, esecutiva o di controllo è delegata alla SFIRS e al Cis, i cui Presidenti sono rispettivamente investiti di ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, anche in giudizio, senza limitazione alcuna, con facoltà, pertanto, di sottoscrivere i contratti ed atti di qualsiasi specie relativi alle operazioni deliberate dalla Giunta regionale.
Gli atti compiuti dai Presidenti della SFIRS e del CIS si presumono nei confronti dei terzi ed anche degli Uffici giudiziari, ipotecari, di registro, e di ogni altro pubblico ufficio, conformi alle deliberazioni della Giunta regionale, senza bisogno di alcuna documentazione dell’esistenza e del contenuto delle stesse.
Tutti i poteri di controllo dei Collegi sindacali della SFIRS e del CIS sono estesi alle operazioni ed alla amministrazione del fondo.


Art.4
Tutti gli atti concernenti la gestione del fondo sono registrati in apposita contabilità, separata e distinta da quella della SFIRS e del CIS, tenuta secondo le norme degli articoli 2215 e 2220 del Codice civile, per quanto applicabili.
Semestralmente, a cura di ciascun istituto di cui allo articolo 1, è trasmessa alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione del fondo, accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale.


Art.5
Alla Giunta regionale, che li esercita attraverso l’Assessorato all’industria e commercio, sono attribuiti i più ampi ed estesi poteri di controllo e di vigilanza sulla gestione del fondo.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su conforme deliberazione della Giunta stessa, è stabilita la ripartizione delle somme destinate al fondo tra i due istituti e può essere in ogni tempo disposta la cessazione delle operazioni del fondo.
Con il decreto che dispone la cessazione o con successivo decreto, sono impartite le disposizioni concernenti la liquidazione, al termine della quale tutte le attività patrimoniali del fondo rifluiranno al bilancio attivo della Regione.


Art.6
L’Assessore all’industria e commercio, di concerto con l’Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con la SFIRS e con il CIS apposita convenzione per la rimunerazione delle spese ed oneri riflettenti l’amministrazione del fondo, prima dell’inizio dell’attività del fondo e comunque entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art.7
Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 12.000.000.000 che saranno così ripartiti:
1976 lire 3.500.000.000;
1977 lire 3.500.000.000;
1978 lire 2.500.000.000;
1979 lire 2.500.000.000.


Art.8
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 è istituito il capitolo 26733 così denominato: «Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l’attività produttiva per eventi congiunturali»
Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:
Stato di previsione dell’entrata
in aumento
Capitolo 21101 - Somme attribuite alla Regione, in deroga alle disposizioni previste al n. 3) 1971, n.1036; art. 2, decreto legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con dell’articolo 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed in sostituzione dei tributi aboliti, modificati e diversamente attribuiti (art. 14, legge 9 ottobre 1971, n. 825; art. 2, legge 6 dicembre modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321, e artt. 1 e 8, DPR 26 ottobre 1972, n. 638)
lire 2.000.000.000
Stato di previsione della spesa
in diminuzione
Capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative lire 1.500.000.000
In aumento
Capitolo 26733 - Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l’attività produttiva per eventi congiunturali.
lire 3.500.000.000
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26733 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 dicembre 1976

Soddu