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Legge Regionale 30 dicembre 1976, n. 69

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, concernente l’attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull’avvio della riforma ospedaliera e sanitaria del 31 dicembre 1976.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:
«Diritto all’assistenza ospedaliera in forma indiretta. A decorrere dal 1º gennaio 1975 la Regione eroga, altresì, l’assistenza ospedaliera in forma indiretta esclusivamente a favore dei soggetti assistibili di cui agli articoli 1, primo comma, 7 ed 8 della presente legge, residenti in Sardegna che intendono ricoverarsi in istituti pubblici o case di cura private non convenzionati, ovunque ubicati.
Gli interessati all’assistenza ospedaliera in forma indiretta avanzeranno richiesta scritta all’Assessorato all’Igiene e sanità, corredata della documentazione comprovante il diritto alla assistenza ospedaliera nonché della certificazione medica attestante la necessità del ricovero, indicando il luogo di cura prescelto.
L’Assessorato all’igiene e sanità, effettuati gli opportuni accertamenti amministrativi e sanitari, rilascerà l’autorizzazione al ricovero.
La Regione rimborserà agli interessati una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni presso le case di cura private convenzionate ubicate nel territorio della Sardegna. In ogni caso l’ammontare della quota rimborsata non potrà risultare maggiore di quello relativo al complesso delle spese di ricovero e cura effettivamente sostenute e documentate.
Nel caso di ricovero d’urgenza in istituti pubblici o case di cura private non convenzionati ovunque ubicati, gli interessati, ai fini dell’ottenimento del rimborso della quota come stabilita nel comma precedente, dovranno comunicare l’avvenuto ricovero all’Assessorato all’igiene e sanità con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il quinto giorno dalla data di ricovero. Alla lettera di comunicazione dovrà essere allegata la certificazione sanitaria comprovante l’urgenza.
La notifica oltre il termine sopraindicato è ammessa soltanto nel caso di effettiva impossibilità da parte dell’interessato o di chi per lui, da comprovarsi mediante idonea documentazione.
Il rimborso della spesa è in ogni caso subordinato alla ratifica dell’avvenuto ricovero da parte dell’Assessorato all’igiene e sanità.
Entro 30 giorni dalla data di dimissione conseguente al ricovero ospedaliero sia ordinario che urgente, gli interessati dovranno inoltrare - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - formale domanda di rimborso all’Assessorato all’igiene e sanità della Regione, allegando la copia della cartella clinica o dettagliata relazione sanitaria e la documentazione quietanzata a saldo in originale delle spese di ricovero e cura.
Sono ratificati, agli effetti del rimborso nei limiti precisati a favore degli aventi diritto all’assistenza in forma indiretta, i ricoveri di urgenza avvenuti dal 1º gennaio 1975 sino al quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge di modifica.
Sono altresì ratificati i ricoveri ordinari verificatisi nel periodo di tempo indicato nel precedente comma, ancorché in carenza dell’impegnativa rilasciata dall’Amministrazione regionale.
Le ratifiche di cui ai due precedenti commi sono subordinate alla condizione che gli interessati abbiano già inoltrato richiesta di rimborso o provvedano ad inoltrarla entro 30 giorni dal termine finale del periodo di tempo previsto nei due commi precedenti.
Alla richiesta di cui al comma precedente deve essere allegata la cartella clinica o dettagliata relazione sanitaria nonché la documentazione in originale, quietanzata a saldo delle spese di ricovero e cura»


Art.2
L’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:
«Disciplina dei ricoveri all’estero per prestazioni di particolare rilevanza specialistica.
La Regione eroga, altresì, l’assistenza ospedaliera agli aventi diritto residenti in Sardegna che necessitino di interventi di ordine terapeutico di particolare rilevanza specialistica in relazione a quegli eventi morbosi che, su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, verranno indicati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto da aggiornare almeno una volta all’anno, e che non possono essere razionalmente e tempestivamente trattati presso luoghi di ricovero e cura situati nel territorio nazionale, autorizzando gli interessati ad usufruire all’estero delle necessarie prestazioni esclusivamente ospedaliere.
L’onere delle spese del ricovero e della cura, di cui al comma precedente, posto a carico aventi diritto debitamente autorizzati, viene assunto dall’Amministrazione regionale.
Ai fini di usufruire delle prestazioni sanitarie di cui al primo comma del presente articolo da effettuarsi presso luoghi di ricovero e cura situati fuori del territorio nazionale, gli interessati avanzeranno formale richiesta all’Assessorato all’igiene e sanità corredata della documentazione comprovante il diritto all’assistenza ospedaliera, di adeguata documentazione sanitaria specialistica, comprendente gli esami complementari inerenti al caso, atta a definire la particolare indicazione terapeutica, della indicazione del luogo di ricovero e cura ritenuto idoneo ad effettuare le prestazioni sanitarie del caso, nonché del preventivo di spesa rilasciato dallo stesso luogo di cura.
L’Assessore all’igiene e sanità, esperiti gli accertamenti ed i controlli diagnostici tramite un ente ospedaliero od una clinica universitaria, convenzionata ai sensi dell’articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, ubicati nella Regione Sarda e nella cui competenza nosologica rientrano le prestazioni richieste, decide in ordine alla richiesta stessa entro 8 giorni dalla data di ricezione e provvede a notificare all’interessato la decisione adottata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 5 giorni dalla data della decisione stessa.
Avverso il provvedimento di cui al comma precedente l’interessato ha facoltà di proporre ricorso, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna, entro 15 giorni dalla data di notifica.
Sul ricorso la Giunta regionale decide con decreto del suo Presidente, nel termine di 30 giorni, sentita l’apposita Commissione composta come segue:
- da un primario ospedaliero o docente universitario di ruolo, responsabile di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- da un medico designato dall’Assessore all’igiene e sanità;
- da un medico designato dall’interessato, in sede di ricorso.
Presiede la Commissione il competente nominato dal Presidente della Giunta Regionale.
Svolge le funzioni di Segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.
A tutti i componenti la Commissione, escluso quello designato dall’interessato, vengono corrisposti le medaglie fisse di presenza, la indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dall’articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15.
Sono ratificati, agli effetti del rimborso a favore degli aventi diritto all’assistenza ospedaliera - nei termini di cui al terzo comma del presente articolo - i ricoveri avvenuti presso luoghi di ricovero e cura situati fuori del territorio nazionale dal 1º gennaio 1975 e sino al quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge di modifica a condizione che siano stati autorizzati dall’Assessorato all’igiene e sanità o dagli enti mutualistici e casse mutue anche aziendali in nome e per conto della Regione Sarda.
Sono altresì ratificati i ricoveri avvenuti presso luoghi di ricovero e cura situati fuori del territorio nazionale, nel periodo di tempo indicato nel precedente comma, ancorché in carenza dell’autorizzazione dell’Assessorato all’igiene e sanità, per i quali gli aventi diritto all’assistenza ospedaliera abbiano avanzato richiesta di rimborso corredata della documentazione sanitaria comprovante la necessità di ricovero.
Il rimborso delle spese di ricovero e cura sostenute dagli interessati per i ricoveri di cui ai due precedenti commi sarà disposto a favore dei medesimi sulla base della documentazione quietanzata a saldo prodotta in originale, rapportando il valore del conto espresso in valuta estera a quello del cambio ufficiale desunto dal listino del giorno in cui l’interessato ha provveduto al saldo.
L’Assessore all’igiene è autorizzato ad erogare contributi forfettari per le spese di viaggio e permanenza del malato e di eventuale accompagnatore, se ritenuto indispensabile per l’assistenza, nel caso il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese.
Tali condizioni dovranno essere comprovate da certificazione del Sindaco del Comune di residenza e da documentazione dell’interessato».


Art.3
Nella legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è inserito, dopo l’articolo 4, il seguente articolo 4 bis:
«Modalità di pagamento
I pagamenti degli oneri di cui al precedente articolo 4 vengono ordinati dall’Assessore all’igiene e sanità, nei limiti del preventivo di spesa allegato alla richiesta, in favore del luogo di ricovero e cura situato fuori del territorio nazionale che effettua le prestazioni a favore degli aventi diritto debitamente autorizzati con riserva di eventuale conguaglio alla presentazione del conto a saldo.
A richiesta del luogo di ricovero e cura possono essere disposte anticipazioni in misura non superiore, complessivamente, al 70 per cento della spesa preventivata.
Per l’effettuazione dei pagamenti di cui ai commi precedenti l’Assessore all’igiene e sanità dispone, all’inizio di ogni trimestre, nella misura ritenuta congrua, apposita apertura di credito in favore del Cassiere regionale, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dall’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440»


Art.4
Nella legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è inserito, dopo l’articolo 6, il seguente articolo 12 bis:
«Assistenza ospedaliera nei confronti degli aventi diritto, in base a convenzioni od accordi internazionali.
A decorrere dal 1º gennaio 1975 la Regione assicura la assistenza ospedaliera ai soggetti assistibili residenti in Sardegna che ne abbiano diritto in virtù di convenzioni o di accordi internazionali vigenti, che si trovino all’estero per motivi diversi da quelli disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.
L’assistenza ospedaliera viene erogata in conformità alle disposizioni contenute nelle convenzioni o negli accordi internazionali di cui al comma precedente e nei limiti ivi previsti»


Art.5
Nella legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è inserito, dopo l’articolo 12, il seguente articolo 12 bis:
«Delega all’emissione delle impegnative per l’assistenza diretta e delle autorizzazioni per l’assistenza indiretta.
L’Assessore all’igiene e sanità, ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista al terzo comma dell’articolo 2 della presente legge e dell’emissione dell’impegnativa di cui all’ultimo comma del precedente articolo 12, potrà, delegare i Medici provinciali, gli ufficiali sanitari o altri medici dipendenti dai Comuni dove sono ubicati le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all’articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le case di cura private»


Art.6
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 è istituito il seguente capitolo:
Capitolo 15313 bis - Rimborsi spese di viaggio e permanenza per degenti e accompagnatori per ricovero all’estero L. 1.000.000
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 il capitolo 11138 è incrementato di lire 1.000.000.
A favore dei suddetti capitoli è stornata la corrispondente somma di lire 2.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.
La spesa per l’attuazione dei commi precedenti fanno carico ai capitoli 15313 bis e 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario
1976 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


Art.7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addi 30 dicembre 1976.

Soddu