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Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 2

orme di attuazione dell’articolo 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l’estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l’avvio della riforma sanitaria. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 2
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ai sensi del terzo comma dell’articolo 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione, con decorrenza dal 1º gennaio 1975, si sostituisce agli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie nonché alle casse mutue anche aziendali comunque denominate nelle convenzioni dagli stessi stipulate per la assistenza ospedaliera con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all’articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e le case di cura private, ubicati nel territorio della Regione Sarda.

Art.2
La Regione, a far data dal 1º gennaio 1975, si sostituisce nelle convenzioni tra le case di cura private e gli enti e le casse di cui al precedente articolo 1, sempre che per le stesse case di cura venga prodotta entro il corrente anno, l’approvazione da parte dei competenti organi regionali secondo quanto previsto dall’articolo 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, o, in difetto, purché le stesse case di cura private risultino classificate dalla Commissione centrale per la classificazione delle case di cura private già funzionante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La Regione si farà carico, a far data dal 1º gennaio 1975, dei ricoveri degli assistiti dalle mutue e dagli enti di cui all’articolo 1 e degli assistiti di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, effettuati presso gli istituti a gestione universitaria e presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, ubicati nel territorio della Regione Sarda.
Dalla stessa data, sempre in mancanza di convenzioni, la Regione si farà carico altresì dei ricoveri degli assicurati assistiti dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, esclusi quelli rimasti nella competenza di questo Istituto, effettuati presso gli istituti di ricovero e cura di cui al comma precedente e presso le case di cura private, ubicate nel territorio della Regione Sarda.
Per i ricoveri effettuati nei casi previsti nei due commi precedenti gli importi che la Regione dovrà corrispondere fino alla data di decorrenza delle convenzioni da stipulare in conformità al decreto ministeriale 30 giugno 1975, restano fissati per gli istituti a gestione universitaria e per gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico nella misura giornaliera onnicomprensiva determinata e definita secondo la normativa rispettivamente prevista e per le case di cura private secondo quanto stabilito nel successivo articolo 3 della presente legge.
La Regione effettuerà i pagamenti di cui al precedente comma in favore degli istituti a gestione universitaria e degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, previa presentazione da parte di questi di un rendiconto mensile, comprendente le generalità del ricoverato, la indicazione del documento comprovante il diritto all’assistenza, il periodo e la durata della degenza considerando la giornata di entrata e quella di uscita come una sola giornata, la relativa diagnosi e il visto per il controllo dei rispettivi responsabili sanitari.
I pagamenti di cui allo stesso quarto comma in favore delle case di cura private verranno effettuati previa presentazione di un rendiconto mensile che dovrà essere compilato dalle stesse case di cura private come quello previsto nel comma che precede e con l’indicazione del reparto presso cui è avvenuto il ricovero; il rendiconto verrà trasmesso all’Assessorato all’igiene e sanità della Regione a cura dello Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che provvederà ad apporvi il visto di controllo.


Art.3
Le misure delle rette giornaliere di degenza e dei compensi sanitari che la Regione dovrà corrispondere durante il periodo di validità delle convenzioni con le case di cura private nelle quali è subentrata agli enti e casse di cui allo articolo 1 della presente legge, restano fissate in conformità a quelle riconosciute congrue e deliberate per l’anno 1974 dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie, in data precedente alla entrata in vigore del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264.

Art.4
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli si provvederà nelle forme e con i mezzi previsti dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6.

Art.5
La legge regionale 26 gennaio 1976, n. 2, è abrogata.

Art.6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 7 gennaio 1977

Soddu