Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 2
orme di attuazione dell’articolo 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l’estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l’avvio della riforma sanitaria. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 2
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Art.2
La Regione si farà carico, a far data dal 1º gennaio 1975, dei ricoveri degli assistiti dalle mutue e dagli enti di cui all’articolo 1 e degli assistiti di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, effettuati presso gli istituti a gestione universitaria e presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, ubicati nel territorio della Regione Sarda.
Dalla stessa data, sempre in mancanza di convenzioni, la Regione si farà carico altresì dei ricoveri degli assicurati assistiti dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, esclusi quelli rimasti nella competenza di questo Istituto, effettuati presso gli istituti di ricovero e cura di cui al comma precedente e presso le case di cura private, ubicate nel territorio della Regione Sarda.
Per i ricoveri effettuati nei casi previsti nei due commi precedenti gli importi che la Regione dovrà corrispondere fino alla data di decorrenza delle convenzioni da stipulare in conformità al decreto ministeriale 30 giugno 1975, restano fissati per gli istituti a gestione universitaria e per gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico nella misura giornaliera onnicomprensiva determinata e definita secondo la normativa rispettivamente prevista e per le case di cura private secondo quanto stabilito nel successivo articolo 3 della presente legge.
La Regione effettuerà i pagamenti di cui al precedente comma in favore degli istituti a gestione universitaria e degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, previa presentazione da parte di questi di un rendiconto mensile, comprendente le generalità del ricoverato, la indicazione del documento comprovante il diritto all’assistenza, il periodo e la durata della degenza considerando la giornata di entrata e quella di uscita come una sola giornata, la relativa diagnosi e il visto per il controllo dei rispettivi responsabili sanitari.
I pagamenti di cui allo stesso quarto comma in favore delle case di cura private verranno effettuati previa presentazione di un rendiconto mensile che dovrà essere compilato dalle stesse case di cura private come quello previsto nel comma che precede e con l’indicazione del reparto presso cui è avvenuto il ricovero; il rendiconto verrà trasmesso all’Assessorato all’igiene e sanità della Regione a cura dello Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che provvederà ad apporvi il visto di controllo.
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 7 gennaio 1977
Soddu