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Legge Regionale 27 gennaio 1977, n. 10

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1977, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
È approvato in lire 553.692.999.473 il totale generale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1977.

Art.3
È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1977, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art.4
Per gli effetti di cui all’articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art.5
Per gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, e tasse su prodotti che si esportano, e per stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.6
Per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute da enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.7
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell’entrata.

Art.8
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 17902 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art.9
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 17903 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art.10
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 5.

Art.11
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 6.

Art.12
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art.13
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art.14
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore al lavoro e pubblica istruzione e di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione ai capitoli dello stato di previsione della spesa relativi alla concessione degli assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione - e alle spese di gestione del servizio e ai rimborsi corrispondenti – previsti dalle leggi regionali 31 marzo 1965, n. 5; 3 gennaio 1967, n. 1; 7 giugno 1967, n. 4; 24 luglio 1970, n. 5; e 19 maggio 1972, n. 15, dell’importo dei recuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di cui all’articolo 7 della legge regionale 24 luglio 1970, n. 5.
Con i decreti di cui al comma precedente è determinata la ripartizione, tra i vari capitoli di spesa, dell’importo complessivo dei ricuperi.


Art.15
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l’iscrizione ai capitoli competenti dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 20908, 20909, 21108, dello stato di previsione dell’entrata degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti - a quelli degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui allo articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed a quelli degli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica e delle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma terzo, della legge medesima.
Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, s’intendono quelli corrispondenti, nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, primo comma, e all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a termini rispettivamente dello articolo 4, sesto comma, e dell’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la rassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse, può farsi luogo - previa l’adozione
dei provvedimenti di variazione del bilancio di cui al primo comma, e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze d’entrata.
Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, in riguardo agli interessi attivi maturati entro il 31 dicembre 1976 sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica per il finanziamento dei programmi di opere pubbliche di cui al capo II della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, l’accoglimento delle richieste degli enti interessati da parte dell’Amministrazione regionale, di cui al comma precedente, è sostituito dalla comunicazione degli enti stessi in ordine all’utilizzazione totale e parziale degli importi corrispondenti per sopperire alle maggiori spese di attuazione dei programmi quinquennali approvati in applicazione dei capi I e II della medesima legge regionale 4 giugno 1971, n. 9.


Art.16
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore al bilancio programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento ai vari capitoli del bilancio, in una o più soluzioni, dal fondo da ripartire di cui al capitolo 17907 dello stato di previsione della spesa, delle somme inerenti all’assoluzione dell’imposta sul valore aggiunto relativa a pagamenti in conto di impegni assunti negli esercizi decorsi, alla quale non sia possibile far fronte con le somme conservate in conto residui ai sensi delle vigenti norme della contabilità generale dello Stato.
La quota di stanziamento del suddetto capitolo 17907 non trasferita al termine dell’anno finanziario è portata in economia; essa può essere però nuovamente portata, in una o più soluzioni, nel conto della competenza degli esercizi successivi, in aumento dello stanziamento corrispondente, nei modi stabiliti dall’articolo 7, ultimo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2783.


Art.17
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle somme di volta in volta occorrenti per i compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari a carico diretto della Regione, dovuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con la legge 9 maggio 1950, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni, e a norma della legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, dal fondo da ripartire di cui al capitolo 27900 dello stato di previsione della spesa ai vari capitoli compresi nel titolo II, categoria n. 10, dello stesso stato di previsione.

Art.18
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici e trasporti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti:
a) le variazioni compensative, mediante l’istituzione degli appositi capitoli negli stati di previsione dell’entrata e della spesa, attinenti alla concessione e al rimborso delle anticipazioni richieste al Tesoriere regionale, di cui all’articolo 19 del capitolato speciale allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, in applicazione dello articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, e dell’articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45;
b) l’istituzione, nello stato di previsione della spesa, dei capitoli attinenti al pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui alla precedente lettera a), e l’iscrizione ad essi delle somme occorrenti, da portarsi in diminuzione allo stanziamento iscritto al capitolo 17902 dello stesso stato di previsione;
c) le variazioni compensative, nello stato di previsione della spesa, attinenti alla quota dei capitoli delle rate d’ammortamento dei mutui contratti su applicazione dell’articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, da portarsi in diminuzione agli stanziamenti iscritti ai capitoli 26543 e 26544 e in aumento a quello, iscritto «per memoria», del capitolo 38115;
d) le variazioni compensative concernenti la rassegnazione al capitolo 25306 dello stato di previsione della spesa, a termini del settimo comma dell’articolo 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, degli importi degli interessi attivi e delle economie accertati rispettivamente in conto dei capitoli 20911 e 21109 dello stato di previsione dell’entrata.


Art.19
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore al bilancio programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la iscrizione al capitolo 26901 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21120 dello stato di previsione della entrata, dei fondi stanziati dallo Stato e versati alla Regione per l’attuazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell’Isola, da riversare nella contabilità speciale di cui all’articolo 259, comma secondo, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Art.20
Il versamento alle contabilità speciali di cui agli articoli 2, comma secondo, e 26, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, delle somme stanziate ai capitoli 26902 e 26903 dello stato di previsione della spesa è subordinato ai corrispondenti accertamenti in conto, rispettivamente, dei capitoli 21121 e 21122 dello stato di previsione dell’entrata.

Art.21
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, sulla base degli atti della programmazione di cui alla legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, nonchè nel rispetto delle specifiche destinazioni risultanti dalle disposizioni legislative statali recanti incrementi al fondo di cui all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il trasferimento ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa, per gli importi rispettivamente indicati, della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 27902 dello stesso stato di previsione:
- capitolo 13418 288.464.000
- capitolo 13419 53.993.000
- capitolo 16618 1.973.515.000
- capitolo 25107 2.200.000.000
- capitolo 25339 323.000.000
- capitolo 26112 5.000.000.000
- capitolo 26602 2.900.000.000
- capitolo 26603 5.000.000.000
- capitolo 26627 7.500.000.000
- capitolo 26671 2.220.000.000
- capitolo 26672 1.260.000.000
- capitolo 26680 4.500.000.000
- capitolo 26689 1.000.000.000
Il trasferimento delle somme di cui al comma precedente è subordinato, per la quota eccedente la metà di ciascuno degli importi indicati, al corrispondente accertamento in conto del capitolo 21143 dello stato di previsione dell’entrata.
Con successiva legge regionale si provvederà, ove occorra, all’introduzione nel bilancio delle variazioni intese ad assicurare la corrispondenza delle somme trasferite o da trasferire ai capitoli di cui al primo comma con le correlative quote degli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21143 dello stato di previsione dell’entrata.


Art.22
Il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 15381 dello stato di previsione della spesa ai capitoli da istituire nello stesso stato di previsione in relazione agli scopi di cui all’articolo 1 e ai principi di cui all’articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, si provvederà - in conformità alle norme legislative regionali previste dallo stesso articolo 2 - sulla base del programma annuale di cui all’articolo 6 della legge medesima.

Art.23
Nelle more del compimento delle procedure di cui all’articolo 2, comma primo, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità di concerto con l’Assessore al bilancio programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento di una quota della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 15382 dello stato di previsione della spesa al capitolo 15383 dello stesso stato di previsione per l’assegnazione ai Comuni delle anticipazioni di cui all’articolo 12, comma terzo, della legge medesima.
La quota della quale può essere disposto il trasferimento è determinata, rispetto all’intera somma stanziata al fondo da ripartire, in misura proporzionale alla spesa mediamente sostenuta dall’OMNI nel triennio 1973 - 75 per le occorrenze degli asili nido e dei consultori comunali della Regione rispetto al totale della medesima spesa media sostenuta dall’OMNI per l’esercizio di tutte le sue funzioni nella Regione stessa.
In base alla spesa mediamente sostenuta dall’OMNI sul triennio 1973 - 75 per le occorrenze di ciascuno degli asili nido e dei consultori comunali è altresì determinata la ripartizione fra i comuni interessati dell’importo trasferito al capitolo 15383 dello stato di previsione della spesa per l’assegnazione delle anticipazioni di cui sopra.
Con successiva legge regionale si provvederà, dopo il compimento delle procedure indicate al primo comma, alla regolazione degli acconti assegnati ai Comuni in conto del capitolo 15383 e all’impiego della quota non trasferita della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 15382 dello stato di previsione della spesa.


Art.24
Il trasferimento ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 15397 dello stato di previsione della spesa è subordinato, per la quota eccedente i nove dodicesimi della somma stessa, al corrispondente accertamento in conto del capitolo 21156 dello stato di previsione dell’entrata.

Art.25
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, sulla base del piano di intervento di cui all’articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dei suoi periodici aggiornamenti, il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 15398 dello stato di previsione della spesa ai capitoli da istituire nello stesso stato di previsione in relazione ai concorsi e ai contributi di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del secondo comma dell’articolo 103 della legge suddetta.

Art.26
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell’Assessore all’agricoltura e foreste di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal CIPE ai sensi del secondo comma dell’articolo 10 quinquies del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il trasferimento delle somme che ai sensi dell’articolo 30 della presente legge saranno iscritte, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21197 dello stato di previsione dell’entrata, al fondo da ripartire di cui al capitolo 26699 dello stato di previsione della spesa, ai capitoli da istituire nello stesso stato di previsione in relazione all’analisi economica delle spese - da erogarsi secondo le norme vigenti nella Regione - derivanti dai vari interventi straordinari previsti dal programma di cui al primo comma del medesimo articolo 10 quinquies.

Art.27
Al trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 27905 dello stato di previsione della spesa ai capitoli da istituire nello stesso stato di previsione in relazione all’analisi funzionale ed economica delle spese - da erogarsi secondo le norme vigenti nella Regione, con facoltà di avvalersi delle procedure indicate nell’ultimo dell’articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183 – derivanti dai vari interventi previsti dal primo comma del medesimo articolo 7, si provvede con legge regionale.

Art.28
Il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 27907 dello stato di previsione della spesa ai capitoli da istituire nello stesso stato di previsione in relazione all’analisi funzionale ed economica delle spese - da erogarsi secondo le norme vigenti nella Regione - derivanti dai lavori di completamento di opere di competenza regionale di cui all’articolo 16 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, si provvede con legge regionale.

Art.29
Le somme stanziate ai capitoli 13119, 13120, 13121, 13122, 13123, 13124, 13136 e 13137 dello stato di previsione della spesa possono essere impegnate anche per il rimborso all’Istituto nazionale per l’addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell’industria (INAPLI), all’Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (ENALC) e all’Istituto nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano (INIASA) delle spese, rispettivamente pertinenti ai capitoli stessi, da essi anticipate per il personale e per le strutture di cui all’articolo 22, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

Art.30
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia di concerto con l’Assessore al bilancio, programmazione e rinascita, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e l’iscrizione ad essi in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termini del precedente articolo 7, in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.
Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.


Art.31
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1977.

Art.32
È approvato il bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1977 annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell’articolo 3 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilita nella somma di lire 2.200.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f) del suo Statuto.

Art.33
Con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa è accertata, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali “, la pertinenza di ciascuno dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio stesso alla competenza di ognuno dei membri della Giunta regionale.
Detto decreto è comunicato, nel giorno stesso della sua emanazione, al Consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 gennaio 1977

Soddu