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Legge Regionale 4 febbraio 1977, n. 12

Provvidenze per favorire l’ammasso speciale del grano duro
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale, al fine di favorire l’ammasso speciale presso cooperative, consorzi ed enti che effettuano la raccolta, la conservazione e la vendita collettiva di grano duro prodotto nelle annate agrarie 1975 - 76 e 1976 - 77, è autorizzata a concedere agli enti ammassatori di cui sopra:
a) un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti per la concessione di anticipazioni a favore dei conferenti, ragguagliato alla differenza tra il tasso massimo per il credito agrario di esercizio fissato ai sensi dell’articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il tasso fissato dallo Stato per il credito di conduzione;
b) un contributo forfettario di lire 800 sulle spese di gestione e trasporto per ogni quintale di grano conferito.


Art.2
Il concorso regionale di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, sarà corrisposto dall’Assessorato all’agricoltura e foreste agli istituti di credito, sulla base di elenchi dai medesimi prodotti.
Lo stesso Assessorato erogherà agli enti ammassatori, previa presentazione di rendiconto finale con allegata copia delle bollette di conferimento, entro trenta giorni dalla presentazione stessa, il contributo di cui alla lettera b) del precedente articolo 1.


Art.3
I benefici competono per i conferimenti di grano duro effettuati dai produttori agricoli entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 1976 e 1977, per le produzioni rispettivamente delle annate 1975 - 76 e 1976 - 77.

Art.4
I benefici di cui all’articolo 1 della presente legge sono concessi per i conferimenti effettuati da produttori residenti in Sardegna e limitatamente alla produzione ottenuta nell’azienda di cui sono coltivatori diretti, coloni, mezzadri, produttori agricoli a titolo principale, singoli o associati in cooperativa, e per i conferimenti non superiori a 200 quintali per i singoli e senza limiti per gli associati in cooperativa. I conferenti, all’atto del conferimento, devono esibire dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la loro qualifica.

Art.5
Il controllo di tutte le operazioni inerenti l’applicazione della presente legge è demandato all’Assessore all’agricoltura e foreste assistito da una Commissione regionale composta da 4 membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Art.6
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:
Capitolo 26692 bis - Concorsi nel pagamento degli interessi per prestiti concessi a cooperative, consorzi ed enti per la effettuazione delle operazioni di raccolta, conservazione e vendita del grano duro (art. 1, lett. a) della presente legge).
L. 250.000.000
Capitolo 26692 ter - Contributi forfettari sulle spese di gestione e trasporto a favore delle cooperative, consorzi ed enti che effettuano operazioni di ammasso e conservazione di grano duro (art. 1, lett. b), della presente legge).
L. 100.000.000
Al relativo onere di complessive lire 350.000.000, gravante sull’esercizio 1976, si fa fronte mediante l’utilizzo di una somma di pari importo da stornarsi dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.
La spesa per l’attuazione della presente legge fa carico ai capitoli 26692 bis e 26692 ter dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977.
Nell’elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 è aggiunta la seguente lettera " E) PL concernente provvidenze per favorire l’ammasso speciale del grano duro
L. 350.000.000
Alla lettera A) dello stesso elenco l’importo di lire 10.250.000.000 è ridotto a lire 9.900.000.000.


Art.7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 4 febbraio 1977

Soddu