Legge Regionale 4 febbraio 1977, n. 12
Provvidenze per favorire l’ammasso speciale del grano duro
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
a) un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti per la concessione di anticipazioni a favore dei conferenti, ragguagliato alla differenza tra il tasso massimo per il credito agrario di esercizio fissato ai sensi dell’articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il tasso fissato dallo Stato per il credito di conduzione;
b) un contributo forfettario di lire 800 sulle spese di gestione e trasporto per ogni quintale di grano conferito.
Art.2
Lo stesso Assessorato erogherà agli enti ammassatori, previa presentazione di rendiconto finale con allegata copia delle bollette di conferimento, entro trenta giorni dalla presentazione stessa, il contributo di cui alla lettera b) del precedente articolo 1.
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6
Capitolo 26692 bis - Concorsi nel pagamento degli interessi per prestiti concessi a cooperative, consorzi ed enti per la effettuazione delle operazioni di raccolta, conservazione e vendita del grano duro (art. 1, lett. a) della presente legge).
L. 250.000.000
Capitolo 26692 ter - Contributi forfettari sulle spese di gestione e trasporto a favore delle cooperative, consorzi ed enti che effettuano operazioni di ammasso e conservazione di grano duro (art. 1, lett. b), della presente legge).
L. 100.000.000
Al relativo onere di complessive lire 350.000.000, gravante sull’esercizio 1976, si fa fronte mediante l’utilizzo di una somma di pari importo da stornarsi dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976.
La spesa per l’attuazione della presente legge fa carico ai capitoli 26692 bis e 26692 ter dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977.
Nell’elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 è aggiunta la seguente lettera " E) PL concernente provvidenze per favorire l’ammasso speciale del grano duro
L. 350.000.000
Alla lettera A) dello stesso elenco l’importo di lire 10.250.000.000 è ridotto a lire 9.900.000.000.
Art.7
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 4 febbraio 1977
Soddu