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Legge Regionale 20 giugno 1977, n. 21

Proroga dei benefici di cui alla legge regionale 13 settembre 1976, n. 48, ed anticipazioni al personale trasferito dallo Stato alla Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’assegno mensile “ad personam” di cui all’articolo 1, primo comma, della legge regionale 13 settembre 1976, n. 48, viene corrisposto al personale previsto dallo stesso articolo fino a quando la legge regionale non avrà definito lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale.

Art.2
L’assegno di cui all’articolo precedente è esteso, a titolo di acconto sui futuri miglioramenti economici, con decorrenza dal 1 gennaio 1977 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di inquadramento, al personale statale, con rapporto di lavoro non soggetto a termine, trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, ed a quello trasferito ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 28 dicembre 1974, n. 15420.
Al personale nei cui confronti non è stato ancora disposto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alle dipendenze della Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, l’assegno di cui al comma precedente è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data sotto la quale ha acquistato efficacia il provvedimento di passaggio.


Art.3
Al personale di cui all’articolo precedente è corrisposto, in aggiunta all’assegno di cui all’articolo stesso, per il periodo anteriore alla decorrenza dell’assegno medesimo, in unica soluzione, un emolumento di importo pari a lire 48.000 mensili, in ragione della durata del servizio effettivamente prestato nell’Amministrazione regionale.

Art.4
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1977 i seguenti capitoli sono così incrementi:
Capitolo 13109 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e di licenziamento agli impiegati in servizio presso la Soprintendenza ai beni librari per la Sardegna, trasferiti alla Regione (art. 30, DPR 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria) L. 15.000.000
Capitolo 13119 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e di licenziamento agli impiegati in servizio presso le sedi periferiche dell’Istituto nazionale per l’addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell’industria (INAPLI), dell’Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (ENALC) e dell’Istituto nazionale per l’istruzione e l’addestramento nel settore artigiano (INIASA), trasferiti alla Regione (art. 22, DPR 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria) L. 349.000.000
Capitolo 14101 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e di licenziamento agli impiegati in servizio nel territorio della Sardegna presso gli enti edilizi soppressi, trasferiti alla Regione (artt. 18, comma quarto e 19, comma primo, DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, e art. 23, DL 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247) (spesa obbligatoria) L. 63.000.000
Capitolo 15100 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e di licenziamento agli impiegati in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e gli uffici dei veterinari provinciali, trasferiti alla Regione (art. 30, DPR 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria) L. 59.000.000
Capitolo 16101 - Stipendi, altri assegni fissi ed indennità, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza al Provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sardegna e agli Ingegneri capo preposti agli Uffici del genio civile, posti a disposizione della Regione in posizione di comando (art. 4, DPR 22 maggio 1975, n. 480); stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, e trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e di licenziamento agli impiegati in servizio presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna, gli Uffici del genio civile e la Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sardegna, trasferiti alla Regione (art. 30, DPR 22 maggio 1975, n. 480) (spesa obbligatoria) L. 294.000.000
A favore dei suddetti capitoli è stornata la somma di lire 780.000.000 dal capitolo 17904 (lettera C, punto 2, dello elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 13109 - 13119 - 14101 - 15100 e 16101 dello stesso stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 20 giugno 1977.

Soddu