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Legge Regionale 16 dicembre 1977, n. 50

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
Capitolo 16653 - Contributi per il funzionamento delle Comunità montane (art. 18, comma primo, n. 2, LR 3 giugno 1975, n. 26)
L. 300.000.000
Capitolo 17903 - Fondo di riserva per spese impreviste (art. 42, RD 18 novembre 1923, n. 2440)
L. 227.300.000
Capitolo 17904 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative
L. 300.000.000
Capitolo 27900 - Fondo da ripartire per compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari a carico diretto della Regione, dovuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con legge 9 maggio 1950, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni, e a norma della legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè per maggiori compensi dovuti alle imprese medesime per effetto della definizione di riserve da loro formulate nei competenti atti contabili
L. 225.000.000
In aumento
Capitolo 11101 - Spese per il Consiglio regionale
L. 550.000.000
Capitolo 16621 - Contributo annuo per il funzionamento dell’Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (LL.RR 26 marzo 1953, n. 8, e 12 marzo 1969, n. 9)
L. 307.300.000
Capitolo 16649 - Contributo annuo per funzionamento del Centro regionale agrario sperimentale (art. 10, LR 19 giugno 1956, n. 22)
L. 220.000.000
Nell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 e concernente le spese dipendenti da nuove disposizioni legislative è introdotta la seguente variazione:
Spese correnti
C) disegni di legge concernenti:
1) l’ordinamento degli uffici e lo stato giuridico del personale della Regione;
2) il funzionamento degli enti comprensoriali ed il trasferimento ad essi di funzioni e di personale
meno lire 300.000.000


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1977

Soddu