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Legge Regionale 28 dicembre 1977, n. 52

Concessione di contributi per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per gli anni 1975- 1976- 1977- 1978- 1979, avvalendosi dei fondi stanziati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, contributi in conto capitale alle aziende pubbliche - escluse le gestioni governative delle Ferrovie meridionali sarde, Ferrovie complementari sarde e Strade ferrate sarde - ed alle aziende private per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone in servizio di linea.
Il contributo, secondo quanto dispone l’articolo 17 succitato, viene stabilito nella misura del 50 per cento del costo risultante dal foglio complementare.


Art.2
Tra le aziende private possono essere ammesse a godere dei contributi di cui all’articolo 1 le aziende concessionarie di servizi pubblici ordinari, nonchè quelle concessionarie anche di linea a contratto, con esclusione dei titolari di sole concessioni di linea a contratto.
I veicoli ammessi a contributo delle aziende pubbliche e private concessionarie di linee ordinarie ed a contratto dovranno essere adibiti esclusivamente alle autolinee ordinarie.


Art.3
Sono ammessi a contributo i veicoli nuovi di fabbrica rispondenti alle caratteristiche funzionali e tipi unificati previsti nei decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito e modificato con legge 16 ottobre 1975, n. 493.
I veicoli acquistati dalle aziende concessionarie, usufruendo di contributi in conto capitale da parte dell’Amministrazione regionale o di altri enti pubblici, sono ammessi a contributo esclusivamente per l’eventuale differenza sino al massimo previsto dalla presente legge.


Art.4
Entro i limiti dello stanziamento fissato per ciascun anno e nell’ipotesi che i fondi siano sufficienti a garantire la copertura di tutte le forniture ammissibili a contributo, saranno ammessi a beneficiare della presente legge in eguale misura sia le aziende pubbliche che le private.
Nell’ipotesi che lo stanziamento non sia sufficiente a coprire tutte le richieste di contributo ammissibili, il numero dei veicoli cui elargire il contributo nell’anno sarà ripartito in proporzione diretta tra la richiesta numerica globale delle aziende private e quella delle aziende pubbliche incrementata, quest’ultima, di un coefficiente di maggiorazione pari a 2.
Fissato per ciascun anno il numero globale dei veicoli da ammettere a contributo e delle aziende pubbliche e di quelle private, la ripartizione numerica dei veicoli fra i richiedenti dei due settori verrà effettuata sulla base di due distinte graduatorie di merito tenendo conto dei sotto elencati fattori:
1) numero degli autobus/ chilometro di linee ordinarie effettuati nell’anno;
2) numero delle linee ordinarie in concessione;
3) numero dei veicoli in servizio;
4) esigenze della zona servita.


Art.5
Le domande per beneficiare dei contributi dovranno pervenire all’Assessorato dei trasporti della Regione Sarda, relativamente agli anni 1975- 1976- 1977, entro e non oltre il sessantesimo giorno a partire dall’entrata in vigore della presente legge.
Le domande relative a veicoli acquistati in tali anni dovranno essere corredate della seguente documentazione:
a) copia fotostatica autenticata del foglio complementare;
b) copia fotostatica delle pagine 2 e 3 della carta di circolazione;
c) certificato dell’Ufficio provinciale della motorizzazione civile di rispondenza del veicolo alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali di attuazione del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito e modificato con legge 16 ottobre 1975, n. 493;
d) dichiarazione d’impegno a non alienare il veicolo prima del compimento del settimo anno dall’immatricolazione o a rimborsare un settimo del contributo per ogni anno mancante al compimento del settimo anno o infine a cedere il veicolo all’azienda pubblica subentrante nei servizi per il prezzo di mercato dell’usato all’epoca del rilievo depurato del contributo ottenuto.


Art.6
Per gli anni 1978 e 1979 le domande per contributo per veicoli da acquistare nell’anno dovranno pervenire all’Assessorato dei trasporti entro il 31 marzo di ciascun anno, opportunamente motivate.
Entro il 30 giugno successivo l’Assessorato dei trasporti darà notizia alle singole aziende richiedenti dell’elenco delle forniture ammesse a contributo.
Ad acquisto avvenuto, per la liquidazione del contributo, le aziende interessate dovranno fornire all’Assessorato dei trasporti la documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 5.


Art.7
I contributi sono concessi con decreto dell’Assessore dei trasporti su presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto acquisto, nonchè delle certificazioni prescritte nei decreti ministeriali di attuazione del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito e modificato con legge 16 ottobre 1975, n. 493; attestante la rispondenza dei veicoli alle caratteristiche funzionali indicate nelle tabelle allegate ai decreti.
L’erogazione del contributo è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto versamento dei contributi sociali per il personale dipendente.
Nel caso che il veicolo ammesso a contributo sia stato acquistato a rate o con finanziamento di istituto di credito, il contributo deve essere versato dall’Amministrazione regionale direttamente al fornitore o all’istituto finanziatore fino alla concorrenza del debito residuo.


Art.8
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 26539 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1977, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; a favore del predetto capitolo è stornata dal capitolo 26539 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1976 la somma di L. 2.327.670.000, pari all’ammontare della disponibilità accertata in conto del medesimo.

Art.9
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1977

Soddu