Legge Regionale 10 febbraio 1978, n. 4
Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Il provvedimento di autorizzazione a ricerche d’acque sotterranee o a scavo di pozzi, previsto dall’articolo 95 del testo unico sulle acque approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è necessario per tutto il territorio della Regione autonoma della Sardegna.
Il provvedimento di cui al comma precedente è rilasciato dai competenti uffici del Genio civile sulla base della richiesta di autorizzazione presentata secondo le norme di cui al suddetto articolo 95.
Tale provvedimento, oltre alle clausole, condizioni e termini ivi indicati, conterrà l’obbligo di presentare al competente ufficio del Genio civile le relazioni, le rappresentazioni grafiche e i reperti che possono avere interesse per la conoscenza geologica del sottosuolo.Art.2
Gli uffici del Genio civile competente per territorio, all’atto della ricezione della domanda di autorizzazione a ricerca di acque sotterranee o a scavo di pozzi, daranno immediata notizia della istanza stessa all’Assessorato dell’industria della Regione - divisione miniere - che, entro il termine perentorio di 10 giorni dovrà comunicare se l’autorizzazione dovrà essere subordinata all’obbligo di cui all’articolo precedente o potrà andarne esente.Art.3
Presso l'Assessorato dell’industria sarà istituito un registro delle autorizzazioni accordate con la clausola dell’obbligo di cui all’articolo 1.Art.4
li uffici del Genio civile competente per territorio cureranno la trasmissione delle notizie, indicazioni, rappresentazioni e testimonianze di ordine geologico raccolte à sensi dell’articolo 1 all’Assessorato dell’industria, secondo le disposizioni regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’industria di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 10 febbraio 1978.
Soddu
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