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Legge Regionale 15 marzo 1978, n. 12

Modifica alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, modificata con la legge regionale 29 aprile 1969, n. 7, concernente la costituzione presso il Credito Industriale sardo di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, modificata con la legge regionale 29 aprile 1960, n. 7, è sostituito dal seguente:
“L’ammontare dei prestiti di cui alla presente legge non può superare per ciascuna delle industrie sovvenzionate la complessiva somma di lire 150.000.000. Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non possono complessivamente gravare sul beneficiario dei prestiti in misura superiore al tasso annuale del 5 per cento >>.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 marzo 1978.

Soddu