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Legge Regionale 15 marzo 1978, n. 13

Agevolazioni per l’estinzione dei titoli di spesa relativi a stipendi e retribuzioni dei dipendenti della Regione.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
I titoli di spesa relativi a stipendi e retribuzioni dei dipendenti della Regione possono essere estinti:
a) mediante ordinativi diretti intestati ai creditori o ai loro delegati;
b) mediante accreditamento in conto corrente, a favore della persona del creditore presso la filiale dell’istituto tesoriere della Regione o presso altro istituto di credito di cui all’articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
c) mediante commutazione in assegno circolare non trasferibile dell’istituto tesoriere, a favore della persona del creditore;
d) mediante accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 marzo 1978.

Soddu