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Legge Regionale 22 marzo 1978, n. 22

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1976, n. 68 concernente “Integrazioni alle sovvenzioni disposte a favore dei Comuni e delle Province isolane ai sensi delle leggi regionali 3 settembre 1970, n. 30, e 4 luglio 1973, n. 15, per l’attuazione del programma straordinario di completamento di opere pubbliche già ammissibili a finanziamento a norma della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modifiche”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
I termini previsti dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 68, sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 marzo 1978.

Soddu