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Legge Regionale 22 marzo 1978, n. 23

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, recante “Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbani per viaggiatori”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, è sostituito dal seguente:
“I contributi sono accordati alle imprese di cui al precedente articolo che, al momento dell’approvazione della presente legge, siano legittimamente concessionarie ed esercenti di autolinee.
Non debbono essere conteggiate agli effetti contributivi le percorrenze relative ad autolinee di gran turismo ed a contratto.
La concessione dei contributi è in ogni caso subordinata alla dimostrazione del rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali vigenti.
Per quelle imprese che non abbiano ottemperato al pagamento delle somme dovute al Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi né alla diffida operata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale ai termini del secondo comma dell’articolo 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, l’Assessorato regionale dei trasporti, nell’esclusivo interesse dei dipendenti delle imprese concessionarie, è autorizzato, nei limiti del contributo da erogare da parte dell’Amministrazione regionale, a provvedere d’ufficio al versamento delle somme dovute al fondo medesimo, per i contributi e loro accessori fino al 31 dicembre 1976, trattenendo il relativo importo sui contributi regionali da erogarsi ai sensi della presente legge”.


Art.2
L’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, è sostituito dal seguente:
“Le domande per l’ottenimento dei contributi devono essere presentate all’Assessorato dei trasporti della Regione che a tal fine accerta la percorrenza chilometrica in base agli atti concessionali.
L’erogazione dei contributi è effettuata con decreto dell’Assessore dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 marzo 1978

Soddu