Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 28

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, concernente il fondo di solidarietà regionale e altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è sostituito dal seguente:
“L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei produttori agricoli di cui al precedente articolo 1, che abbiano subito, per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, perdite non inferiori al 60 per cento per coltura danneggiata, un contributo fino al 30 per cento della produzione lorda vendibile perduta”.


Art.2
Per far fronte alle esigenze operative della presente legge, la Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale, a contrarre uno o più mutui fino ad un massimo di lire 10 miliardi da ammortizzarsi in non meno di 10 anni, ad un tasso di interesse annuo non superiore all’11 per cento.
Per la contrazione di detti mutui l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a pattuire con gli istituti mutuanti il tasso di interesse annuo anche oltre la misura dell’11 per cento.
Al fine dell’equivalenza dell’onere si provvederà ad eliminare dal conto dei residui del capitolo 06120 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione una somma pari al valore attuale corrispondente all’incremento subito dalle rate di ammortamento dei mutui contratti per effetto dell’eventuale maggior tasso applicato rispetto alla citata misura dell’11 per cento; per la determinazione del valore attuale verrà applicato lo stesso tasso pattuito.
L’Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio su conforme deliberazione della Giunta regionale.


Art.3
Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, è stabilito il limite d’impegno di lire 450.000.000.
Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro – pastorale del bilancio della Regione sono determinate in lire 450 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1982.
A favore del capitolo 06121 dello stesso stato di previsione della spesa per l’anno 1978 è stornata la somma di lire 450.000.000 dal capitolo 03010 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.
Per gli anni successivi al 1978 e fino al 1982 le spese per la attuazione di detti interventi, valutate in lire 450 milioni annue graveranno sui capitoli corrispondenti al suddetto capitolo 06121.


Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 aprile 1978.

Soddu