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Legge Regionale 23 giugno 1978, n. 38

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, concernente: “Istituzione e funzionamento del fondo per l’edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sull’edilizia residenziale pubblica”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
I requisiti di reddito necessari per il conseguimento delle provvidenze di cui alla lettera c) dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, sono assunti con riferimento alla dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno 1976.
Per gli emigrati all’estero, il reddito annuo complessivo prodotto all’estero da lavoro dipendente è calcolato in misura del 70 per cento del suo valore di cambio in valuta italiana alla data del 31 dicembre 1976.
I precedenti commi si applicano per la concessione delle disponibilità residue della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, utilizzabili dopo la prima applicazione della stessa legge e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n.116 del 3 agosto 1977.


Art.2
Per la concessione delle disponibilità residue di cui all’ultimo comma del precedente articolo, le domande di ammissione alle provvidenze previste dal citato articolo 2, lettera c), della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, sono trasmesse all’Assessorato regionale dei lavori pubblici, con le modalità previste dall’articolo 7 del regolamento di attuazione di detta legge, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La dichiarazione attestante la condizione di emigrato da allegarsi alla domanda può essere rilasciata, nel caso di lavoratore emigrato all’estero, anche dalla competente Autorità consolare.


Art.3
Le domande pervenute all’Assessorato in sede di prima applicazione della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, riconosciute non ammissibili perché trasmesse oltre il termine fissato dal primo comma dell’articolo 7 del relativo regolamento di attuazione ovvero per vizi formali od incompletezza della documentazione presentata, sono considerate valide ai fini e per gli effetti del precedente articolo 2, sempreché regolarizzate e corredate della documentazione necessaria entro il termine stabilito dallo stesso articolo 2.

Art.4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 giugno 1978

Soddu