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Legge Regionale 7 luglio 1978, n. 41

Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, concernente il Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, che costituisce parte integrante della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è modificato.
Le modifiche sono contenute nell’allegato che costituisce parte integrante della presente legge.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
MODIFICHE AL PIANO DI INTERVENTO NELLE ZONE INTERNE A PREVALENTE ECONOMIA PASTORALE(Tabella Ristrutturata)
Modifiche al titolo di spesa P-1.01
Il paragrafo 1.1 è sostituito con il seguente:
“Allo scopo di favorire l’intenso e razionale sviluppo degli allevamenti, con particolare riguardo a quelli per la produzione della carne, e dare all’attività pastorale un assetto economico e sociale non precario, e di valorizzare tutte le risorse naturali, saranno individuate e delimitate zone di sviluppo agro - pastorale, per le quali saranno predisposti piani zonali di valorizzazione.
Per l’attuazione dei piani zonali verranno predisposti progetti di opere pubbliche e private di trasformazione conformi alle direttive obbligatorie e saranno organizzate le imprese per la gestione”.
Il paragrafo 1.2 è così sostituito:
“Le zone di sviluppo agro - pastorali saranno delimitate dagli Organismi comprensoriali istituiti a norma dell’articolo 16 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, e costituiscono parte integrante dei piani di sviluppo economico e sociale adottati da tali Organismi ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge citata”.
I paragrafi 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, sono sostituiti dal seguente:
“Per l’individuazione e delimitazione delle zone di sviluppo agro - pastorali e per la predisposizione e approvazione dei piani zonali di valorizzazione, si applicano le norme regionali per la riforma dell’assetto agro – pastorale stabilite in base a quanto disposto dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, e, inoltre, i criteri e le direttive contenuti nel Programma straordinario predisposto ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44”.
Il paragrafo 1.8 è così modificato:
“Al finanziamento dei piani zonali di valorizzazione si provvede:
- finanziando a totale carico dei fondi a tal fine destinati le opere infrastrutturali di carattere generale quali: strade di collegamento alla rete viaria esistente; elettrodotti e le opere necessarie all’elettrificazione della zona delimitata; le opere di irrigazione, ricerche, captazione, utilizzazione delle acque, etc.;
- concedendo nella misura prevista dalle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, e 13 luglio 1962, n. 9, e le loro successive modificazioni, e fatti salvi gli ulteriori eventuali benefici previsti per le zone di montagna e svantaggiate e per le cooperative, contributi in conto capitale per le opere di miglioramento dei pascoli, di trasformazione dei pascoli in prato - pascoli, ove ne sussistano le condizioni ivi comprese la sistemazione dei terreni per il primo impianto di specie foraggere (erbai, prati) e per le altre opere di trasformazione fondiaria e agraria, nonché mutui integrativi per la parte di spesa riconosciuta per l’esecuzione delle opere di cui sopra non coperte dal contributo in conto capitale. L’acquisto di scorte, vive e morte, sarà agevolato, nelle misure previste dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352, e, ove possibile, facendo ricorso alle provvidenze previste nel “Progetto speciale carne” della Cassa per il Mezzogiorno;
- concedendo anticipazioni fino a un terzo dell’importo dei contributi in conto capitale di cui sopra con le modalità previste dal 3º comma dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1962, n. 948.
L’approvazione del Piano zonale di valorizzazione per gli operatori agricoli i cui terreni ricadono entro il perimetro della zona delimitata, comporterà l’obbligo della trasformazione secondo le direttive che saranno contenute nel piano di valorizzazione”.
Il paragrafo 1.9 è sostituito dal seguente:
“Gli operatori agricoli - proprietari coltivatori ed allevatori diretti, affittuari coltivatori e allevatori diretti e tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale associati in cooperativa - che intendono promuovere piani di valorizzazione al fine di costituire aziende tali da garantire la piena valorizzazione delle risorse, la massima occupazione stabile, con adeguata remunerazione degli addetti, attraverso un intenso sviluppo dell’attività zootecnica e di attività agricole diversificate, il razionale impiego dei mezzi tecnici, possono chiedere agli Organismi comprensoriali la delimitazione di una zona di sviluppo agro - pastorale nella quale realizzare i progetti complessivi di opere pubbliche e private di trasformazione.
La delimitazione può essere richiesta da cooperative i cui soci abbiano il possesso o il godimento di una superficie non inferiore al 50 per cento dell’area da delimitare e rappresentino almeno il 60 per cento degli aventi titolo di possesso o godimento degli stessi terreni.
Si considera a titolo principale l’imprenditore che dedichi all’attività agricola non meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima non meno dei due terzi del proprio reddito globale di lavoro; nelle zone montane ed in quelle svantaggiate, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, detti limiti sono ridotti dai due terzi al 50 per cento. All’accertamento dei requisiti richiesti provvedono gli uffici competenti per l’istruttoria.
All’organismo cooperativo possono associarsi anche coloro che partecipano sia come conduttori che come lavoratori manuali della terra, direttamente all’attività produttiva, sempre che l’azienda ricada nell’ambito della zona di sviluppo agro - pastorale".
I paragrafi 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 sono abrogati.
Abrogazione del titolo di spesa P-1.02
L’intero titolo di spesa P-1.02 nonché i paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, sono abrogati.
La relativa disponibilità di lire 3.500.000.000 è portata in aumento rispettivamente per lire 1.000.000.000 allo stanziamento del titolo di spesa P-1.11, ed è destinata per le spese straordinarie e di attuazione inerenti lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Sezione speciale dell’ETFAS, e per lire 2.500.000.000 allo stanziamento del titolo di spesa P-1.07.
Modifiche al titolo di spesa P-1.03
Il primo comma del paragrafo 3.1 è così sostituito:
“Per l’attuazione dei piani organici di trasformazione aziendale nelle zone interne a prevalente economia pastorale è autorizzata la concessione, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale, delle provvidenze nelle misure di cui al precedente paragrafo 1.8”.
Il terzo comma del paragrafo 3.1 è così sostituito:
“Si considera a titolo principale l’imprenditore che dedichi all’attività agricola non meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima non meno dei due terzi del proprio reddito globale di lavoro; nelle zone montane ed in quelle svantaggiate di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, detti limiti sono ridotti dai due terzi al 50 per cento. All’accertamento dei requisiti richiesti provvedono gli uffici competenti per la istruttoria”.
Modifiche al titolo di spesa P-1.04
I paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, sono così sostituiti:
“Allo scopo di favorire lo sviluppo organico e coordinato dell’agricoltura intensiva nelle zone interne a prevalente economia pastorale, anche al di fuori delle zone di sviluppo agro - pastorale, l’Assessore dell’agricoltura concede a favore di operatori agricoli singoli o associati in cooperative che intendano realizzare progetti organici di trasformazione aziendale, le provvidenze nelle misure stabilite al precedente paragrafo 1.8.
Alle iniziative promosse da operatori agricoli associati in cooperative è riservata una quota non inferiore al 25 per cento dello stanziamento del presente titolo; alle stesse cento dello stanziamento del presente titolo; alle stesse iniziative è comunque riservata la precedenza del finanziamento nei confronti dei progetti presentati da operatori singoli”.
Modifiche al titolo di spesa P-1.07
Lo stanziamento del titolo di spesa P-1.07 è incrementato di lire 2.500.000.000.
Al paragrafo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 7.2:
“E’autorizzata, a carico del presente titolo di spesa, la assunzione dell’intero onere per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento, da parte di enti pubblici in terreni di loro proprietà, di strutture idonee ad accogliere mercati e mostre zootecniche che abbiano carattere regionale, interprovinciale o provinciale. Un programma, che sarà sottoposto al parere della Commissione programmazione, preciserà la localizzazione e le caratteristiche degli interventi.
A favore di detti enti possono essere concesse anticipazioni fino ad un terzo del finanziamento da recuperarsi, nella stessa percentuale, in occasione delle liquidazioni relative ai collaudi parziali”.
Modifiche al titolo di spesa P-1.11
“Lo stanziamento del titolo di spesa P-1.11 è incrementato di lire 1.000.000.000, che sarà utilizzato, in deroga a quanto stabilito nella legge regionale 6 settembre 1976, n.44, per le spese straordinarie e di attuazione inerenti lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Sezione speciale dell’ETFAS (Ente di sviluppo agricolo in Sardegna).
La Somma di lire 1.000.000 sarà versata, con decreto dell’Assessore dell’agricoltura, nel conto entrate della Sezione speciale dell’ETFAS e destinata a far fronte alle spese straordinarie e di attuazione inerenti lo svolgimento dei compiti attribuiti alla Sezione speciale medesima”.



Data a Roma, addì 7 luglio 1978

Soddu