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Legge Regionale 7 luglio 1978, n. 42

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
egli stati di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.
In aumento
Capitolo 02126 - (Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 05) - Finanziamenti per l’integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per gli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, (art. 16, DPR 22 maggio 1975, n. 480)
lire 490.000.000
Capitolo 02129 - (Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 05) - Interventi assistenziali straordinari per l’assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati (art. 16, DPR 22 maggio 1975, n. 480)
lire 50.000.000
Capitolo 02130 - (Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 05) - Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono per conto della Regione all’assistenza mediante ricoveri, degli indigenti in genere, nonché dei minorenni e dei profughi inabili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425, e 28 settembre 1945, n. 646, e al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 (art. 16, DPR 22 maggio 1975, n. 480)
lire 160.000.000
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio
In diminuzione
Capitolo 03016 - (Tit. 1 - Sez. 7 - Cat. 09) - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative.
lire 700.000.000
mediante utilizzo della riserva accantonata per la copertura finanziaria del disegno di legge di cui alla lettera R) dell’Elenco n. 4 - spese correnti - allegato alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Roma, addì 7 luglio 1978

Soddu