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Legge Regionale 7 luglio 1978, n. 43

Integrazione alla legge regionale 18 novembre 1968, n.47, recante interventi per le zone industriali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 6 bis:
“Ai Consorzi delle zone industriali incaricati dell’esecuzione delle opere di cui al precedente articolo è concesso un contributo pari al dodici per cento dell’importo lordo dei lavori, somministrazioni, espropriazioni e imprevisti, per far fronte alle spese generali relative alla progettazione, direzione, contabilizzazione, sorveglianza, collaudo dei lavori, di amministrazione o comunque connesse all’esecuzione delle opere.
Il suddetto contributo è ridotto alla misura dell’uno per cento dell’importo lordo dei lavori, ove le suddette spese generali gravino su altri enti.
A favore di questi ultimi, per il tramite dei Consorzi interessati, sarà concessa una quota per spese generali nella misura indicata nell’apposita convenzione che sarà stipulata tra il Consorzio e l’ente.
Il contributo non dovrà, comunque, eccedere la misura del dodici per cento come prevista al precedente primo comma”.


Art.2
Alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 6 ter:
“Per le opere già in corso di esecuzione il contributo a favore dei Consorzi è concesso, transitoriamente, nella misura forfettaria stabilita nello stesso provvedimento di finanziamento e di concessione dell’opera”.


Art.3
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, valutate in lire 50.000.000, fanno carico al capitolo 08205 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
A favore del suddetto capitolo 08205 è stornata dal capitolo 03017 (lettera B dell’elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1978 la somma di lire 50.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Roma, addì 7 luglio 1978.

Soddu