Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 7 luglio 1978, n. 44

Misura delle indennità spettanti ai componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli enti locali, istituiti con legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e successive modificazioni.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Ai Componenti del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli enti locali, istituiti con la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e successive modificazioni, che non siano funzionari della Regione, spetta una medaglia di presenza di lire 15.000 per ogni giornata di seduta, qualunque sia il numero delle sedute tenute nella stessa giornata.
Il numero delle giornate nelle quali effettuare le sedute non potrà essere, in ogni caso, superiore a due per settimana.


Art.2
Ai componenti di cui al primo comma dell’articolo precedente, che non risiedono nei Comuni ove hanno sede gli organi di controllo, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sui mezzi di pubblico periodico servizio, compete, altresì, per ogni giornata di seduta, una indennità di trasferta di lire 8.000, nel caso di località di residenza distanti sino a 50 chilometri dal Comune ove ha sede l’organo di controllo e di lire 10.000, nel caso di distanze maggiori.
L’Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica può autorizzare, anche in via permanente, l’uso dei mezzi di trasporto privati, in questi casi è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un’indennità per chilometro o frazione di chilometro nella misura del 20 per cento del prezzo della benzina “super” vigente alla data della missione.


Art.3
La medaglia di cui all’articolo 1 della presente legge è compensativa anche del lavoro preparatorio delle sedute o ad esse susseguente.

Art.4
Sono abrogate le leggi regionali 3 febbraio 1961, n. 3, e 9 agosto 1967, n. 12.

Art.5
Le spese derivanti dall’attuazione della presente legge, valutate in complessive lire 10.000.000, fanno carico al capitolo 04001 dello stato di previsione della spesa dello Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l’anno 1978 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
A favore dello stesso capitolo 04001 è stornata la corrispondente somma di lire 10.000.000 dal capitolo 03010 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Roma, addì 7 luglio 1978.

Soddu