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Legge Regionale 7 luglio 1978, n. 45

Modifiche agli articoli 6 e 11 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, recante: “Norme per l’assistenza alle persone anziane”.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
L’ultimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, è sostituito dal seguente:
“La gestione delle case di cui al comma precedente resta affidata agli enti gestori alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, fino all’eventuale perfezionamento del passaggio di proprietà previsto dal successivo articolo 11 e l’Amministrazione regionale, nelle more di detto passaggio, è competente a sostenere direttamente o a rimborsare agli enti sopraccitati le spese anticipate previa autorizzazione dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per riparazioni, acquisti di attrezzature e arredi nonché per la gestione ed il funzionamento delle case di assistenza per persone anziane, costruite con fondi regionali”.


Art.2
L’articolo 11 della legge regionale 10 settembre 1975, n. 52, è sostituito dal seguente:
“Le case per anziani esistenti, costruite con i fondi regionali, possono essere trasferite in proprietà ai Comuni, alle Province, o a loro Consorzi, nel cui territorio sono ubicate”.


Art.3
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 è istituito il capitolo 10083 (Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 04) con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:
“Spese direttamente sostenute dall’Amministrazione regionale o anticipate dall’ente gestore per riparazioni, acquisti di attrezzature e arredi nonché per la gestione ed il funzionamento delle case di assistenza per persone anziane, costruite con fondi regionali (art. 6, quinto comma, LR 10 settembre 1975, n. 52)”
lire 300.000.000
A favore di detto capitolo sono stornate dai capitoli 10075 e 10109 dello stesso stato di previsione della spesa le rispettive somme di lire 50.000.000 e di lire 250.000.000.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al predetto capitolo 10083 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.


Art.4
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Roma, addì 7 luglio 1978.

Soddu