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Legge Regionale 19 luglio 1978, n. 47

Proroga delle provvidenze per favorire l’ammasso speciale del grano duro.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Le provvidenze recate dalla legge regionale 4 febbraio 1977, n. 12, saranno concesse anche alle cooperative, ai consorzi e agli enti che effettueranno la raccolta, la conservazione e la vendita collettiva del grano duro prodotto nelle annate agrarie 1977-78 e 1978-79 e conferito, dai produttori aventi diritto, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 1978 e 1979.


Art.2
Il contributo forfettario di lire 800 sulle spese di gestione e trasporto per ogni quintale di grano conferito potrà essere erogato agli enti ammassatori subito dopo la chiusura dell’ammasso, previa presentazione della copia delle bollette di conferimento.

Art.3
L’articolo 5 della legge regionale 4 febbraio 1977, n. 12, è sostituito dal seguente:
“Il controllo di tutte le operazioni inerenti l’applicazione della presente legge è demandato ad una Commissione regionale nominata con decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, composta da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria e presieduta da un funzionario dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale”.


Art.4
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento:
Capitolo 06217 - Contributi forfettari sulle spese di gestione e trasporto a favore delle cooperative, consorzi ed enti, che effettuano operazioni di ammasso e conservazione di grano duro (art. 1, lett. b, LR 4-2-1978, n. 12),
L. 200.000.000
In diminuzione:
Capitolo 06095 - Concorsi nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli (art. 12, LR 15 marzo 1956, n. 9; art. 3, LR 21 aprile 1961, n. 8).
L. 200.000.000
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 06216 e 06217 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978.


Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 19 luglio 1978.

Soddu