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Legge Regionale 17 agosto 1978, n. 52

Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
I territori montani della Regione autonoma della Sardegna, classificati tali in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell’articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono delimitati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dell’articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, nelle zone territoriali con caratteri omogenei elencate nell’allegata tabella A) che fa parte integrante della presente legge.


Art.2
In ciascuna zona territoriale con caratteri omogenei, individuata ai sensi del precedente articolo 1, è costituita, fra i Comuni che in essa ricadono, la Comunità montana, ente di diritto pubblico, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.

Art.3
Le leggi regionali che istituiscono nuovi Comuni o modificano la circoscrizione di Comuni esistenti, nel caso che riguardino territori montani, riadattano o modificano, se necessario, la delimitazione delle zone territoriali con caratteri omogenei apportando, secondo le norme della legislazione regionale vigente, le conseguenti variazioni alle Comunità montane interessate e disciplinando la separazione patrimoniale, nonché il riparto delle attività e passività.

Art.4
La Comunità montana, il cui ambito territoriale coincida totalmente con quello di un Comprensorio, sostituisce l’Organismo comprensoriale di cui alla legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, assumendone le funzioni. La disposizione precedente si applica anche nel caso in cui il Comprensorio comprenda territori comunali classificati parzialmente montani.

Art.5
Qualora l’ambito territoriale di un Organismo comprensoriale comprenda quello di una Comunità montana e i territori di non più di tre Comuni non classificati montani, per ragioni di contiguità territoriale e di omogeneità socio - economica, in armonia con i principi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e alla legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, i rappresentanti di questi ultimi, eletti ai sensi della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, fanno parte della Comunità montana a tutti gli effetti, compresi quelli attinenti all’elezione degli organi. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo 4.


Art.6
Qualora l’ambito territoriale di una o più Comunità montane sia compreso in quello di un Comprensorio che comprenda anche più di tre comuni non classificati montani, i rappresentanti nell’Organismo comprensoriale dei Comuni montani, eletti ai sensi della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33, sono anche rappresentanti dei medesimi Comuni nelle Comunità montane.

Art.7
Gli atti di programmazione sub - regionale di una Comunità montana che sia compresa nell’ambito di un Organismo comprensoriale, devono essere coordinati agli atti e agli indirizzi di programmazione dello stesso Organismo comprensoriale, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33.

Art.8
I fondi di cui all’articolo 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, vanno ripartiti, secondo i criteri indicati all’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, fra i soli Comuni montani, con riferimento alle porzioni di territorio comunale classificate come montane.

Art.9
Le indennità di carica di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1977, n. 35, previste per gli amministratori degli Organismi comprensoriali e delle Comunità montane non sono fra loro cumulabili.

Art.10
Le disposizioni regionali in contrasto con le norme della presente legge sono abrogate.


Art.11
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data ad Alghero, addì 17 agosto 1978.

Soddu