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Legge Regionale 31 agosto 1978, n. 55

Rimborso di sovvenzioni regionali non impegnate in termini dagli enti locali.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il termine utile previsto dal secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, per l’impegno, con conseguente obbligazione giuridica a pagare, delle sovvenzioni regionali concesse per il quinquennio 1971 - 1975 in applicazione del Capo I di detta legge, è prorogato sino al 31 dicembre 1978.
Per fruire del beneficio della suddetta proroga, le Province ed i Comuni interessati dovranno farne richiesta all’Assessorato regionale dei lavori pubblici entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, indicando l’ammontare delle disponibilità residue ancora da impegnare e le specifiche destinazioni programmatiche delle disponibilità medesime.
Nel caso di lavori in amministrazione diretta, gli stessi dovranno essere improrogabilmente ultimati entro il 31 dicembre 1978.


Art.2
Le disponibilità residue non impegnate al 31 dicembre 1978 sulle sovvenzioni quinquennali di cui al precedente articolo 1 - ivi comprese le eventuali economie realizzate sui precedenti impegni di spesa e gli interessi attivi maturati sulle competenti giacenze di tesoreria posteriormente al 31 dicembre 1976 - debbono essere rimborsate alla Regione con versamento sull’apposito capitolo in entrata del bilancio della Regione per l’anno 1979, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.
Analogamente ed entro gli stessi termini del precedente comma, ai tesorieri degli enti locali interessati è fatto obbligo di versare alla Regione - fermo restando l’onere degli altri versamenti dovuti in applicazione del terzo comma dell’articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - le disponibilità residue non impegnate al 31 dicembre 1978 sulle sovvenzioni sia dei Capi II e III della succitata legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, che di quelle del programma straordinario di cui alla legge regionale 4 luglio 1973, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.


Art.3
I fondi di cui all’articolo precedente verranno utilizzati ai sensi dell’articolo 17 della sopraccitata legge regionale 4 giugno 1971, n. 9, e successive modifiche, a favore degli stessi Comuni beneficiari.
A tal fine nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979 è istituito apposito capitolo di spesa.


Art.4
In tutti i casi di finanziamenti regionali ai sensi delle vigenti leggi in materia di opere pubbliche, la mancata osservanza da parte degli enti beneficiari degli specifici termini stabiliti per l’appalto delle opere dai competenti atti di programma o dai singoli provvedimenti di finanziamento comporta, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica all’ente interessato di formale diffida ad adempiere, l’obbligo della revoca dei finanziamenti medesimi.

Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Sassari, addì 31 agosto 1978.

Soddu