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Legge Regionale 31 agosto 1978, n. 56

Spese e contributi per studi, ricerche, pubblicazioni, corsi di aggiornamento ed altre iniziative sui problemi dell’ autonomia speciale della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Nel quadro delle manifestazioni volte a celebrare la ricorrenza trentennale dell’emanazione dello Statuto speciale per la Sardegna e dell’elezione del primo Consiglio regionale sardo, la Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese e ad erogare contributi per studi, ricerche, pubblicazioni, corsi di aggiornamento ed altre iniziative riguardanti i problemi culturali, storici, politici costituzionali, giuridici, economici e sociali dell’autonomia speciale della Sardegna, anche in relazione ai problemi meridionalistici, regionalistici, europeistici e mediterranei.


Art.2
Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all’articolo precedente devono essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale.
Alle domande di contributo deve essere allegato il rispettivo piano finanziario.


Art.3
Sui programmi di attività che si riferiscono all’assunzione delle spese e all’erogazione dei contributi, dev’essere sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia.
L’ammontare delle spese e dei contributi sarà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, in base ai programmi di attività e ai relativi preventivi di spesa.


Art.4
La misura dei contributi può coprire l’intero ammontare delle spese preventivate nei piani finanziari allegati a corredo delle domande.

Art.5
Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall’Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche, a norma dell’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con anticipazioni a favore dei funzionari che saranno designati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art.6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, può essere autorizzata l’erogazione di anticipazioni sui contributi deliberati, nella misura del 50 per cento dei preventivi di spesa riconosciuti ammissibili.
Il saldo verrà erogato a presentazione del consuntivo delle spese sostenute.


Art.7
Nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della Regione per l’anno 1978 è istituito il capitolo 01024 (Tit. 1 - Sez. 3 - Cat. 04) “Spese e contributi per studi, ricerche, pubblicazioni, corsi di aggiornamento ed altre iniziative sui problemi dell’autonomia speciale della Sardegna” con lo stanziamento di lire 100.000.000.
A favore del suddetto capitolo 01024 è stornata la somma di lire 50.000.000 dal capitolo 03016 (Voce U dell’elenco n. 4 allegato al bilancio) e lire 50.000.000 dal capitolo 03017 (Voce L. dell’elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno 1978.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 01024 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della Regione per l’anno 1978.


Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Sassari, addì 31 agosto 1978.

Soddu