Legge Regionale 18 settembre 1978, n. 58
Concessione della garanzia integrativa regionale in relazione alla stipula dei mutui per l’attuazione di programmi di edilizia economica e popolare formulati con provvedimento regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
L’Assessore dei lavori pubblici è autorizzato a concedere la garanzia prevista dal precedente comma, la quale diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d’asta, purché l’incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito.
Art.2
Spese per la concessione della garanzia integrativa regionale su mutui concessi alle cooperative edilizie per l’attuazione di programmi di edilizia residenziale economica e popolare, quando la localizzazione degli interventi la individuazione delle cooperative, le caratteristiche delle costruzioni, le modalità di approvazione dei progetti, nonché quelle di riscontro della conformità delle costruzioni realizzate rispetto ai progetti approvati, sono determinate con provvedimento regionale.
lire 50.000.000
Nello stesso stato di previsione lo stanziamento del capitolo 08097 è ridotto di lire 50.000.000
Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico al predetto capitolo 08102 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 18 settembre 1978.
Soddu