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Legge Regionale 18 settembre 1978, n. 58

Concessione della garanzia integrativa regionale in relazione alla stipula dei mutui per l’attuazione di programmi di edilizia economica e popolare formulati con provvedimento regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
I mutui concessi alle cooperative edilizie per l’attuazione di programmi di edilizia residenziale economica e popolare, quando la localizzazione degli interventi, la individuazione delle cooperative, le caratteristiche delle costruzioni, le modalità di approvazione dei progetti nonché quelle di riscontro della conformità delle costruzioni realizzate rispetto ai progetti approvati sono determinati con provvedimento regionale, usufruiscono della garanzia integrativa regionale fino all’importo massimo del 15 per cento.
L’Assessore dei lavori pubblici è autorizzato a concedere la garanzia prevista dal precedente comma, la quale diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d’asta, purché l’incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito.


Art.2
Nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l’anno 1978 è istituito il capitolo 08102 (Tit. 2 sez. 4, cat. 15) con la seguente denominazione e con lo stanziamento a fianco indicato:
Spese per la concessione della garanzia integrativa regionale su mutui concessi alle cooperative edilizie per l’attuazione di programmi di edilizia residenziale economica e popolare, quando la localizzazione degli interventi la individuazione delle cooperative, le caratteristiche delle costruzioni, le modalità di approvazione dei progetti, nonché quelle di riscontro della conformità delle costruzioni realizzate rispetto ai progetti approvati, sono determinate con provvedimento regionale.
lire 50.000.000
Nello stesso stato di previsione lo stanziamento del capitolo 08097 è ridotto di lire 50.000.000
Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge fanno carico al predetto capitolo 08102 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 settembre 1978.

Soddu