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Legge Regionale 18 settembre 1978, n. 60

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 - Utilizzo di somme recate dalla legge 1º luglio 1977, n. 403.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Negli stati di previsione della spesa dei sottoelencati Assessorati del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio.
Capitolo 03040 - Fondo da ripartire per l’attuazione di un programma di interventi nel settore agricolo (art. 1, legge 1 luglio 1977, n. 403)
lire 9.118.000.000

In aumento:
Stato di previsione della spesa dell’Assessorato della Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale.
Capitolo 06095 - Concorsi nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli (art. 12, LR 15 marzo 1956, n. 9; art. 3, LR 21 aprile 1961, n. 8)
lire 3.000.000.000

Capitolo 06097 - Incremento del fondo di rotazione per la cooperazione agricola( LR 17 dicembre 1973, n. 40)
lire 3.200.000.000

Capitolo 06098 - Concorsi per il pagamento degli interessi per i prestiti di credito agrario contratti da pastori e da allevatori associati in cooperative, in gruppi, in latterie sociali e loro consorzi (art. 16, LR 13 luglio 1962, n. 9)
lire 1.100.000.000

Capitolo 06204 - Contributi a consorzi di cooperative ortofrutticole e a singole cooperative per l’affidamento della loro direzione tecnica e amministrativa a tecnici, qualificati e a ragionieri, per il funzionamento dell’ufficio commerciale, per la vendita dei prodotti nei mercati della penisola ed esteri, nonché per campagne pubblicitarie art. 1, lett. a) e c), e artt. 3 e 5, LR 21 maggio 1971, n. 7)
lire 118.000.000

Capitolo 06234 - Contributi in conto capitale nella spesa per la realizzazione delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti nonché l’ampliamento o l’ammodernamento di preesistenti impianti (artt. 9 e 45, lett. g), della legge 27 ottobre 1966, n. 910)
lire 1.000.000.000

Capitolo 06285 - Somme da versarsi al fondo per la attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge 30 ottobre 1969, n. 811, a titolo di concorso della Regione (art. 20, LR 30 settembre 1971, n. 25)
lire 700.000.000


Art.2
La somma di lire 700.000.000 di cui al capitolo 06285 sopra indicato, è destinata a incremento del titolo di spesa P - 1.06 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale - approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 - e sarà utilizzata per l’impinguamento del Fondo per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, istituito dal paragrafo 6.5 del Piano medesimo.

Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 settembre 1978.

Soddu