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Legge Regionale 6 novembre 1978, n. 64

Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi dell’Isola.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Regione interviene per la tutela e la ricostituzione dell’equilibrio ecologico e biologico dei laghi salsi dell’Isola anche ai fini del recupero e del razionale sfruttamento della pesca onde favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate.

Art.2
Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione provvede alla formazione di un piano di interventi di valorizzazione, utilizzazione e salvaguardia degli stagni.
Il piano è predisposto dall’Assessorato della difesa dell’ambiente, di concerto con l’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare competente. Nelle stesse forme si provvede alla sua modificazione.


Art.3
Per la predisposizione del piano e per la sua attuazione, l’Assessorato della difesa dell’ambiente può avvalersi, oltre che della collaborazione dei laboratori provinciali di igiene profilassi e di istituti universitari competenti, anche dell’opera di esperti ed organismi qualificati nelle materie attinenti agli interventi di cui alla presente legge.

Art.4
er la realizzazione di lavori urgenti di bonifica, ivi compresi l’acquisizione dei mezzi e la predisposizione delle strutture necessarie, l’Assessorato della difesa dell’ambiente interviene per gli anni 1978 e 1979 con appositi piani tecnici finanziari.
Anche per la predisposizione e per l’attuazione dei piani tecnici finanziari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3.


Art.5
Nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 4, l’Assessorato della difesa dell’ambiente si avvale della organizzazione del dipendente Centro regionale antimalarico e antinsetti.
Quest’ultimo provvederà, sulla base delle previsioni enunciate nei piani tecnici finanziari, all’assunzione, secondo le procedure di cui alla legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, del personale occorrente per l’espletamento dei lavori previsti. Per l’esecuzione dei lavori saranno assunti prioritariamente i pescatori esercenti l’attività di pesca negli stagni oggetto degli interventi.
L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a servirsi, per l’esecuzione di determinate opere, di imprese qualificate secondo le previsioni delle norme del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350.
I piani tecnici finanziari sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.


Art.6
I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati ad ogni effetto di pubblica utilità indifferibili e urgenti. Nella specie si applica il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627.

Art.7
Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 sono istituiti i seguenti capitoli:
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Capitolo 02141 - (titolo 1 - sezione 5 - categoria 02) - Paghe ed altri assegni fissi ed accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati, giornalieri assunti dal Centro regionale antimalarico e antinsetti per l’attuazione degli interventi urgenti di recupero ambientale dell’eco - sistema stagnale
L. 340.000.000
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Capitolo 05096 - (titolo 1 - sezione 5 - categoria 04) - Compensi agli esperti qualificati sentiti nella redazione dei piani tecnici finanziari o in fase di indagine conoscitiva, e per le operazioni di analisi e ricerca eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi, da istituti universitari o da altri organismi ed esperti qualificati in materia di recupero ambientale dell’eco - sistema stagnale.
L. 90.000.000
Capitolo 05097 - (titolo 1 - sezione 5 - categoria 04) - Spese per l’esecuzione delle opere, anche mediante imprese, e per l’acquisto dei materiali, dei mezzi meccanici e delle attrezzature e per la messa a punto degli stessi al fine dell’esecuzione, tramite il Centro regionale antimalarico e antisetti degli interventi di recupero ambientale dell’ecosistema stagnale
L. 820.000.000
La denominazione dell’oggetto omogeneo 02.09 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione è sostituita dalla seguente: “02.09 - CRAAI - Recupero ambientale stagni”.
A favore dei suddetti capitoli 02141, 05096 e 05097 è stornata la somma globale di lire 1.250.000.000 dei quali: lire 50.000.000 dal capitolo 03016 (dalla lettera D) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio) e lire 1.200.000.000 dal capitolo 03017 (lire 150.000.000 dalla lettera B); lire 950.000.000 dalla lettera C) e lire 100.000.000 dalla lettera D) dell’elenco n. 4 allegato al bilancio) dello stato di previsione della spesa dello Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978.
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai succitati capitoli 02141, 05096 e 05097 dei suindicati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 ed a quelli corrispondenti del bilancio per l’anno 1979.
A decorrere dall’anno 1980 i mezzi finanziari corrispondenti sono destinati alla realizzazione degli interventi programmati previsti nel progetto di cui all’articolo 2 della presente legge.


Art.8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 6 novembre 1978.

Soddu