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Legge Regionale 8 gennaio 1979, n. 1

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, recante concessione di contributi per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, è sostituito dal seguente:
«L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall’anno 1975, avvalendosi dei fondi stanziati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, contributi in conto capitale alle aziende pubbliche - escluse le gestioni governative delle Ferrovie meridionali sarde, Ferrovie complementari sarde e Strade ferrate sarde - ed alle aziende private per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone in servizio di linea».


Art.2
Il primo ed il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
«Nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste da ciascun programma annuale e nell’ipotesi che i fondi siano sufficienti a garantire la copertura di tutte le forniture ammissibili a contributo, saranno ammessi a beneficiare della presente legge in eguale misura sia le aziende pubbliche che le private».
«Nell’ipotesi che le disponibilità di cui al comma precedente non siano sufficienti a coprire tutte le richieste di contributi ammissibili, il numero dei veicoli cui elargire il contributo nell’anno sarà ripartito in proporzione diretta tra la richiesta numerica globale delle aziende private e quella delle aziende pubbliche incrementata, quest’ultima, di un coefficiente di maggiorazione pari a 2».


Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 8 gennaio 1979.

Soddu