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Legge Regionale 15 gennaio 1979, n. 2

Provvidenze in favore degli hanseniani residenti in Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Agli hanseniani residenti in Sardegna e aventi diritto alle provvidenze di cui alla legge 6 luglio 1962, n. 921, e successive modificazioni, è attribuito con decorrenza dal 1º gennaio 1978 un sussidio giornaliero integrativo delle suddette provvidenze, con esclusione di quella prevista per ogni familiare a carico, di lire 3.500.
A coloro che acquistano la residenza in Sardegna in seguito a ricovero in un ospedale della Regione, il sussidio viene corrisposto dal giorno del ricovero.


Art.2
Il sussidio di cui all’articolo precedente non si cumula con analoghe provvidenze stabilite da altre Regioni e deve pertanto procedersi al recupero degli importi eccedenti la misura stabilita dalla presente legge.

Art.3
Il suddetto sussidio integrativo viene liquidato con le modalità previste nelle norme richiamate dal precedente articolo 1.

Art.4
Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 12032 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità del bilancio della Regione per l’anno 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di lire 29.000.000 dal capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l’anno 1978, mediante riduzione, per un corrispondente importo, della riserva indicata nell’elenco n. 4 allegato allo stesso bilancio - spese correnti - alla lettera T).


Art.5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Soddu