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Legge Regionale 18 gennaio 1979, n. 3

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione del bilancio per l’anno finanziario 1978 e nei relativi provvedimenti di variazione.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare i tre dodicesimi dell’importo stanziato in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l’anno 1978.


Art.2
Sul capitolo relativo a «Spese per le elezioni regionali», corrispondente al capitolo 01033 del bilancio per l’anno finanziario 1978, è autorizzata l’assunzione di impegni sino all’importo di lire 2.000.000.000.

Art.3
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 18 gennaio 1979

Soddu