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Legge Regionale 6 marzo 1979, n. 7

Norme per l’elezione del Consiglio regionale.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
L’assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.


Art.2
Il territorio della Regione Sarda è ripartito in quattro collegi elettorali corrispondenti alle circoscrizioni provinciali di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.
Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico regionale, ai soli fini dell’utilizzazione dei voti residui.
Il numero dei Consiglieri regionali spettante a ciascun collegio è stabilito in ragione di uno per ogni 20.000 abitanti o frazione superiore ai 10.000, calcolati in base agli ultimi dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica.
In relazione a tali dati, prima della convocazione dei comizi elettorali, sarà formata, con deliberazione della Giunta regionale, apposita tabella che verrà emanata con decreto del Presidente della Giunta.


Art.3
Ogni elettore dispone di un voto di lista.
Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.


Art.4
L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per l’elezione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Art.5
Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Art.6
Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Salvo i casi previsti dall’articolo 50 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica.
I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.


Art.7
Presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della Provincia, è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l’Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale.
Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’Ufficio.
Presso la Corte d’Appello del capoluogo della Regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l’Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonchè da due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente della medesima Corte d’Appello.
Un cancelliere della Corte d’Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’Ufficio.


Art.8
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.
All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento e nel Consiglio regionale possono trarre in errore l’elettore.
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.


Art.9
Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Agli effetti del deposito, la Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.
La Cancelleria accerta l’identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita del mandato richiesto dal primo comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso.


Art.10
Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all’Ufficio centrale regionale, avverso l’accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.
Nelle 24 ore successive, l’Ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull’accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.
I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione.


Art.11
All’atto del deposito del contrassegno presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari, i partiti e i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio.
Il Presidente dell’Ufficio centrale regionale provvede a comunicare le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il giorno antecedente all’ultimo fissato per la presentazione delle liste, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al primo comma qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi per fatto sopravvenuto. Il Presidente della Corte d’Appello ne dà immediata comunicazione all’Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.


Art.12
Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte da non meno di 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto nella legislatura in corso alla data dell’indizione dei comizi un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale alla data di indizione dei comizi elettorali.
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai Presidenti o Segretari provinciali di essi, che risultino tali per attestazioni dei rispettivi Presidenti o Segretari regionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di Pretura.


Art.13
I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di precedenza, ai fini dell’espressione dei voti di preferenza.
La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco, da un notaio o da un cancelliere di Pretura. Per i cittadini domiciliati all’estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.


Art.14
Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali recanti contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

Art.15
La presentazione delle liste si effettua, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l’Ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 del tredicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
La dichiarazione di presentazione della lista deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci debbono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
La firma degli elettori indicante nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un Sindaco, da un notaio o da un cancelliere di Pretura, con l’indicazione del Comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato la lista medesima intende distinguersi, anche agli effetti del recupero dei voti residui nel Collegio unico regionale.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l’indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall’articolo 19 della presente legge.


Art.16
La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale accerta l’identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell’articolo 11, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre all’indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l’ordine di presentazione.


Art.17
L’ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all’atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell’articolo 11 della presente legge;
2) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari;
3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto ovvero da una delle persone indicate al terzo comma dell’articolo 12 e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L’Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce l’indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale regionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
L’Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.


Art.18
L’Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l’ordine di presentazione;
2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti;
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l’adempimento di cui al numero seguente;
5) provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del collegio alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d’ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei Comuni del collegio per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell’Ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione.


Art.19
Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all’articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all’Ufficio di ciascuna sezione ed all’Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l’altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.
L’atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l’elezione, al Segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purchè prima dell’inizio della votazione.
L’atto di designazione dei rappresentanti presso l’Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all’atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell’autenticarne la firma, dà atto dell’esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all’atto del deposito delle liste.


Art.20
Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell’Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
Il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall’aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continua a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.


Art.21
Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l’elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l’ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione all’atto dell’esercizio del voto.
Per l’elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell’elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.
Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.
Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall’Ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune di loro residenza se questa sia conosciuta.


Art.22
Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell’articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dall’ottavo giorno precedente quello dell’elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l’ufficio comunale che all’uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.
Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l’elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.
Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.


Art.23
La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art.24
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascuno foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l’affissione nella sala della votazione;
3) l’elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione a norma dell’articolo 45 nonchè l’elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell’articolo 46;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; una copia rimane a disposizione dell’Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell’articolo 19;
7) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con l’indicazione sull’involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) due urne;
9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.


Art.25
Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all’articolo 18, n. 1.
Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.
Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.


Art.26
I bolli delle sezioni e le urne sono quelli forniti dal Ministero dell’interno per le elezioni della Camera dei Deputati, ovvero, in mancanza, conformi ad essi.

Art.27
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un Assessore da lui delegato, con l’assistenza del Segretario comunale, accerta l’esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l’arredamento delle varie sezioni.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perchè ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.
La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell’elezione.


Art.28
In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente, di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e di un Segretario.

Art.29
La nomina dei Presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell’Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, i notai e Vice Pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all’ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell’articolo 32.
L’enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione il Presidente della Corte d’Appello trasmette ad ogni Comune l’elenco dei Presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.
In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga, in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.
Delle designazioni è data notizia ai magistrati e ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.


Art.30
Fra il quindicesimo e l’ottavo giorno precedenti le elezioni in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, purchè in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.
Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l’anziano di età.
Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l’assistenza del Segretario comunale.
Ai nominati, il Sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l’avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.


Art.31
Il Segretario del seggio è scelto, prima dell’insediamento dell’Ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:
1) funzionari appartenenti al personale delle Cancellerie degli uffici giudiziari;
2) notai;
3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali;
4) ufficiali giudiziari.


Art.32
Il Segretario del seggio è scelto, prima dell’insediamento dell’Ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:
1) funzionari appartenenti al personale delle Cancellerie degli uffici giudiziari;
2) notai;
3) impiegati o pensionati dello Stato e degli enti locali;
4) ufficiali giudiziari.


Art.33
Al Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune nel quale l’Ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 25.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti superiori dell’Amministrazione dello Stato.
A ciascuno degli scrutatori e al Segretario il Comune nel quale ha sede l’ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge.
Se le elezioni da effettuare siano più di una, l’onorario fisso di cui sopra viene elevato a lire 30.000 per il Presidente ed a lire 25.000 per gli scrutatori ed il Segretario.
Al Presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all’articolo 48 spetta un onorario fisso, rispettivamente di lire 16.000 e di lire 12.000 al lordo delle ritenute di legge, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno.
Le spese per il trattamento di missione e l’onorario corrisposti dal Comune ai Presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai Segretari sono rimborsate dall’Amministrazione regionale.


Art.34
L’ufficio di Presidente, di scrutatore e di Segretario è obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume le funzioni di Vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.
Tutti i membri dell’ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni.


Art.35
Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l’ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il Segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l’anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 32.


Art.36
La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.
La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un’apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d’ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all’ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell’ufficio dev’essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.
Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l’uno dall’altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell’ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata la assoluta segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L’estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.


Art.37
Salvo le eccezioni previste dagli articoli 38, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, possono entrare nella sala dell’elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.
E’ assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.


Art.38
Il Presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
La forza non può, senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni.
Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
Il Presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell’elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.
Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all’invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.


Art.39
Appena accertata la costituzione dell’ufficio, il Presidente dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell’elenco di cui all’articolo 24, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal Presidente.
Il Presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.
Il Presidente depone le schede nella apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco di cui al n. 7 dell’articolo 24.
Compiute queste operazioni il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica.


Art.40
Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.
Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta, quindi, prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell’elenco di cui all’articolo 44, ultimo comma.
Successivamente il Presidente dichiara aperta la votazione.


Art.41
Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.
Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione. In tal caso il voto è espresso nella prima sezione del Comune di residenza.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale cui è allegata la sentenza.


Art.42
Il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati ed il Segretario del seggio, nonchè gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune della Regione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti presentando il certificato elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.


Art.43
I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
E’ vietato ai militari di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
L’iscrizione dei militari nelle relative liste è fatta a cura del Presidente.


Art.44
I marittimi fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dei seguenti documenti:
a) certificato del comandante del porto attestante che il marittimo si trova nel porto stesso per motivo di imbarco ed è nell’impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l’avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il gorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall’elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.
I predetti elettori sono iscritti, a cura del Presidente della Sezione, nella lista stessa aggiunta di cui al secondo comma dell’articolo precedente.
I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei marittimi che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai Presidenti di seggio prima dell’inizio delle operazioni di voto. I Presidenti di seggio ne prenderanno nota a fianco dei relativi nominativi nelle liste di sezione.


Art.45
I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 48 nel luogo di detenzione.
A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l’attestazione del direttore dell’istituto comprovante la detenzione dell’elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel termine previsto dall’articolo 24 al Presidente di ciascuna sezione, il quale provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale, all’atto della costituzione del seggio;
b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell’attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del Presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.
Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio di cui all’articolo 48, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.


Art.46
I degenti in ospedale e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.
A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal certificato elettorale, deve recare in calce l’attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell’elettore nell’istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del Segretario dell’istituto stesso.
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall’articolo 24, al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).


Art.47
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere di cui al primo comma dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono iscritti nelle liste di sezione all’atto della votazione, a cura del Presidente del seggio.

Art.48
Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.
La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all’insediamento dell’Ufficio elettorale di sezione.
Uno degli scrutatori assume le funzioni di Segretario del seggio.
Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell’urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.
Alla sostituzione del Presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del Presidente e dei componenti dei seggi normali.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.


Art.49
Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del Segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all’articolo 47, dal Presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposita lista.


Art.50
Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell’attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell’articolo 46 che, a cura del Presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art.51
Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè l’uno o l’altro sia iscritto nel Comune.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I Presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L’accompagnatore consegna il certificato dell’elettore accompagnato; il Presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l’elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell’autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l’impedimento ed il nome e cognome dell’accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.


Art.52
I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell’articolo precedente possono essere rilasciati soltanto dal medico provinciale o dall’ufficiale sanitario o dal medico condotto, purchè questi non siano candidati.
Detti certificati devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.


Art.53
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell’apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.
Ai fini dell’identificazione degli elettori sono validi anche:
a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purchè i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia.
In mancanza di idoneo documento d’identificazione, uno dei membri dell’Ufficio che conosca personalmente l’elettore ne attesta l’identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell’Ufficio è in grado, di accertare sotto la sua responsabilità l’identità dell’elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto allo Ufficio, che ne attesti la identità. Il Presidente avverte l’elettore che, se afferma il falso sarà punito con le pene stabilite dalla legge.
L’elettore che attesta l’identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.
In caso di dubbi sull’identità dell’elettore, decide il presidente a norma dell’articolo 62.


Art.54
Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il Presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa.
L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 55, 56 e 57. L’elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere.
Compiuta l’operazione di voto, l’elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l’identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell’urna.
Uno dei membri dell’ufficio accerta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista elettorale di sezione.
Le schede prive di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell’urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l’abbiano riconsegnata.


Art.55
Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
L’elettore può manifestare preferenze esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di cinque nella circoscrizione di Cagliari, quattro in quella di Sassari, tre in quella di Nuoro e due in quella di Oristano.
Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l’elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell’ordine di precedenza indicato al n. 2 dell’articolo 18, siano in testa alla lista votata.
Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.


Art.56
Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome, e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L’indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati.
Sono, comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci.
Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
Se l’elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle. Rimangono valide le prime espresse seguendo l’ordine della scrittura, da sinistra a destra e dall’alto in basso.


Art.57
L’indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purchè siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell’attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.


Art.58
Se l’elettore non vota entro la cabina, il Presidente dell’Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto.

Art.59
Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l’abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.
Il Presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all’elettore con un’altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore.
Nella lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, nell’apposita colonna, accanto al nome dell’elettore, è annotata la consegna della nuova scheda.


Art.60
Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
Il Presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l’adunanza.
Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall’interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall’esterno la porta o le porte d’ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
E’ tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.


Art.61
Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l’ufficio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art.62
Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell’articolo 82, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
Tre membri almeno dell’Ufficio, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.


Art.63
Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 60 e 61 il Presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 43, 44, 48 e 49, dalla lista di cui all’articolo 47 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell’ufficio.
Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente rimesso al Pretore del mandamento, per il tramite del Comune, il quale ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l’abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimessi al Pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell’ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale. I plichi di cui al comma precedente devono essere rimessi al Pretore del mandamento contemporaneamente.


Art.64
Compiute le operazioni di cui all’articolo precedente, il Presidente:
1) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall’urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l’ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il Segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il Segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. E’ vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio;
2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati;
3) accerta la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale con il numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione.
Tutte queste operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.


Art.65
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore salvo il disposto di cui all’articolo 56 ed all’articolo seguente.

Art.66
Salve le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57 e 58, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall’articolo 25, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 39 e 40.


Art.67
Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell’articolo 82, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonchè sulla nullità dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell’ulteriore esame da compiersi dall’Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2 dell’articolo 72.
I voti contestati debbono essere raggruppati per le singole liste e per i singoli candidati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori.


Art.68
Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
I predetti plichi debbono recare l’indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell’ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all’Ufficio centrale circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quarto comma dell’articolo 71, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.
I plichi di cui alle lettere a), b), c) e d) possono essere distrutti al termine della legislatura cui si riferiscono le elezioni.


Art.69
Le operazioni di cui all’articolo 63 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
Se, per causa di forza maggiore, l’Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il Presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l’urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta e dell’urna, le liste indicate nel n. 2 dell’articolo 63 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
Alla cassetta, all’urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell’Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonchè le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.
La cassetta, l’urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recapitati dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale, e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
In caso di inadempimento si applica la disposizione del penultimo comma dell’articolo 71.


Art.70
Il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione è redatto dal Segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell’Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.
Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del Presidente nonchè delle firme e dei sigilli.
Il verbale è atto pubblico.


Art.71
Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto in duplice copia, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dello Ufficio e firmato dal Presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L’adunanza è poi sciolta immediatamente.
Il Presidente o, per sua delegazione scritta, uno scrutatore, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell’articolo 68 al Sindaco del Comune il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale.
L’altro esemplare del suddetto verbale è depositato nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
Il plico delle schede spogliate, insieme con l’estratto del verbale relativo alla formazione e all’invio di esso nei modi prescritti dall’articolo 69, viene subito recapitato dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvede al successivo inoltro al Pretore. Il Pretore, accertate l’integrità dei sigilli e delle firme, appone anche il sigillo della Pretura e la propria firma e redige il verbale della consegna.
Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, alla apertura del plico contenente le liste, indicate nell’articolo 63, n. 2. Tali liste rimangono depositate per quindici giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo e terzo comma del presente articolo, il Presidente di detto Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dall’Amministrazione regionale.


Art.72
L’Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell’articolo 7, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l’assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell’articolo 69, osservando, in quanto siano applicabili le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 71;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sulla assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d’Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all’Ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.
Ultimato il riesame, il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell’Ufficio medesimo - verrà allegato all’esemplare del verbale di cui al terzo comma dell’articolo 76.
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la Sezione.


Art.73
Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, l’Ufficio centrale circoscrizionale, con l’assistenza degli esperti:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma dell’articolo 72, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un’unità il divisore.
I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista ed il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti.
Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;
d) comunica all’Ufficio centrale regionale a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui; l’estratto del verbale di cui alla presente lettera, viene trasmesso all’Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale;
e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2 del primo comma dell’articolo 72, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.
Il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall’Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista nella lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.


Art.74
L’Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2 dell’articolo 72 circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all’Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
Non può essere ammesso nell’aula dove siede l’Ufficio centrale circoscrizionale l’elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio.
Nessun elettore può entrare armato.
L’aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l’altro è esclusivamente riservato all’Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
Il Presidente ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell’articolo 20, hanno diritto di entrare e di rimanere nell’aula i rappresentanti delle liste dei candidati.


Art.75
Dell’avvenuta proclamazione il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai Consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria del Consiglio regionale nonchè alla Prefettura che la porta a conoscenza del pubblico.

Art.76
Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell’ordine determinato in conformità della lettera f) dell’articolo 73.
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.
L’Organo di verifica dei poteri, accerta anche agli effetti dell’art. 84, l’ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.


Art.77
Il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all’articolo precedente alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale.

Art.78
L’Ufficio centrale regionale, costituito ai termini dello articolo 7, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, con l’assistenza del cancelliere e degli esperti:
1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
3) procede all’assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1. A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell’effettuare la divisione, trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.
Divide quindi la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi, eccettuati quelli che non hanno conseguito nè un quoziente elettorale circoscrizionale nè un quoziente elettorale regionale, per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti ed, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati.
A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui che non hanno raggiunto il quoziente regionale per le liste che hanno conseguito almeno un quoziente in sede circoscrizionale.
I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall’Ufficio centrale circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un’altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.
L’Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.
Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un’esemplare, è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l’altro è depositato nella Cancelleria della Corte d’Appello.
Il Presidente dell’Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture


Art.79
Per ogni lista della circoscrizione alla quale l’Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggior cifra individuale.
Si applica, anche per questi eletti, il disposto dell’articolo 75.


Art.80
A ciascun componente ed al Segretario degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale di cui all’articolo 7 è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 10.000, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi.
Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei alla Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell’Amministrazione predetta.
Ai Presidenti degli Uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 15.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
Le spese per il trattamento di missione e l’onorario di cui ai commi precedenti sono a carico dell’Amministrazione regionale.


Art.81
Le indennità di trasferta previste agli articoli 33 e 80 della presente legge non sono dovute oltre che nei casi di cui all’articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, quando le funzioni sono svolte nell’ambito del Comune di residenza anagrafica dell’incaricato.
Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti agli articoli precedenti sono esenti dall’obbligo del rientro in sede disposto dall’articolo 2 della legge succitata.
I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti agli articoli precedenti devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.


Art.82
Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.
Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all’Ufficio centrale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall’Ufficio centrale. La segreteria ne rilascia ricevuta.
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.


Art.83
Il Consigliere regionale eletto in più di un collegio, anche se proclamato a seguito dell’attribuzione fatta dallo Ufficio centrale regionale, deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio prescelga. Mancando l’opzione, si intende prescelto il collegio in cui il Consigliere ha ottenuto la maggior percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

Art.84
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l’ultimo eletto, nell’ordine accertato dall’organo di verifica dei poteri.
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell’attribuzione fatta dall’Ufficio centrale regionale.


Art.85
E’ riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art.86
Non è ammessa rinuncia o cessione dell’indennità spettante ai Consiglieri regionali a norma dell’articolo 26 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art.87
In relazione al disposto dell’articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna la costituzione dell’Ufficio provvisorio e la elezione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno luogo in conformità delle norme del Regolamento interno del Consiglio medesimo.

Art.88
Per le parti non previste dalla presente legge si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, e le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei Deputati, in quanto applicabili.
I richiami agli articoli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, si intendono riferiti ai corrispondenti articoli del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.


Art.89
Le leggi regionali 23 marzo 1961, n. 4, e 18 febbraio 1974, n. 2, sono abrogate.

Art.90
Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali, nonchè agli adempimenti contemporanei o successivi, possono essere effettuate dal personale dell’Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed entro i limiti dalla stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall’articolo 49 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art.91
Le spese di cui alla presente legge, ad eccezione di quella prevista dall’articolo 90, gravano, nel 1979, sul capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta corrispondente al capitolo 01033 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978.
Le spese di cui all’articolo 90 gravano, nel 1979, sul capitolo dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, corrispondente al capitolo 02050 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978.
Per gli anni futuri le spese di cui ai precedenti commi faranno carico ai capitoli corrispondenti.
Al maggiore onere, valutato in complessive lire 220 milioni, conseguente all’applicazione della presente legge, rispetto a quello - valutato in lire 2.000.000.000 - già derivante dall’applicazione della legge regionale 23 marzo 1961, n. 4, modificata dalla legge regionale 18 febbraio 1974, n. 2, si fa fronte con l’aumento dell’imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.
Le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui alla presente legge possono essere effettuate anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
E’ fatta salva la regolazione delle quote di spese connesse allo svolgimento di consultazioni elettorali, assunte dallo Stato a proprio carico.


Art.92
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 6 marzo 1979

Soddu