Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 23 marzo 1979, n. 20

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA
Art.1
ono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, giusta lo stato di previsione per l’entrata annesso alla presente legge (tabella A).

Art.2
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell’entrata.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA
Art.3
E’ approvato in lire 924.481.108.392 il totale generale della spesa della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979.

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.4
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

STATO DI PREVISIONEELL’ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.5
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONIRELATIVE
Art.6
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

Art.7
Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Lo stanziamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è stabilito nell’importo iscritto al capitolo 03009 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.


Art.8
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 03009 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art.9
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, e da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 03010 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art.10
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento dal fondo speciale per la riassegnazione dei residui della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa (capitolo 03011 del proprio stato di previsione della spesa) delle somme di volta in volta occorrenti e la loro iscrizione ai pertinenti capitoli di provenienza, ovvero ad un capitolo di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

Art.11
Il versamento alla contabilità speciale di cui agli articoli 2, comma secondo, e 26, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, delle somme stanziate ai capitoli 03031 e 03032 dello stato di previsione della spesa è subordinato ai corrispondenti accertamenti in conto, rispettivamente, dei capitoli 21302 e 21303 dello stato di previsione dell’entrata.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.12
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.13
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della difesa dell’ambiente, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

Art.14
E’ approvato il bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell’articolo 3 dello Statuto dell’Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilita nella somma di lire 2.000.000.000 il contributo da corrispondere all’Azienda medesima ai sensi dell’articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.15
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.16
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.17
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei lavori pubblici, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

Art.18
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti:
a) le variazioni compensative, mediante l’istituzione degli appositi capitoli nello stato di previsione dell’entrata e nel competente stato di previsione della spesa, attinenti alla concessione e al rimborso delle anticipazioni richieste al Tesoriere regionale, di cui all’articolo 19 del Capitolato speciale allegato alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, in applicazione dell’articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, e dell’articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45;
b) l’istituzione, nel competente stato di previsione della spesa, dei capitoli attinenti al pagamento degli interessi sulle anticipazioni, di cui alla precedente lettera a) e l’iscrizione ad essi delle somme correnti, da portarsi in diminuzione allo stanziamento iscritto al capitolo 03009 dello stato di previsione dell’Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio;
c) le variazioni compensative, negli stati di previsione della spesa, attinenti alla quota dei capitoli delle rate di ammortamento dei mutui contratti su applicazione dell’articolo 25 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, da portarsi in diminuzione agli stanziamenti iscritti ai capitoli 08015 e 08016 e in aumento a quello, iscritto «per memoria», del capitolo 04142;
d) le variazioni compensative concernenti la riassegnazione al capitolo 08075 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici, a termini del settimo comma dell’articolo 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, degli importi degli interessi attivi e delle economie accertati rispettivamente in conto dei capitoli 20911 e 21103 dello stato di previsione dell’entrata.
Per le variazioni di cui alla lettera a) è richiesto altresì il concerto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.19
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dell’industria, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE EDISPOSIZIONI VARIE
Art.20
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

Art.21
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione ai capitoli dello stato di previsione della spesa relativi alla concessione degli assegni mensili ai vecchi lavoratori senza pensione - e alle spese di gestione del servizio e ai rimborsi corrispondenti - previsti dalle leggi regionali 31 marzo 1965, n. 5; 3 gennaio 1967, n. 1; 7 giugno 1967, n. 4; 24 luglio 1970, n. 5; e 19 maggio 1972, n. 15, dell’importo dei recuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di cui all’articolo 7 della legge regionale 24 luglio 1970, n. 5.
Con i decreti di cui al comma precedente è determinata la ripartizione, tra i capitoli di spesa interessati dell’importo complessivo dei recuperi.


STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.22
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO ALLA IGIENE E SANITA’ E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.23
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato all’igiene e sanità, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

Art.24
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore all’igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti il trasferimento delle somme iscritte al fondo da ripartire di cui al capitolo 12113 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato all’igiene e sanità ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l’applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art.25
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore all’igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, sulla base del piano di intervento di cui all’articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dei suoi periodici aggiornamenti, il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 12041 dello stato di previsione della spesa ai capitoli 12042, 12043 e 12044 dello stato di previsione.

STATO DI PREVISIONE DELL’ASSESSORATO DEI TRASPORTI E DISPOSIZIONI RELATIVE
Art.26
E’ autorizzato il pagamento delle spese dell’Assessorato dei trasporti, per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Art.27
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1º gennaio al 31 dicembre 1979.

DISPOSIZIONI DIVERSE
Art.28
Per gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art.29
Per gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute a enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art.30
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 28.

Art.31
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente articolo 29.

Art.32
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art.33
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla istituzione dei capitoli aggiunti all’annesso stato di previsione dell’entrata per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nello stato di previsione medesimo capitoli corrispondenti.
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli annessi stati di previsione per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli stati di previsione medesimi i capitoli corrispondenti.


Art.34
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle somme di volta in volta occorrenti per i compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari a carico diretto della Regione, dovuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con legge 9 marzo 1950, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni, e a norma della legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè per le altre ipotesi considerate nell’articolo 35 della legge finanziaria, dal fondo da ripartire di cui al capitolo 03024 del proprio stato di previsione della spesa ai vari capitoli compresi nel titolo secondo, categoria n. 10, dei singoli stati di previsione ed ai capitoli 06260 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e dell’Assessorato dei lavori pubblici.

Art.35
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle somme di volta in volta occorrenti per l’applicazione dell’articolo 18, secondo e terzo comma, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, dal fondo da ripartire di cui al capitolo 03026 del proprio stato di previsione della spesa ai capitoli 11118 e 11119 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Art.36
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento della somma di cui al capitolo 03043 ai competenti capitoli previsti, o da istituire, negli stati di previsione della spesa.
Detto trasferimento è disposto nel rispetto dei programmi di spesa approvati ai sensi della legge 1º giugno 1975, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Provvedimenti per l’occupazione giovanile) e secondo le direttive emanate dal CIPE.


Art.37
Al trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 03027, concernente contributi integrativi per il funzionamento degli enti regionali nel 1979, si provvede con legge regionale.

Art.38
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’iscrizione ai capitoli competenti degli stati di previsione della spesa degli Assessorati dell’agricoltura e riforma agro - pastorale e dei lavori pubblici in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 20908, 20909 e 21102 dello stato di previsione dell’entrata, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti a quelli degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed a quelli degli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica e delle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma terzo, della legge medesima.
Per i capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all’articolo 4, primo comma, e all’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.
Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano richiesto - a termini rispettivamente dell’articolo 4, sesto comma, e dell’articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione dei provvedimenti di variazioni di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.


Art.39
L’Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l’istituzione di appositi capitoli degli stati di previsione della spesa e l’iscrizione di essi in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a termine del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.
Con lo stesso procedimento è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.


Art.40
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


ALLEGATO 1
(Tabella Ristrutturata) Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della regione Sardegna per l’anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1979.
Entrata.
Titolo I, entrate tributarie, L. 133.970.000.000.
Titolo II, entrate extratributarie, L. 788.627.744.985.

Titolo III, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e estinzione di crediti (di cui estinzione di crediti L. 1.733.363.407) L. 1.883.363.407.

Totale entrate finali (titoli I, II, III) L. 924.481.108.392.

Titolo IV, accensione di debiti, L. 0.

Risultati differenziali.
Entrate tributarie ed extratributarie L. 922.597.744.985; //
Spese correnti L. 511.112.048.043; //
Risparmio pubblico L. 411.485.596.042.

Entrate finali L. 924.481.108.392; //
spese finali L. 921.787.669.519; //
saldo netto da impiegare L. 2.693.438.873.

Entrate finali al netto delle estinzioni di crediti L. 922.747.744.985; //
spese finali L. 921.787.669.519; //
operazioni finanziarie: partecipazioni (categoria 13)
L. 33.226.000.000; anticipazioni per finalità produttive (categoria 14) L. 14.077.500.000; anticipazioni per finalità non produttive (categoria 15) L. 825.000.000; totale operazioni finanziarie L. 48.128.500.000; //
spese finali al netto delle operazioni finanziarie L. 873.659.169.519; //
accreditamento netto L. 49.088.575.466; //
entrate finali L. 924.481.108.392; //
spese complessive L. 924.481.108.392; //
ricorso al mercato L. 0.
Spesa.
Spesa per la sezione amministrazione generale relativa al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
presidenza della Giunta L. 10.282.000.000; //
affari generali, personale e riforma della Regione L. 40.836.750.000; //
enti locali, finanze ed urbanistica L. 6.639.184.500; //
lavori pubblici L. 300.000.000.
Totale della sezione amministrazione generale (spese correnti) L. 58.057.934.500.

Spesa per la sezione sicurezza pubblica relativa al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
enti locali, finanze ed urbanistica L. 161.000.000; //
difesa dell’ambiente L. 2.126.000.000.
Totale della sezione sicurezza pubblica (spese correnti) L. 2.287.000.000.

Spesa per la sezione istruzione e cultura relativa al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
presidenza della Giunta L. 50.000.000; //
affari generali, personale e riforma della Regione L. 3.966.000.000; //
enti locali, finanze ed urbanistica L. 1.368.135.318; //
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 1.033.933.000; //
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 15.815.194.660.
Totale della sezione istruzione e cultura (spese correnti) L. 22.233.322.978.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo sociale relativa al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
presidenza della Giunta L. 192.000.000; //
affari generali, personale e riforma della Regione L. 5.195.000.000; //
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 4.065.120.000; //
enti locali, finanze ed urbanistica L. 463.500.000; //
difesa dell’ambiente L. 5.160.000.000; //
turismo, artigianato e commercio L. 50.000.000; //
lavori pubblici L. 5.330.000.000; //
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 8.157.505.680; //
igiene e sanità L. 333.630.205.290.
Totale della sezione azione e interventi nel campo sociale (spese correnti) L. 362.243.330.970.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo economico relativa al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
affari generali, personale e riforma della Regione L. 2.896.000.000; //
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 330.000.000; //
enti locali, finanze ed urbanistica L. 2.046.722.685; //
difesa dell’ambiente L. 6.914.000.000; //
agricoltura e riforma agro - pastorale L. 15.893.836.910; //
turismo, artigianato e commercio L. 4.658.000.000; //
lavori pubblici L. 1.887.000.000; //
industria L. 3.931.400.000; //
trasporti L. 12.515.000.000.
Totale della sezione azione e interventi nel campo economico (spese correnti) L. 51.071.959.595.

Spesa per la sezione oneri non ripartibili relativa al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
presidenza della Giunta L. 300.000.000; //
affari generali, personale e riforma della Regione L. 126.000.000; //
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 9.732.500.000; //
enti locali, finanze ed urbanistica L. 5.060.000.000.
Totale della sezione oneri non ripartibili (spese correnti) L. 15.218.500.000.

Totale delle spese relative al titolo I (spese correnti) per gli stati di previsione: //
presidenza della Giunta L. 10.824.000.000; //
affari generali, personale e riforma della Regione L. 53.019.750.000; //
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 14.127.620.000; //
enti locali, finanze ed urbanistica: L. 15.738.542.503; //
difesa dell’ambiente L. 14.200.000.000; //
agricoltura e riforma agro - pastorale L. 15.893.836.910; //
turismo, artigianato e commercio L. 4.708.000.000; //
lavori pubblici L. 7.517.000.000; //
industria L. 3.931.400.000; //
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 9.191.498.680; //
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 15.815.194.660; //
igiene e sanità L. 333.630.205.290; //
trasporti L. 12.515.000.000.
Totale spese correnti, titolo I, L. 511.112.048.043.

Spesa per la sezione amministrazione generale relativa al titolo II (spese in conto capitale) per gli stati di previsione: //
affari generali, personale e riforma della Regione L. 415.000.000; //
enti locali, finanze ed urbanistica L. 2.500.000.000; //
lavori pubblici: L. 1.300.000.000.
Totale della sezione amministrazione generale (spese in conto capitale) L. 4.215.000.000.

Spesa per la sezione istruzione e cultura relativa al titolo II (spese in conto capitale) per gli stati di previsione: //
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 1.547.000.000.
Totale della sezione istruzione e cultura (spese in conto capitale) L. 1.547.000.000.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo delle abitazioni relativa al titolo II (spese in conto capitale) per gli stati di previsione: //
lavori pubblici L. 53.304.000.000.
Totale della sezione azione e interventi nel campo delle abitazioni (spese in conto capitale) L. 53.304.000.000.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo sociale relativa al titolo II (spese in conto capitale) per gli stati di previsione: //
agricoltura e riforma agro - pastorale L. 200.000.000; //
lavori pubblici L. 2.870.000.000; //
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 19.265.000.000; //
igiene e sanità L. 14.913.791.804.
Totale della sezione azione e interventi nel campo sociale (spese in conto capitale) L. 37.248.791.804.

Spesa per la sezione azione e interventi nel campo economico relativa al titolo II (spese in conto capitale) per gli stati di previsione: //
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 96.503.500.000; //
enti locali, finanze ed urbanistica L. 25.000.000; //
difesa dell’ambiente L. 12.814.084.000; //
agricoltura e riforma agro - pastorale L. 65.736.400.000; //
turismo, artigianato e commercio L. 26.577.500.000; //
lavori pubblici L. 60.004.510.672; //
industria L. 47.726.000.000; //
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 600.000.000; //
trasporti L. 1.373.835.000.
Totale della sezione azione e interventi nel campo economico (spese in conto capitale) L. 309.360.829.672.

Spesa per la sezione oneri non ripartibili relativa al titolo II (spese in conto capitale) per gli stati di previsione: //
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 5.000.000.000.
Totale della sezione oneri non ripartibili (spese in conto capitale) L. 5.000.000.000.

Totale delle spese relative al titolo II (spese in conto capitale)
per gli stati di previsione: //
affari generali, personale e riforma della Regione L. 415.000.000; //
programmazione, bilancio e assetto del territorio L. 101.503.500.000; //
enti locali, finanze ed urbanistica L. 2.525.000.000; //
difesa dell’ambiente L. 12.814.084.000; //
agricoltura e riforma agro - pastorale L. 63.936.400.000; //
turismo, artigianato e commercio L. 26.577.500.000; //
lavori pubblici L. 117.478.510.672; //
industria L. 47.726.000.000; //
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale L. 19.265.000.000; //
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport L. 2.147.000.000; //
igiene e sanità L. 14.913.791.804; //
trasporti L. 1.373.835.000.
Totale spese in conto capitale, titolo II, L. 410.675.621.476.

Totali dei titoli I e II per le sezioni: //
amministrazione generale L. 62.272.934.500; //
sicurezza pubblica L. 2.287.000.000; //
istruzione e cultura L. 23.780.322.978; //
azione e interventi nel campo delle abitazioni L. 53.304.000.000; //
azione e interventi nel campo sociale L. 399.492.122.774; //
azione e interventi nel campo economico L. 360.432.789.267; //
oneri non ripartibili L. 20.218.500.000.
Totale complessivo generale dei titoli I e II, spesa, L. 921.787.669.519.

Estinzione di debiti (enti locali, finanze ed urban.) L. 2.693.438.873.

Totale complessivo delle spese L. 924.481.108.392; //
totale complessivo delle entrate L. 924.481.108.392; //
l’entrata e la spesa risultano in pareggio.


ALLEGATO 2
(Tabella Ristrutturata) Bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della regione Sardegna per l’anno finanziario 1979.
Riassunto delle entrate.
Avanzo di amministrazione L. 128.677.673.
Titolo I, entrate correnti.
Vendita di beni e di servizi L. 111.000.000; //
trasferimenti correnti L. 2.001.000.000; //
redditi L. 328.000.000; //
poste compensative delle spese L. 157.000.000; //
somme non attribuibili L. 84.701.840; //
Totale del titolo I - entrate correnti 2.681.701.840.

Titolo II, entrate in conto capitale.
Vendita di beni patrimoniali per memoria; //
ammortamenti L. 100.000; //
trasferimenti in conto capitale per memoria; //
rimborso di anticipazioni per memoria; //
prelevamenti da fondi di riserva per memoria; //
totale del titolo II, entrate in conto capitale, L. 100.000.

Accensione di debiti per memoria.

Totale generale delle entrate del bilancio annuale di revisione dell’Azienda delle Foreste Demaniali per la regione Sardegna per l’anno finanziario 1979 L. 2.810.479.513.
Riassunto delle spese
Titolo I, spese correnti.
Personale in attività di servizio L. 513.500.000; //
personale in quiescenza L. 4.000.000; //
acquisto di beni e di servizi L. 1.555.477.673; //
trasferimenti correnti L. 8.000.000; //
poste correttive e compensative delle entrate L. 157.000.000; //
ammortamenti L. 100.000; //
somme non attribuibili L. 101.200.000; //
totale del titolo I, spese correnti, L. 2.339.277.673.

Titolo II, spese in conto capitale.
Costituzione di capitali fissi L. 467.201.840; //
trasferimenti L. 1.000.000; //
anticipazioni L. 3.000.000; //
versamenti in fondi di riserva per memoria; //
totale del titolo II, spese in conto capitale, L. 471.201.840.

Totale generale delle spese del bilancio annuale di previsione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della regione Sardegna per l’anno finanziario 1979 L. 2.810.479.513.



Data a Sassari, addì 23 aprile 1979

Soddu