Legge Regionale 9 maggio 1979, n. 35
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 131 del 23 settembre 1977 relativo al prelevamento della somma di lire 90.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 12606 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell’articolo 136 del Regolamento approvato con regio decreto 23-5-1924, n. 827, nonchè dell’articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 131 del 23 settembre 1977, concernente il prelevamento della somma di lire 90.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 12606 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1977, recante: «Premi per l’effettiva collaborazione prestata nei servizi di sicurezza anticendi nelle campagne (art. 1, lett. b), LR 21 luglio 1954, n. 28) e relativi contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.Data a Cagliari, addì 9 maggio 1979.
Soddu
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