Legge Regionale 10 maggio 1979, n. 39
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, recante «Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia».
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
«I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge devono essere garantiti da ipoteca sugli immobili e sulle imbarcazioni o da altra garanzia offerta dal debitore e riconosciuta valida.
Non è richiesta l’assunzione di garanzie per i crediti derivanti dalle anticipazioni concesse alle cooperative operanti nei compendi ittici per i lavori fissi insistenti sul demanio o patrimonio regionale».
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 10 maggio 1979.
Soddu