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Legge Regionale 10 maggio 1979, n. 40

Integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 38, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, concernente «Istituzione e funzionamento del fondo per la edilizia economica e popolare e lo sviluppo urbano e norme sulla edilizia residenziale pubblica».
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il possesso del requisito di reddito stabilito dal primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 38, costituisce titolo valido, oltre che ai fini della ammissibilità ad istruttoria delle domande di concessione delle provvidenze di cui alla lettera d) dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1975, n. 22, anche agli effetti dell’assegnazione degli alloggi da realizzarsi col beneficio di dette provvidenze.
A pena di decadenza dal beneficio delle provvidenze summenzionate i lavori debbono avere inizio entro l’anno dalla concessione e ultimati entro 3 anni dalla stessa data.


Art.2
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 10 maggio 1979

Soddu