Legge Regionale 20 giugno 1979, n. 49
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, già modificata con legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, recante disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
«Per l’esecuzione delle opere indicate negli articoli 4 e 5 della presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni, ai Consorzi dei Comuni, alle Comunità montane, agli Organismi comprensoriali, nonchè ad altri Organismi pubblici interessati».
In caso di inadempienza dei soggetti autorizzati, indicati al comma precedente, la stessa Amministrazione regionale può provvedere direttamente all’esecuzione delle predette opere tramite l’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
I finanziamenti di cui ai commi precedenti sono disposti con decreto dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base di un programma di intervento annuale approvato dalla Giunta regionale.
Il programma di cui al comma precedente predisposto dall’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, individua le priorità di intervento, i soggetti affidatari e fissa le modalità di esecuzione».
Art.2
Art.3
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Sassari, addì 20 giugno 1979.
Soddu