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Legge Regionale 20 giugno 1979, n. 50

Norme per la produzione del pane «carasau».
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Il disposto della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applica alla produzione del pane caratteristico sardo a sfoglia biscottata detto «carasau», confezionato con sfarinati di grano duro secondo l’articolo 9, quarto comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, in forni aventi una superficie di cottura massima di mq. 1,50, fatte salve le eccezioni di cui ai seguenti commi.
L’autorizzazione della Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura per i panifici di nuovo impianto unicamente adibiti alla produzione di pane «carasau», può essere concessa secondo la procedura prevista dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, prescindendo dalla valutazione sulla densità e la produttività dei panifici esistenti per la produzione di pane normale, rapportate agli abitanti della località ove l’autorizzazione stessa è stata chiesta.
I forni adibiti alla cottura del pane caratteristico sardo a sfoglia biscottata detto «carasau», sono esenti dall’osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002.
Nei confronti dei titolari di licenze, di cui alla presente legge, si applicano i benefici previsti dalla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nonchè dalle leggi nazionali in favore degli artigiani.


Art.2
I benefici di cui all’articolo precedente si applicano anche ai panificatori di pane «carasau» che abbiano intrapreso l’attività o iniziato modifiche o ampliamenti alla data dell’entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e abbiano presentato domanda.

Art.3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Sassari, addì 20 giugno 1979.

Soddu