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Legge Regionale 27 giugno 1979, n. 51

Norma interpretativa della lettera h) dell’articolo 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, «Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali».
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
La competenza di cui alla lettera h) dell’articolo 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, è specificata nel modo seguente:
«Per piani regolatori generali devono intendersi i piani urbanistici a carattere generale, sia a dimensione comunale quali i piani regolatori intercomunali, piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione, sia infracomunale quali lo studio di disciplina delle zone F, sia sovraccomunale quali i piani territoriali di coordinamento, comprensoriali, delle Comunità montane e i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.
Per strumenti urbanistici di attuazione devono intendersi i piani urbanistici, a carattere generale o a carattere speciale, che disciplinano in modo particolareggiato l’utilizzazione a fini edificatori di un determinato ambito territoriale, quali i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione, i piani di zona per l’edilizia economica e popolare e i piani produttivi».
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 27 giugno 1979.

Soddu